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Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007
Codice 25.7
D.D. 9 gennaio 2007, n. 34
Autorizzazione idraulica per la realizzazione della nuova Conca di Porto Torre, sistemazione del sentiero navigabile, realizzazione di attracchi e pontili sul fiume Ticino in territorio dei Comuni di Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia (NO). Richiedente: Regione Piemonte, Direzione Trasporti
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
d autorizzare, ai soli fini idraulici, la Regione Piemonte, Direzione Trasporti ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati alla convocazione della Conferenza dei Servizi, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati nellambito dellarea demaniale dovrà essere usato per la colmatura di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi o comunque riutilizzato per il completamento degli interventi secondo le previsioni progettuali. Usi diversi potranno essere effettuati solo previo pagamento del relativo canone, stabilito dalla normativa vigente, per lestrazione di materiale dallalveo dei corsi dacqua pubblica. Il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, in caso di inadempienza, questo Settore provvederà dufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia .
Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione alloccupazione delle aree demaniali interessate dai lavori per la tratta di corso dacqua posta a valle della diga della Miorina, di competenza del Settore Scrivente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco