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Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007

Codice 22
D.D. 21 febbraio 2007, n. 36

Intervento di riduzione delle emissioni di polveri nel trasporto pubblico locale di cui alla D.G.R. n. 48-4065 del 17 ottobre 2006. Definizione di ulteriori specifiche indicazioni tecnico-amministrative

Nell’ambito del programma di azioni regionali per l’attuazione della Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria stabiliti dalla Unione Europea, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 31 - 3125 del 12 giugno 2006, ha definito le linee strategiche ed operative del programma di interventi per la riduzione delle emissioni e per la promozione del trasporto pubblico locale; tra gli altri, è previsto l’intervento di miglioramento delle prestazioni ambientali dei mezzi già circolanti e dotati di motorizzazione a gasolio di più recente omologazione mediante idonei sistemi per l’abbattimento del particolato, con costi di fornitura ed installazione a carico della Regione.

Il paragrafo 2.1.1 dello Stralcio di Piano per la mobilità, approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, precisa in proposito che tale intervento deve avvenire entro il 1 ottobre 2008, in quanto, a partire dal 1 ottobre 2010, sarà definitivamente vietata la circolazione di tutti i mezzi per il trasporto pubblico locale Diesel Pre euro, euro 0, nonché di quelli diesel euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.

Per avviare la copertura finanziaria dell’intervento, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 30 - 3124 del 12 giugno 2006, ha destinato a tal fine la somma di Euro 4.000.000,00 sul totale delle risorse accantonate sul cap. 22752/2006 per interventi in campo ambientale.

Con successiva deliberazione n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006, la Giunta Regionale ha stabilito che le risorse, come sopra accantonate ed assegnate alla Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, fossero trasferite al Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) perché provvedesse alla realizzazione dell’iniziativa attraverso:

- acquisizione di specifico mandato all’espletamento della gara dalle altre Aziende ed Enti gestori di servizi di trasporto pubblico locale, in quanto destinatari finali della contribuzione sotto forma di fornitura dei sistemi di filtrazione del particolato, comprensiva di installazione e manutenzione;

- espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica - secondo le vigenti normative europee e nazionali in materia di appalti pubblici - per la fornitura, installazione e manutenzione totale per la vita utile dei dispositivi (ed eventuali loro accessori) per l’abbattimento del particolato dei mezzi di trasporto pubblico locale a gasolio utilizzati su tutto il territorio piemontese, secondo le modalità ed i criteri previsti nella medesima deliberazione e secondo le specifiche indicazioni predisposte dalla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti;

in modo da ottenere offerte economicamente più vantaggiose, acquisire dispositivi di abbattimento identici per tipologia di veicolo, pattuire condizioni di assistenza post vendita uniformi su tutto il territorio regionale. Nella medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha altresì stabilito i primi criteri per la realizzazione dell’iniziativa, definendo in particolare l’ordine di priorità di intervento.

La Giunta Regionale, con successiva deliberazione n. 28 - 4372 del 20 novembre 2006, ha destinato ulteriori risorse per proseguire gli investimenti a favore della riduzione delle emissioni di polveri nel trasporto pubblico locale, nell’ambito delle risorse complessivamente accantonate sul cap. 22752/2006 per interventi in campo ambientale.

Con determinazioni dirigenziali n. 269/22.4 del 30 ottobre 2006 e n. 333/22.4 del 29 novembre 2006 è stato, pertanto, disposto l’impegno sul cap. 22752/06 della somma complessiva di euro 7.000.000,00 a favore del Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.).

Risulta ora necessario procedere alla predisposizione delle specifiche ulteriori indicazioni tecnico-amministrative per la più efficace realizzazione dell’iniziativa, in attuazione della citata deliberazione n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006; a tal fine i competenti Uffici della Direzione Regionale all’Ambiente hanno redatto l’allegato documento contenente le caratteristiche tecniche essenziali da indicare nel capitolato per la fornitura dei sistemi di filtrazione in parola ed hanno altresì acquisito dalla Direzione Regionale Trasporti i risultati della ricognizione dei mezzi di trasporto pubblico locale utilizzati sul territorio piemontese, necessari per identificare i veicoli sui quali realizzare l’intervento secondo i criteri di priorità stabiliti dalla Giunta Regionale nella citata deliberazione del 17 ottobre 2006.

Le specifiche tecniche definite nell’allegato alla presente determinazione sono volte ad assicurare la massima riduzione delle emissioni di particolato - sia in termini di massa sia in termini di numero - senza peggiorare, nemmeno durante la fase di rigenerazione, le emissioni degli altri inquinanti (monossido di Carbonio, idrocarburi, ossidi di Azoto) e delle polveri rispetto a quelle prodotte dallo stesso motore privo di filtro e contenendo al massimo l’emissione di biossido di Azoto rispetto al totale degli ossidi di Azoto emessi. Sono inoltre richieste le idonee certificazioni e stabilite le specifiche minime per le fasi di rigenerazione e di pulizia periodica del sistema filtrante, nonché per il lay-out di installazione del medesimo volte ad assicurare condizioni di funzionamento ottimali. Per evitare che l’intervento venga inficiato dall’introduzione massiva di biocarburanti, è inoltre richiesta al fornitore la dichiarazione di piena compatibilità del sistema di filtrazione con l’utilizzo di biodiesel o di miscele gasolio - biodiesel.

Gli approfondimenti tecnici, condotti per definire le caratteristiche di cui all’allegato alla presente determinazione, hanno inoltre evidenziato che l’efficacia dell’intervento di riduzione delle emissioni di particolato, con particolare riferimento alle frazioni più fini, è esaltata dall’utilizzo di carburanti aventi un contenuto massimo di zolfo pari a 10 ppm in peso. Pertanto, in collaborazione con le Direzioni regionali competenti in materia di trasporto pubblico locale e di distribuzione dei carburanti, la Direzione Ambiente definirà le azioni eventualmente necessarie al fine di creare le condizioni di attuazione di un provvedimento con il quale la Giunta Regionale stabilisca l’obbligo di alimentare con tali carburanti i veicoli per il trasporto pubblico locale dotati di dispositivi di filtrazione del particolato.

La ricognizione dei mezzi di trasporto pubblico locale utilizzati sul territorio piemontese, aggiornata al 30 giugno 2006 dalla Direzione Regionale Trasporti, contiene tutte le informazioni necessarie ad identificare i singoli veicoli e le loro caratteristiche di motorizzazione e carrozzeria (targa, marca e numero telaio, marca carrozzeria, modello, classe di lunghezza, alimentazione, classe EURO, data di immatricolazione, anno di costruzione) nonché il tipo di immatricolazione (urbano, suburbano ed interurbano) e l’Azienda o Ente gestore proprietario. Tutti i dati elencati saranno forniti a G.T.T. su supporto informatico per consentire al medesimo l’acquisizione del mandato dalle altre Aziende ed Enti gestori di servizi di trasporto pubblico locale, all’espletamento della gara pubblica d’appalto prevista dalla D.G.R. n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006 nonché la descrizione nel capitolato delle tipologie di veicoli da dotare di dispositivi per l’abbattimento del particolato.

Il parco veicoli, preso in considerazione ai fini dell’intervento, è costituito esclusivamente dai mezzi immatricolati per il trasporto pubblico locale - urbano, suburbano ed interurbano - di classe EURO 1, 2, 3 e 4.

Poiché nella ricognizione fornita risultano mancare i veicoli appartenenti ad alcune Aziende che non hanno risposto alla richiesta della Direzione Regionale Trasporti, G.T.T. dovrà comunque farsi carico di ottenere, mediante autocertificazione da parte di tali Aziende, tutte le informazioni necessarie a completare il quadro del parco veicoli sul quale è previsto l’intervento di installazione dei dispositivi di filtrazione per la riduzione delle emissioni dovute al trasporto pubblico locale, come stabilito nel citato paragrafo 2.1.1 dello Stralcio di Piano per la mobilità, anche al fine di programmare le ulteriori risorse regionali necessarie allo scopo.

Come disposto nella D.G.R. n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006, l’installazione dei dispositivi di filtrazione dovrà avvenire prioritariamente sui mezzi di classe EURO 2, che, stante gli attuali risultati della ricognizione, sono pari ad 822 veicoli, di cui: 254 urbani, 114 suburbani e 454 interurbani.

Qualora gli esiti della gara permettano, con le risorse disponibili, di avviare l’intervento anche sui mezzi di classe EURO 1 - seconda categoria di omologazione nell’ordine di priorità stabilito nella citata deliberazione del 17 ottobre 2006 - si valuta conveniente installare i dispositivi di filtrazione a partire dai veicoli EURO 1 di più recente immatricolazione e, nell’ambito di ogni anno di immatricolazione - preso nell’ordine decrescente suddetto - sia rispettata la priorità sui mezzi di trasporto urbano, suburbano ed infine interurbano, stabilita nella medesima deliberazione n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006.

In ogni caso, per garantire la certezza sulle caratteristiche dei veicoli oggetto dell’intervento, G.T.T. è tenuto a richiedere alle Aziende e agli Enti mandatari copia della carta di circolazione dei mezzi medesimi.

Ferma restando la relazione semestrale sull’andamento dell’intervento che G.T.T. è tenuto ad inviare alla Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, come stabilito nella D.D. n. 269/22.4 del 30 ottobre 2006, G.T.T. segnalerà tempestivamente alla medesima Direzione eventuali criticità che si presentassero nella realizzazione dell’iniziativa.

Tanto premesso

IL DIRETTORE

visto l’art. 23 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;

vista la D.G.R. n. 31 - 3125 del 12 giugno 2006;

vista la D.G.R. n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006;

vista la D.G.R. n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006;

viste le DD.DD. n. 269/22.4 del 30 ottobre 2006 e n. 333/22.4 del 29 novembre 2006;

determina

- di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, l’allegato documento, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, contenente le caratteristiche tecniche essenziali per la fornitura dei sistemi di filtrazione del particolato per i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, da utilizzare nella predisposizione da parte del Gruppo Torinese Trasporti (G.T.T.) del capitolato di gara ad evidenza pubblica - secondo le vigenti normative europee e nazionali in materia di appalti pubblici - in attuazione della D.G.R. n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006;

- di fornire, su supporto informatico, a G.T.T. i risultati della ricognizione dei mezzi di trasporto pubblico locale utilizzati sul territorio piemontese, aggiornata al 30 giugno 2006 dalla Direzione Regionale Trasporti, necessari per:

* acquisire specifico mandato all’espletamento della gara dalle altre Aziende ed Enti gestori di servizi di trasporto pubblico locale, in quanto destinatari finali della contribuzione sotto forma di fornitura dei sistemi di filtrazione del particolato, comprensiva di installazione e manutenzione;

* identificare i veicoli sui quali realizzare l’intervento, secondo i criteri di priorità stabiliti dalla Giunta Regionale nella citata deliberazione del 17 ottobre 2006 e secondo le specifiche ulteriori indicazioni di cui alla presente determinazione;

* descrivere nel capitolato le tipologie di veicoli da dotare dei dispositivi medesimi;

- di richiedere a G.T.T. di farsi carico di ottenere, mediante autocertificazione da parte delle Aziende o Enti mancanti nella ricognizione fornita dalla Direzione Regionale Trasporti, tutte le informazioni necessarie a completare il quadro del parco veicoli sul quale è previsto l’intervento di installazione dei dispositivi di filtrazione per la riduzione delle emissioni dovute al trasporto pubblico locale, come stabilito nella D.G.R. n. 31 - 3125 del 12 giugno 2006 e nel paragrafo 2.1.1 dello Stralcio di Piano per la mobilità, approvato con D.G.R. n. 66 - 3859 del 18 settembre 2006, anche al fine di programmare le ulteriori risorse regionali necessarie allo scopo;

- di ribadire che, come disposto nella D.G.R. n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006, l’installazione dei dispositivi di filtrazione dovrà avvenire prioritariamente sui mezzi di classe Euro 2, urbani, suburbani ed infine interurbani;

- di stabilire che, ove le risorse disponibili lo consentano, l’intervento potrà proseguire sui mezzi di classe Euro 1 a partire da quelli di più recente immatricolazione e, nell’ambito di ogni anno di immatricolazione - preso nell’ordine decrescente suddetto - sia rispettato l’ordine di priorità trasporto urbano, suburbano ed infine interurbano, stabilito nella citata D.G.R. n. 48 - 4065 del 17 ottobre 2006;

- di stabilire che G.T.T. richieda, in ogni caso, alle Aziende e agli Enti mandatari copia della carta di circolazione dei veicoli oggetto dell’intervento, per garantire la certezza sulle caratteristiche dei medesimi prima di espletare la gara d’appalto;

- di richiedere a G.T.T. di segnalare tempestivamente alla Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti eventuali criticità che si presentassero nella realizzazione dell’iniziativa, ferma restando la relazione semestrale sull’andamento dell’intervento già prevista nella D.D. n. 269/22.4 del 30 ottobre 2006.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Laura Bruna

Allegato

Caratteristiche tecniche per la fornitura dei sistemi di filtrazione del particolato per i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale.

Il sistema di filtrazione del particolato deve garantire un’efficienza di filtrazione, riferita al numero di particelle con diametro aerodinamico equivalente compreso tra 20 e 300 nm, non inferiore al 95% e un’efficienza di filtrazione, riferita alla massa di particolato, non inferiore al 90%.

Il sistema di filtrazione, in nessuna condizione di funzionamento inclusa la fase di rigenerazione, deve indurre incrementi delle emissioni di CO, HC, NOx e PM rispetto a quelle prodotte dello stesso motore privo di filtro.

A valle del dispositivo di filtrazione il rapporto tra le concentrazioni volumetriche di NO2 e di NOx non deve superare il valore di 0,30. E’ da considerarsi titolo preferenziale la garanzia di raggiungimento di prestazioni migliori (rapporto NO2/NOx minore di 0,3).

I dispositivi di filtrazione devono possedere le caratteristiche sopra indicate così come attestato da idonei Laboratori, certificati secondo quanto prescritto dalla normativa comunitaria ai fini della misurazione delle emissioni da autoveicoli. Si considerano comunque idonei i dispositivi di filtrazione inseriti nell’elenco ufficiale pubblicato dall’Ufficio Federale Svizzero dell’Ambiente.

La fase di rigenerazione del sistema di filtrazione del particolato deve avvenire automaticamente. Le fasi di pulizia periodica del sistema filtrante, normalmente svolte nell’ambito delle attività di manutenzione, dovranno avvenire con periodicità corrispondente ad una percorrenza non inferiore a 50.000 km.

Il dispositivo di filtrazione deve essere dotato di idonea dichiarazione di nulla-osta all’installazione da parte del costruttore del motore su cui viene installato.

Il dispositivo di filtrazione deve essere installato preferenzialmente nel vano predisposto dal costruttore per il silenziatore adottando, in ogni caso, un lay-out idoneo a garantire condizioni di funzionamento ottimali, in particolare per quanto riguarda il regime termico. Non sono ammessi lay-out che prevedano by-pass sulla linea di scarico del motore.

Deve essere dichiarata la piena compatibilità del sistema di filtrazione con l’utilizzo, come carburante, di biodiesel o di miscele gasolio - biodiesel. Per piena compatibilità si intende il non peggioramento dei parametri prestazionali e gestionali quali: l’efficienza di filtrazione, le emissioni di CO, HC e NOx, il rapporto NO2/NOx, la vita utile e la periodicità delle operazioni di pulizia del sistema di filtrazione.

Il dispositivo di filtrazione deve comportare un incremento dei consumi di carburante il più contenuto possibile.