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Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007
Codice 25.3
D.D. 10 gennaio 2007, n. 37
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4101 per la realizzazione di un attraversamento sul Rio Maggiore in corrispondenza del nuovo raccordo tra Strada Origlia e la S.P. n. 122 in Comune di Castiglione Torinese. Ditta: Comune di Castiglione Torinese.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Castiglione Torinese ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. gli interventi nellalveo del Rio Maggiore previsti in progetto potranno essere eseguiti solo dopo il rilascio, da parte di questo Settore, della concessione per loccupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004;
2. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di attraversamento nonché delle opere di difesa longitudinali (scogliera con relativo taglione di fondazione, scivolo di protezione spondale del manufatto di scarico) e trasversali (soglia di fondo alveo e relativo taglione di fondazione) dellalveo del corso dacqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, le cui modalità esecutive, il relativo dimensionamento e la collocazione dei piani di appoggio dovranno risultare conformi alle indicazioni tecnico-strutturali riportate negli allegati progettuali;
4. lopera di difesa spondale dovrà essere adeguatamente attestata e raccordata a valle in corrispondenza della spalla sinistra del ponte in progetto, nonchè idoneamente immorsata e risvoltata a monte nellesistente sponda; il paramento esterno inoltre dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad unaltezza non superiore alla quota dellesistente piano campagna;
6. i massi costituenti la scogliera, la soglia di fondo alveo e lo scivolo di protezione spondale del manufatto di scarico dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dallalveo del corso dacqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente lidoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. dovrà essere prevista unadeguata platea in massi di cava cementati a protezione del fondo alveo in prosecuzione dello scivolo antierosivo spondale posto allo sbocco del manufatto di scarico; lo stesso scivolo antierosivo dovrà essere adeguatamente immorsato e risvoltato nella sponda, avendo cura di posare i massi che costituiscono la protezione spondale e la platea di fondo alveo ad almeno 1m di profondità;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
9. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. durante lesecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
12. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
13. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dellarea demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
16. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).
Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione per loccupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi e per gli effetti dellart. 11 del Regolamento n. 14/R del 06/12/2004 di attuazione della L.R. 12/2004.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi