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Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Carisio (Vercelli)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31 gennaio 2007 per modifica Regolamento Edilizio comunale per la composizione della Commissione Edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di accogliere ed approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco.

Di modificare, sostituendone pertanto integralmente il testo attuale, l’art. 8 “ Commissione Edilizia Comunale - Composizione Durata in carica ” del vigente Regolamento Edilizio Comunale, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 19/1999 e quindi conformemente all’art. 2 del regolamento edilizio tipo, come segue:

Art. 8: “Formazione della Commissione Edilizia”

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da un tecnico che la presiede, nominato dal Sindaco, e da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente delibera, ai sensi della L.R. 08.07.1999, n. 19, articolo 3, comma 3;

Di trasmettere altresì copia dell’atto alla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 08.07.1999, n. 19, articolo 3, comma 4.