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Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Ordinanza n. 15.706/G-I-3-287BI - Istanza in data 5 gennaio 2006 della Ditta “Alpi Società Agricola S.s.” per concessione in sanatoria di piccola derivazione d’acqua da falde sotterranee profonde, a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Cavaglià, per uso zootecnico

Il Dirigente del Settore

Vista l’istanza datata 5 gennaio 2006, presentata in data 14 giugno 2006 e registrata in data 19 giugno 2006, al n. 33.048 di protocollo provinciale, con la quale la Ditta “Alpi Società Agricola S.s.”, con sede in Formigliana (VC), ha chiesto il rilascio in via di sanatoria ai sensi dell’articolo 96, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 della concessione prevista dall’articolo 2, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., per poter continuare a d estrarre litri al secondo massimi 2 e litri al secondo medi 0,40 d’acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di metri cubi 12.615, da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo esistente ubicato in Comune di Cavaglià (foglio n. 22, particella n. 263), ad uso zootecnico (abbeveraggio bestiame bovino con volume annuo superiore a 1.000 metri cubi), senza restituzione apprezzabile;

Richiamata la propria D.D. della Provincia di Biella 2 ottobre 2006, n. 3.474, con la quale è stata accordata alla medesima Ditta “Alpi Società Agricola S.s.” l’autorizzazione di cui all’articolo 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la continuazione in via provvisoria del prelievo idrico e conseguente utilizzo dell’acqua ai fini zootecnici nelle more di esperimento del procedimento amministrativo teso al rilascio o diniego della richiesta concessione, essendo stati ravvisati i presupposti di interesse pubblico generale previsti dallo stesso articolo 96 del D.Lgs. n. 152/2006 ed individuati con D.G.P. di Biella 8 luglio 1997, n. 355;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R, il D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R ed il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ordina

1. che la domanda datata 5 gennaio 2006, presentata dalla Ditta “Alpi Società Agricola S.s.”, con sede in Formigliana (VC), sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 5 aprile 2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

3. che copia della presente ordinanza sia affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all’Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Cavaglià, nonché le informazioni caratteristiche della derivazione d’acqua in essa contenute siano inserite per il medesimo periodo sempre nella sezione “Annunci Legali ed Avvisi”, alla voce “Atti di altri Enti”, del sito Internet della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall’inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all’Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l’espressione di eventuale parere previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all’A.R.P.A. di Biella, al “Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi” di Torino, alla A.S.L. competente, all’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese -Vercellese - Casalese” di Vercelli, al Comune di Cavaglià, oltre che al richiedente stesso.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore “Meteo Idrografico” competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all’Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d’Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli ed alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. A tal proposito si informa che:

- l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l’Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d’istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 22 maggio 2007, con ritrovo alle ore 10:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cavaglià. Detta visita, a termini del 1 comma, dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali convocate sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi all’eventuale rilascio del titolo edilizio relativamente alle opere della derivazione, se necessario.

La pubblicazione della domanda è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in progetto.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall’articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 21 marzo 2007

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco