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Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 34-5440

Programma regionale di eradicazione e controllo della malattia di Aujeszky

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1) i Servizi Veterinari delle ASL sono incaricati della esecuzione degli interventi di attuazione di un piano di eradicazione e controllo per la malattia di Aujeszky con modalità di intervento definite con apposito provvedimento della Direzione di Sanità pubblica dell’Assessorato tutela alla salute e sanità della Regione Piemonte.

2) tutti gli animali da riproduzione della specie suina introdotti in allevamenti della Regione Piemonte e provenienti da aziende prive di qualifica per la malattia di Aujeszky, anche per il tramite di fiere, mercati e mostre, devono essere sottoposti ad un accertamento sierologico per la malattia di Aujeszky nei trenta giorni che precedono lo spostamento. Il controllo dei singoli animali può essere sostituito con un controllo a campione della partita degli animali costituita nell’allevamento di origine, in grado di rilevare una prevalenza dell’infezione del 5% con una confidenza del 95%.

L’esito e la data dell’accertamento devono essere riportati sulla certificazione di scorta degli animali (modello 4) redatto dal Servizio Veterinario.

3) I suini da riproduzione, provenienti da paesi esteri e non scortati da certificazione sanitaria riportante:

- lo stato sanitario dell’allevamento di provenienza nei confronti della malattia di Aujeszky, oppure

- la negatività ad una prova sierologica effettuata nei 30 giorni che precedono la spedizione ed il test diagnostico utilizzato

devono essere isolati dagli altri animali e sottoposti ad accertamento sierologico trascorsi almeno 20 giorni dalla loro introduzione nell’allevamento. Il controllo dei singoli animali può essere sostituito con un controllo a campione della partita in grado di rilevare una prevalenza dell’infezione del 5% con una confidenza del 95%.

4) I suini da riproduzione risultati positivi per la malattia di Aujeszky possono essere destinati ad allevamenti da riproduzione della Regione Piemonte, con l’eccezione degli allevamenti di cui al punto 5.

5) Negli allevamenti suini che aderiscono al piano volontario di eradicazione e controllo della malattia di Aujeszky, secondo le linee guida emanate dalla Direzione di Sanità Pubblica dell’Assessorato tutela alla salute e sanità della Regione Piemonte, non possono essere introdotti suini positivi per la malattia di Aujeszky. Tutti gli animali introdotti devono pertanto essere preventivamente sottoposti ad accertamento diagnostico e devono essere adottate tutte le misure preventive volte a evitare che gli animali allevati vengano in contatto con suini positivi per A.D. o con suini il cui stato sanitario per A. D. non è noto.

6) Le prove diagnostiche di laboratorio sono effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)