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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 13
Legge regionale 30 marzo 2007, n. 6.
Ulteriore proroga dellesercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per lanno 2007.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ulteriore proroga dellesercizio provvisorio)
1. Lesercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per lanno finanziario 2007, autorizzato sino al 28 febbraio 2007 dalla legge regionale 26 dicembre 2006, n. 40 (Autorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per lanno 2007), prorogato sino al 31 marzo 2007 dalla legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4 (Proroga dellautorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per lanno finanziario 2007), è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2007.
Art. 2.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 marzo 2007
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 430
- Presentato dalla Giunta regionale il 28 marzo 2007.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 28 marzo 2007.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 29 marzo 2007 con relazione di Paolo Cattaneo.
- Approvato in Aula il 30 marzo 2007 con 33 voti favorevoli , 10 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..
Giunta regionale