Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2007, n. 29-5577

Delibera quadro LR 55/84 e s.m.i. “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, art. 4: riparto delle somme a favore delle Province piemontesi, accantonamento a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro di euro 2.300.000,00 su capitoli vari del bilancio 2007

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55: “Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti Locali”, e sue modifiche ed integrazioni;

preso atto in particolare che l’art. 4 della L.R. 55/84 prevede annualmente l’approvazione da parte della Giunta Regionale di una deliberazione quadro, che stabilisca: 1. l’assegnazione alle Province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, di un congruo finanziamento, 2. a) l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 e s.m., da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro, b) la quota dell’indennità giornaliera, fino al massimo del 50% della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia, ferma restando la rimanente quota del 50% a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, c) i criteri e le priorità per l’accoglimento delle domande nell’approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi, d) l’individuazione di particolari categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri;

preso atto inoltre, che l’art. 6 lettera d) della L.R. 55/84 stabilisce che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri è di tre unità, salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la delibera quadro di cui all’art. 4 della L.R. 55/84;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2007", che autorizza la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 28.02.2007, il bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2007;

vista la Legge Regionale 28 febbraio 2007, n. 4, di proroga all’esercizio provvisorio;

vista la D.G.R. n. 35-2991 del 30 maggio 2006, di riparto delle somme da trasferire alle Province piemontesi per la realizzazione dei cantieri di lavoro per disoccupati, da parte degli enti locali per il saldo dell’esercizio 2005 ed acconto esercizio 2006;

considerato che la D.G.R. n. 35-2991 del 30 maggio 2006 stabilisce che le somme ripartite a favore delle Province costituiscono acconto delle somme dovute per l’esercizio 2006 e la restante quota a saldo dovrà essere ripartita ed assegnata con risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio 2007;

considerato inoltre, che tutte le Province piemontesi hanno provveduto a presentare la richiesta di fondi relativa all’esercizio 2006, per la realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati da parte degli enti locali di cui all’art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 e pertanto è possibile ripartire ed assegnare la differenza tra il riparto effettuato con la D.G.R. n. 35-2991 del 30 maggio 2006 e l’effettiva richiesta fondi presentata;

preso atto che con la legge regionale 29 dicembre 2006 n. 40, sui pertinenti capitoli del bilancio provvisorio 2007, sono state stanziate le somme necessarie al trasferimento alle Province per completare le attività dell’esercizio 2006 e per l’acconto dell’esercizio 2007, per la realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

di ripartire ed assegnare alle Province di Alessandria, Asti, Biella e Torino, le somme necessarie al completamento della realizzazione di cantieri di lavoro attivati dagli enti locali per l’esercizio 2006, come indicato nell’allegato - A -, parte integrante del presente atto.

Di ripartire ed assegnare alle Province un finanziamento, in base alle rispettive situazioni di disoccupazione, finalizzato alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 2 della L.R. 55/84 e s. m., ed in conformità alle risorse stanziate a carico dei pertinenti capitoli di spesa del bilancio provvisorio per l’esercizio finanziario dell’anno 2007, così come indicato nell’allegato - B - parte integrante del presente atto. Le risorse indicate nel presente allegato, costituiscono acconto delle somme dovute e la restante quota a saldo, sarà ripartita ed assegnata con risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio 2008.

Di stabilire l’entità dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 e s. m. da corrispondersi ai disoccupati, in euro, 31,00.

Di stabilire la quota dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 8 della LR 55/84, da corrispondersi ai disoccupati, finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia in euro 15,50, mentre la rimanente quota del 50% è a carico degli Enti utilizzatori e delle Province, altresì che la formazione professionale di cui all’art. 7 bis della citata legge e unitamente alle azioni di orientamento e consulenza al lavoro, così come definite dalla L.R. 63/95 sono a completo carico del bilancio regionale, le somme ripartite per le spese relative alla sicurezza nei cantieri di lavoro, di cui all’art. 6 g bis della LR 55/84, sono assegnate agli Enti promotori di cantieri di lavoro, con i criteri stabiliti dalla determinazione dirigenziale di modalità di concessione dei contributi regionali per i cantieri di lavoro.

Di stabilire che il numero minimo dei disoccupati da utilizzare nei cantieri di lavoro, è ridotto ad una unità per gli enti che hanno realizzato un progetto di attività socialmente utili finanziato con risorse proprie ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 81/2000 e con contributo regionale, terminato il 31.12.2005.

Di stabilire i seguenti criteri e priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti, la concessione dei contributi:

- il progetto deve contenere le indicazioni specificate nelle lett. a), b), c), d), e), e1), f), g), g bis) dell’art. 6, comma 1 della predetta legge

- il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro in particolare deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d’accesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all’attività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione

- il progetto deve essere riferito al territorio ricompreso nei Centri per l’Impiego di cui alla L.R. 41/98, in cui il rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato

- il progetto deve prevedere che l’indennità giornaliera di cui all’art. 8 della L.R. 55/84 risulti cofinanziata da fondi Provinciali nella misura di almeno il 20%.

Di stabilire l’individuazione, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti categorie:

- disoccupati iscritti presso i Centri per l’Impiego, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi, considerando prioritariamente le specifiche condizioni reali del mercato del lavoro locale

- disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione

- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere

- disoccupati portatori di handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere

- disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di autorizzazione del cantiere

- disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro nell’esercizio dell’anno precedente.

Di stabilire che all’indennità giornaliera versata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro, non possono essere sommati sussidi al reddito e indennità percepite a qualunque titolo.

Di stabilire l’assegnazione a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro tramite accantonamento delle seguenti risorse:

euro 2.000.000,00 cap. 14220/07 (A. 100482)

euro 200.000,00 cap. 14230/07 (A. 100483)

euro 100.000,00 cap. 14269/07 (A. 100484)

al fine dei competenti provvedimenti di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RIPARTO DELLE SOMME A SALDO A FAVORE DELLE PROVINCE AI FINI DELL’ ART. 8, DELLA L.R. 55/84 E S.M. E I.

ESERCIZIO 2006

Province    Contributo
    ex art. 8 LR 55/84
    cap. - 14220/07

Alessandria    111.477,67
Asti    224.196,42
Biella    27.546,81
Torino    1.238.384,10
Totale    1.601.605,00

Allegato