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Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007

Legge regionale 26 marzo 2007, n. 5.

Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto, promuove le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 2011, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, partecipando a tal fine alla costituzione del Comitato di cui all’articolo 2.

Art. 2.

(Comitato “Celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione partecipa al Comitato “Celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia”, abbreviabile “Italia 150", di seguito denominato ”Comitato", costituto sulla base dello statuto di cui all’allegato A, a cui possono aderire quali enti fondatori la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l’Unioncamere Piemonte, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università delle Scienze Gastronomiche.

Art. 3.

(Scopo del Comitato)

1. Il Comitato, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà degli enti fondatori, le celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità d’Italia.

2. Il Comitato, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

3. Il Comitato, su richiesta e finanziamento degli enti fondatori, può svolgere altresì, attraverso le proprie competenze, attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni o iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali degli enti fondatori, organizzate durante la vigenza del Comitato stesso.

Art. 4.

(Modalità per la costituzione del Comitato)

1. Ai fini della costituzione del Comitato, il Presidente della Giunta regionale può apportare le eventuali necessarie modificazioni formali allo statuto, di cui all’articolo 2.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le eventuali modificazioni sostanziali allo statuto, non incidenti sulla natura e sulle finalità del Comitato, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 5.

(Programma delle celebrazioni in Piemonte)

1. Il Comitato, entro un anno dalla sua costituzione, elabora il programma delle celebrazioni, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma e provvede alla sua attuazione in concorso con gli altri enti fondatori.

Art. 6.

(Consulta per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia)

1. È costituita la “Consulta regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, di seguito denominata ”Consulta".

2. Della Consulta fanno parte i legali rappresentanti, o loro delegati, dei comuni e delle province piemontesi interessati da vicende o insediamenti che abbiano attinenza con la dinastia sabauda e con la formazione dello Stato italiano, nonché i Presidenti, o loro delegati, delle associazioni, fondazioni o comitati che operano, con continuità e da almeno dieci anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia del Piemonte, e la cui attività sia attinente alle vicende che hanno portato alla formazione dello Stato italiano.

3. La Consulta, che è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, ha funzioni consultive e propositive per l’attività della Regione e del Comitato.

4. Con propria deliberazione il Consiglio regionale individua le modalità di adesione e di funzionamento della Consulta.

Art. 7.

(Personale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, il Comitato si avvale di personale di supporto agli organi istituzionali previsti dalle norme statutarie.

2. Con riferimento alle fattispecie individuate, l’utilizzo di personale può avvenire:

a) mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

b) attraverso il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavori a progetto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

c) con la costituzione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a), qualora si tratti di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche degli enti pubblici componenti il Comitato, la stipulazione del contratto a termine comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità, nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

4. In caso di utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, si osservano le disposizioni normative e contrattuali relative allo svolgimento di una seconda attività lavorativa.

5. In relazione alle proprie esigenze, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, il Comitato può procedere, altresì, al conferimento di incarichi e consulenze esterne, nell’osservanza della disciplina relativa all’incompatibilità qualora l’attività professionale sia svolta da pubblico dipendente.

Art. 8.

(Nomine e designazioni)

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni può essere nominato o designato, qualora ne ricorrano le condizioni, in qualità di componente degli organi previsti dall’articolo 7 dello statuto, di cui all’articolo 2. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità e, ove si tratti di personale della Regione Piemonte, si osservano le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).

2. Il Vice Presidente esecutivo di cui all’articolo 14 dello statuto, se dipendente da pubbliche amministrazioni, può essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata della carica, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. I componenti della Giunta e del Consiglio regionale, anche in deroga alla vigente normativa regionale sulle incompatibilità, possono essere nominati o designati quali componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 9.

(Valorizzazione del patrimonio sabaudo e istituzione di struttura flessibile)

1. Per le celebrazioni del 2011, la Regione, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Città di Venaria Reale e il Comune di Druento, è impegnata nel completamento del recupero e nella valorizzazione della Reggia di Venaria Reale, dei Giardini, della Citroniera e della Scuderia Juvarriane, di Villa ai Laghi del Borgo Castello della Mandria e degli altri beni compresi nell’ambito del progetto denominato “La Venaria Reale”, nonché nella realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, necessari allo sviluppo del progetto stesso.

2. La Regione, anche mediante la stipulazione di accordi di programma quadro con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, provvede al completamento del recupero strutturale e funzionale dei beni di cui al comma 1 e degli altri siti di pertinenza sabauda.

3. La Regione, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il concorso degli altri soggetti pubblici e privati interessati, partecipa alla costituzione di un ente dotato di personalità giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria, cui affidare la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un programma pluriennale di opere, interventi ed azioni volte ad attuare quanto previsto nel presente articolo.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce una struttura flessibile interassessorile cui compete il supporto e il concorso per l’elaborazione dei documenti programmatici e per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

6. Al responsabile della struttura flessibile si applica la disciplina di cui agli articoli 26 e 29 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007, è iscritto lo stanziamento pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartito in 150.000,00 euro nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) 31991 (Beni culturali Direzione - Titolo I spese correnti) e in 50.000,00 euro nell’ambito dell’UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II spese in conto capitale), unità che presentano le necessarie capienze.

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri stimati in 200.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell’UPB 31991 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 11.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.
(Articolo 2)

Statuto del Comitato

“Celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia ” - “Italia 150"

Art. 1
(Costituzione e Denominazione)

1. È costituito un Comitato denominato “Celebrazioni per il Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia” abbreviabile “Italia 150", in appresso indicato come il ”Comitato".

2. Il Comitato opera nell’ambito della Regione Piemonte alla quale richiederà il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 2
(Sede del Comitato)

1. Il Comitato ha sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città numero 1 e sede operativa ed amministrativa in Torino, all’indirizzo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

2. Il Comitato può istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3
(Scopo del Comitato)

1. Il Comitato non ha scopo di lucro.

2. Il Comitato ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà dei membri fondatori, le celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità Italia.

3. Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

4. Il Comitato, su richiesta e finanziamento dei membri fondatori, potrà svolgere altresì, utilizzando le proprie competenze, attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni e iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali degli enti fondatori che si terranno nel corso del periodo di vigenza del Comitato stesso.

5. Il Comitato opera avvalendosi di proprie strutture e personale proprio o proveniente dagli Enti Fondatori o da altre pubbliche amministrazioni; per la realizzazione di parte delle proprie attività o per lo svolgimento di funzioni o compiti ad alto contenuto tecnico o specialistico, il Comitato potrà altresì avvalersi delle strutture degli Enti Fondatori.

6. Il Comitato, qualora sia emanato apposito provvedimento dello Stato che disciplini in modo differente le modalità tecniche e giuridiche di gestione dell’evento, dovrà, senza indugio, assumere tutti i necessari atti di armonizzazione con le emanande norme.

Art. 4
(Membri del Comitato)

1. Sono membri fondatori del Comitato, in quanto sottoscrivono l’atto costitutivo o vi aderiscono entro un anno dalla costituzione, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l’Unione Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Piemonte - Unioncamere Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Scienze Gastronomiche.

2. È membro Fondatore di diritto il Governo Italiano qualora ne manifesti la volontà.

Art. 5
(Patrimonio, fondo di dotazione e proventi)

1. Il patrimonio del Comitato è costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente; lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

2. Il Comitato può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici e privati. Tali risorse, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile di Euro 100.000,00 e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di amministrazione, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti dalle diverse attività del Comitato, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Comitato provvede al raggiungimento delle proprie finalità, oltre che con il fondo di dotazione disponibile, anche con:

a) le rendite derivanti dal patrimonio o dalle attività del Comitato stesso;

b) i contributi in denaro e/o servizi dei membri fondatori;

c) ogni altra eventuale elargizione, erogazione o contributo ricevuto da parte di soggetti pubblici e privati, anche erogato sotto forma di servizio di qualsiasi genere.

4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell’articolo 2343 del Codice civile.

5. Il Comitato, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli amministratori.

Art. 6
(Recesso dal Comitato)

1. I membri del Comitato possono, in ogni momento, recedere dal Comitato dandone comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio in corso, le obbligazioni assunte sino a quella data.

Art. 7
(Organi del Comitato)

1. Sono organi del Comitato:

a) il Presidente;

b) i Vice Presidenti;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Comitato esecutivo;

e) il Vice Presidente esecutivo;

f) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8
(Presidente)

1. Presidente è o il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino o il Sindaco pro-tempore della Città di Torino nel rispetto del seguente programma turnario:

- Anno 2007 : Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;

- Anno 2008: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino;

- Anno 2009: Il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;

- Anno 2010: Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;

- Anno 2011: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, direttamente o tramite suoi delegati. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione dell’impedimento o dell’assenza del Presidente ovvero alla nomina di un nuovo Presidente, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente che ricoprirà per primo la carica di Presidente sulla base del precedente calendario turnario o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente che la ricoprirà per secondo o, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d’età.

Art. 9
(Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di ventuno a un massimo di ventisette membri così nominati:

a) per la Regione Piemonte: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio regionale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

b) per la Provincia di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio provinciale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

c) per la Città di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Sindaco pro-tempore della Città che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Sindaco e due membri sono indicati dal Consiglio comunale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

d) uno dalla Compagnia di San Paolo;

e) uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;

f) uno dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino;

g) uno dall’Unioncamere Piemonte;

h) uno dall’Università di Torino;

i) uno dal Politecnico di Torino;

l) uno dall’Università del Piemonte Orientale;

m) uno dall’Università di Scienze Gastronomiche;

n) tre membri in rappresentanza del Governo italiano indicati all’atto dell’adesione al Comitato; prima di tale adesione partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di voto il Direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali per il Piemonte.

2. È altresì membro del Consiglio di amministrazione il Vice Presidente esecutivo.

3. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di membri del Comitato, al momento della deliberazione di ammissione, il Consiglio di amministrazione decide se far designare ai singoli nuovi membri del Comitato un Consigliere di amministrazione; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione non può superare il numero di ventisette, incluso il Presidente. Dalla data della propria ammissione ciascun nuovo membro del Comitato eserciterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte degli enti proponenti; la carica non comporta retribuzioni.

5. Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio di amministrazione dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica per la quale è stato eletto nel Consiglio di amministrazione, per i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, subentra la persona che lo ha sostituito nella carica istituzionale e per i membri di cui alle altre lettere del comma 1 l’ente competente designa un nuovo membro.

6. Sono di diritto Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte, il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino e il Sindaco pro-tempore della Città di Torino che non ricoprono a quel momento la qualifica di Presidente nel rispetto del calendario turnario previsto per la qualifica di Presidente.

Art. 10
(Poteri del Consiglio di Ammnistrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alle seguenti materie:

a) linee di indirizzo generale dell’attività del Comitato;

b) nomina del Vice Presidente esecutivo, che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di amministrazione;

c) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

d) ammissione di nuovi membri del Comitato, sull’assegnazione ai nuovi membri di un consigliere di amministrazione e sull’apporto economico da destinare al Comitato;

e) scioglimento e liquidazione del Comitato, con nomina e poteri dei liquidatori secondo le modalità previste dall’articolo 20;

f) ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato;

g) attribuzione dei poteri al Presidente e al Vice Presidente esecutivo, oltre a quelli assegnati ai medesimi dal presente Statuto.

Art. 11
(Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ricoprirà per primo la carica di Presidente sulla base del precedente calendario turnario o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente che la ricoprirà per secondo o, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d’età.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno, entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo.

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno sei dei suoi membri.

4. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo di raccomandata, telefax, telegramma o e-mail con prova dell’avvenuta ricezione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno due giorni mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax.

5. Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo lavoro.

7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei revisori dei conti e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni.

8. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, se chiamati e senza diritto di voto, consulenti degli enti fondatori.

9. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione.

10. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

11. Ogni componente del Consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto.

12. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i membri ed almeno due revisori sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art.12
(Composizione del Comitato esecutivo)

1. Al fine di garantire adeguata funzionalità ed operatività, nonché tempestività nelle decisioni, il Consiglio di amministrazione esprime un Comitato esecutivo composto da membri del Consiglio d’amministrazione così designati:

a) uno dal Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;

b) uno dal Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;

c) uno dal Sindaco pro-tempore della Città di Torino;

d) uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di.Torino;

e) uno designato dalla Compagnia di San Paolo;

f) uno designato di comune accordo dai Presidenti della Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Torino e di Unioncamere Piemonte;

g) uno designato di comune accordo dai Rettori dei quattro atenei piemontesi;

h) uno designato dal Governo italiano qualora aderisca al Comitato.

2. È altresì membro del Comitato esecutivo il Vice Presidente esecutivo; ai lavori del Comitato esecutivo partecipa il Direttore senza diritto di voto.

3. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Comitato “Italia 150" o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dall’altro Vice Presidente.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente con modalità e procedure analoghe a quelle previste per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13
(Funzioni del Comitato esecutivo)

1. Al Comitato esecutivo competono le seguenti funzioni:

a) nomina del Direttore e attribuzione dei poteri;

b) approvazione dei programmi operativi e dei budget relativi, nonché verifica della loro attuazione;

c) gestione ed impiego del patrimonio, raccolta di fondi, monitoraggio e controllo delle attività svolte;

d) individuazione della pianta organica del Comitato “Italia 150" e determinazione del trattamento economico.

2. Qualora lo ritenga, il Comitato esecutivo potrà adottare apposito regolamento che disciplini il proprio funzionamento.

3. Entro i cinque giorni successivi di ogni seduta del Comitato esecutivo è redatto il verbale della seduta stessa, che sarà sottoposto all’approvazione del Comitato esecutivo nella prima sua seduta successiva; i consiglieri di amministrazione hanno facoltà di richiedere di prendere visione del verbale e di conoscere il materiale istruttorio e gli atti attuativi delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo. La richiesta è effettuata dal Consigliere al Vice Presidente esecutivo, il quale vi provvede nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art.14
(Vice Presidente esecutivo)

1. Il Vice Presidente esecutivo è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli esercita, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio di amministrazione e dei programmi operativi e dei limiti di spesa deliberati dal Comitato esecutivo, le funzioni di amministrazione;

2. Al Vice Presidente esecutivo è attribuita la funzione e la responsabilità di intrattenere i rapporti con gli enti fondatori.

Art. 15
(Direttore)

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario;

b) dirige e coordina sotto la sorveglianza del Vice Presidente esecutivo, l’attività operativa del Comitato;

c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente esecutivo per il raggiungimento dello scopo del Comitato;

d) sovrintende alla gestione del personale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;

e) predispone, d’intesa con il Vice Presidente esecutivo, il progetto di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo;

f) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dal Comitato;

g) ha poteri di firma nell’ambito delle deleghe e dei poteri attribuiti.

Art. 16
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, designati uno di intesa tra il Sindaco pro-tempore della Città di Torino, il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte e il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e l’Unioncamere Piemonte; uno designato di intesa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Compagnia di San Paolo; uno designato di comune intesa dai Rettori dell’Università degli studi di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale, del Politecnico di Torino, dell’Università di Scienze Gastronomiche.

2. La carica di Presidente è attribuita al componente designato dagli enti territoriali e camerali.

3. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull’osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del Direttore.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni, decesso o revoca.

Art. 17
(Esercizio e bilancio)

1. L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio avrà inizio al momento del riconoscimento della personalità giuridica.

2. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il mese di dicembre dell’anno precedente, il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente, accompagnato da una relazione che dia conto degli obiettivi perseguiti dal Comitato e degli interventi realizzati.

Art. 18
(Informativa)

1. I progetti di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo, prima di essere approvati dal Consiglio di amministrazione nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati a tutti i membri del Comitato.

2. Il Presidente trasmette ai membri del Comitato i documenti di volta in volta richiesti dai Consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato.

Art. 19
(Durata)

1. Salvi i casi di estinzione di cui al seguente articolo 17, il Comitato si scioglierà al termine degli eventi previsti per il 2011 ed inerenti allo scopo del Comitato stesso ovvero dell’ultima delle manifestazioni ad essi connesse, e comunque soltanto dopo che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l’approvazione del rendiconto finale.

Art. 20
(Estinzione del Comitato)

1. Il Comitato si estingue per:

a) il raggiungimento dello scopo;

b) il venir meno, l’impossibilità o l’inattuabilità dello scopo.

2. Il verificarsi di una delle cause di estinzione, e il conseguente avvio della relativa procedura, è sancito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza dei tre quarti dei membri.

3. L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la fase di liquidazione, sarà distribuito tra i membri in percentuale ai conferimenti effettuati.

Art. 21
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto ed alle norme del codice civile e delle altre leggi italiane in materia.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 372

- Presentato dalla Giunta regionale il 4 dicembre 2006.

- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e in I in sede consultiva il 12 dicembre 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 marzo 2007 con relazione di Massimo Pace e Giampiero Leo.

- Approvato in Aula il 20 marzo 2007 con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 7 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l’identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 10/1989 è il seguente:

“Art. 2. (Deroghe ai casi di incompatibilità)

1. Il dipendente regionale, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, può accettare cariche in Società o Enti costituiti a fine di lucro nei casi in cui la nomina sia riservata alla Regione e sia compatibile, ai sensi dell’art. 12, n. 2, seconda parte della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, con lo stato di dipendente regionale.

2. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, che dovrà anche valutare l’assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate nell’ambito dell’Amministrazione Regionale, il dipendente regionale può, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in Società e Enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano o che siano soggetti alla vigilanza della Regione medesima.”.


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 26 della l.r. 51/1997 è il seguente:

“Art. 26. (Affidamento e revoca della funzione di direttore regionale)

1. La Giunta, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina, in via preventiva, i criteri per l’affidamento e la revoca della funzione di direttore regionale.

2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, la funzione di direttore regionale e’ conferita dalla Giunta e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, a dirigenti regionali che ne abbiano fatto domanda in possesso del diploma di laurea, di cinque anni di responsabilita’ dirigenziale e, se richiesta, dell’iscrizione ad albi professionali.

3. I dirigenti di cui al comma 2, devono essere dotati di professionalita’ adeguata al posto da ricoprire ed agli obiettivi da conseguire nonche’ di attitudine all’alta direzione. Il relativo curriculum in base al quale e’ effettuata la nomina, contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l’esperienza del prescelto ed i risultati da lui avanzati nel corso della carriera, e’ preventivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Entro il limite del 30 per cento dei relativi posti di organico, la funzione di direttore regionale puo’ essere, altresi’, conferita, con contratti di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, a persone estranee all’amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell’articolo 21 del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche, di cinque anni di esperienza in incarichi dirigenziali, nonche’ dei seguenti ulteriori requisiti:

a) eta’ minima di trentacinque anni e massima di sessanta anni;

b) diploma di laurea ed iscrizione ad albi professionali se richiesta e documentata qualificazione, nel campo di attivita’ al quale si riferisce la nomina o l’incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonche’ da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall’ articolo 67 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

5. Non possono essere nominati direttori regionali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita’ di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’ articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall’ articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita’ sociale);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta’ vigilata.

6. Non possono essere nominati direttori regionali dipendenti regionali licenziati e dipendenti regionali cessati per dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal collocamento a riposo.

7. Ai direttori regionali si applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilita’ e di incompatibilita’, previste per i dirigenti regionali.

8. La funzione di direttore regionale e’ conferita con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile e revocabile in qualunque momento.

9. Il conferimento dell’incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 8. Il direttore competente, tra l’altro, in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest’ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell’anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

10. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 9 è reso indisponibile, per la durata dell’incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti nella dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.

11. Per i dirigenti regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di direttore regionale e’ conferita anche in deroga al possesso del diploma di laurea e dei cinque anni di responsabilita’ dirigenziale.”.

- Il testo dell’articolo 29 della l.r. 51/1997 è il seguente:

“Art. 29. (Trattamento economico della dirigenza)

1. Il trattamento economico dei dirigenti e’ determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.

2. Il trattamento economico dei direttori regionali e dei direttori regionali con funzioni di coordinamento, concordato fra la Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza ed i singoli interessati nell’ambito del contratto di cui all’articolo 26, comma 8, e’ definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso tale trattamento non puo’ essere superiore a quello massimo del responsabile di settore incrementato del 65 per cento.

3. Gli oneri relativi al trattamento economico di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio regionale ed iscritti in un apposito capitolo di spesa.”.


Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 e il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo’ disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo’ prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.


Nota all’articolo 5 dell’Allegato A

- Il testo dell’articolo 2343 del Codice civile è il seguente:

“Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.

L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.”.