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Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007

Codice 16.3
D.D. 6 marzo 2007, n. 84

Docup Ob.2 2000/2006 - Controlli di I livello. Modalita’ di determinazione degli interessi da applicare ai casi di revoca dei contributi: modifica della determinazione n. 323/2004 di approvazione delle Linee guida per le verifiche in loco

Premesso che:

* la Commissione Europea, con Decisione C(2001) 2045 assunta in data 07/09/2001, ha approvato il DOCUP Ob.2 della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2000/2006 redatto ai sensi del reg. (CE) 1260/1999;

* con deliberazione n. 51-4056 del 01/10/2001 la Giunta Regionale ha preso atto della citata decisione di approvazione del DOCUP Ob.2 - 2000/2006;

* con deliberazione n. 83-4453 del 12/11/2001 la Giunta Regionale ha approvato nella versione definitiva il DOCUP Ob.2 - 2000/2006 e il relativo Complemento di Programmazione sulla base delle modifiche e delle integrazioni apportate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 31/10/2001;

* a seguito delle osservazioni fatte dalla Commissione dell’UE, il Comitato di Sorveglianza ha approvato con procedura scritta il Complemento di Programmazione del DOCUP Ob. 2 - 2000/2006, così come modificato e integrato dall’Autorità di Gestione sulla base delle suddette osservazioni;

* con le decisioni n. C(2003) 3983 del 21/10/2003 e C(2004) 3338 del 07/09/2004 la Commissione ha rettificato e modificato la decisione C(2001) 2045.

* con decisione n. C(2005) 5237 del 07/12/2005 la Commissione ha approvato la revisione del Documento Unico di programmazione (DOCUP) ob. 2 della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2000/2006 redatto ai sensi del Reg. 1260/99;

* con nota Prot. n. 14127 del 21/12/2005, la stessa Commissione europea ha giudicato coerente con il DOCUP sopra citato il Complemento di Programmazione, definito dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 19/09/2005 e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 16-880 del 26/09/2005;

* con deliberazione n. 4-2009 del 23/01/2006 la Giunta Regionale ha preso atto della decisione n. C(2005) 5237 del 07/12/2005 e della nota Prot. n. 14127 del 21/12/2005 sopra indicate.

Visti:

* il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ed, in particolare il capo II, dedicato al controllo finanziario;

* il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito: FESR);

* il regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali ed, in particolare, l’articolo 4, che impone agli Stati membri l’adozione di sistemi di gestione e controllo “... per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata...” nonché per garantire il rispetto, fra l’altro, “... delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali... nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato..., di protezione dell’ambiente e di pari opportunità.”;

Atteso che:

* il DOCUP Ob.2 - 2000/2006 individua nella Direzione Industria l’Autorità di Gestione e di coordinamento (di seguito: AdG) del DOCUP medesimo;

* all’AdG compete la gestione del programma nonché la responsabilità dell’efficacia e della regolarità della sua attuazione e, in particolare, della regolarità delle operazioni finanziate a titolo dell’intervento, segnatamente, secondo quanto previsto dall’art. 38 del succitato reg. (CE) 1260/1999, dell’attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell’attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive o raccomandazioni di adattamento, della compatibilità con le politiche comunitarie, del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

Considerato che:

* la normativa comunitaria sopra citata prevede lo svolgimento di controlli ordinari, detti di I livello, “per la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata e per garantire il rispetto della relativa decisione della Commissione (...) e delle disposizioni nazionali e comunitarie, in particolare di quelle applicabili in materia di ammissibilità delle spese al contributo dei fondi strutturali, nell’ambito dell’intervento interessato, nonché in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato, di protezione dell’ambiente e di pari opportunità” (art 4, reg. (CE) 438/2001);

Atteso che, in conseguenza di quanto sopra esposto:

* l’AdG ha inteso potenziare l’attuale sistema dei controlli, mediante l’introduzione di verifiche fisiche in loco, il potenziamento delle verifiche amministrative in itinere ed ex post e l’ampliamento dell’attività di controllo a tutte le tipologie di verifica (tecnica, amministrativa e contabile);

* a tal fine, con determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 323 del 30/12/2004, sono state approvate le Linee-guida per l’effettuazione delle verifiche in loco (denominate “Controlli di I livello: manuale delle procedure per le verifiche in loco”), nell’ambito dei controlli di I livello di competenza dell’AdG in riferimento al DOCUP Ob.2 - 2000/2006;

* con determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 131 del 27/06/2006, sono state approvate alcune modifiche alle suddette Linee-guida;

* con deliberazioni n. 56-14406 del 20/12/2004 e n. 74-2948 del 22/05/2006 la Giunta regionale ha stabilito i termini entro cui devono concludersi i procedimenti di controllo di I livello;

- l’Autorità di Gestione ha ritenuto necessario:

1. effettuare con personale interno alle Direzioni Industria, Commercio e Artigianato e Turismo-Sport-Parchi (supportato quando necessario, da apporti specialistici esterni) le verifiche in loco relativamente alle misure 1.1b, 2.3, 2.5b, 3.1a, 3.1b, 3.2, 3.4, 4.1a, e 4.2b del DOCUP Ob.2 - 2000/2006;

2. affidare ad un soggetto esterno (da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica) l’effettuazione delle verifiche in loco relative:

* alle misure d’aiuto alle imprese del DOCUP Ob.2 - 2000/2006: 1.2a, 2.1b, 2.1d, 2.2b, 2.2c, 2.4c, 2.6a, 2.6b, 3.3, 4.1b e 4.2a;

* alla misura 2.2a per le garanzie concesse alle imprese in base ad agevolazioni di tipo regionale;

* alle imprese coinvolte nei progetti dimostratori, nei progetti-pilota e nei progetti di settore attivati in base al Progetto “DIADI 2000" nell’ambito della misura 2.4a

Considerato che:

* in seguito all’effettuazione di una prima parte delle verifiche in loco di cui al sub 2), si è reso necessario chiarire con l’organismo intermedio Finpiemonte S.p.A. una linea comune in merito agli interessi da applicare in caso di revoca di somme indebitamente fruite dai beneficiari finali dei fondi al fine di evitare disparità di trattamento nella gestione di tali revoche rispetto a quanto finora applicato dalla stessa Finpiemonte in casi analoghi;

* l’Autorità di Gestione ritiene pertanto opportuno predisporre una nota interpretativa e/o integrativa alle Linee-guida per l’effettuazione delle verifiche in loco (denominate “Controlli di I livello: manuale delle procedure per le verifiche in loco”), approvate con la determinazione del responsabile della Direzione Industria n. 323 del 30/12/04 e successivamente modificate con determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 131 del 27/06/2006.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 95 II° comma dello Statuto regionale

Visto l’art. 23 della l.r. n. 51/1997

determina

Al fine di consentire un più efficiente svolgimento dell’attività di controllo di primo livello e degli atti conseguenti ad essa:

* di approvare, in relazione al calcolo degli interessi da applicare in caso di revoca di contributi indebitamente fruiti, le modifiche alle Linee-guida per le verifiche in loco nell’ambito dei controlli di I livello DOCUP Ob.2 - 2000/2006 (denominate “Controlli di I livello: manuale delle procedure per le verifiche in loco”), approvate con determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 323 del 30/12/2004 e successivamente modificate con determinazione del Responsabile della Direzione Industria n. 131 del 27/06/2006, così come indicate nell’allegato A, parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato