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Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Macugnaga (Verbano Cusio Ossola)

Decreto del Sindaco prot. n. 1472 del 16/03/2007. Approvazione dell’ Accordo di programma per la modifica sostanziale, ai sensi dell’art.14, ed integrativa dell’accordo di programma siglato in data 15 novembre 2001 inerente la realizzazione di un “Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca”

Il Sindaco

Premesso che in data 2 agosto 2001 è stato sottoscritto dalle citate amministrazioni un Protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di un Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca;

in data 15 novembre 2001 presso il Comune di Macugnaga, ed alla presenza del Comune di Macugnaga, soggetto promotore, della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano Cusio Ossola (V.C.O.), e della Comunità Montana Monte Rosa, veniva siglato l’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali per la realizzazione di un Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture sciistiche e sportive di Macugnaga, per un costo di investimento stimato di euro 6.387.022,48;

il soggetto promotore dava attuazione a gran parte degli interventi compresi nell’ Accordo di cui sopra risultando alcuni già conclusi ed altri in fase di esecuzione;

a seguito della preoccupante situazione, sotto lo stretto profilo d’interesse pubblico, riguardante le difficoltà di gestione degli impianti di risalita di Macugnaga (parte dei quali di proprietà pubblica, anche acquisiti con fondi regionali di cui all’accordo di programma), che avrebbe provocato una sostanziale vanificazione degli investimenti attuati in esecuzione dell’Accordo di Programma 15/11/2001 (“Piano Operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca”), con nota del 01.12.2006, prot. 7038, lo scrivente Sindaco del Comune di Macugnaga, in qualità di Soggetto Promotore, convocava una conferenza ai sensi dell’art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. per sottoporre alle citate amministrazioni una proposta di modifica dell’accordo ai sensi dell’art.14;

la Conferenza tenutasi in data 19.12.2006 in Torino, presso gli uffici della Regione Piemonte, Direzione Regionale 21 Turismo-Sport-Parchi siti in via Amedeo Avogadro, 30, condivideva le motivazioni che avevano indotto a promuovere la modifica riduttiva dell’accordo di programma, e conveniva nell’avvio del relativo procedimento;

con avviso in data 19.12.2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 28/12/2006, veniva avviato il procedimento con le modalità di cui alla D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223;

gli Enti partecipanti alla conferenza, di cui all’Art. 34 - comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenutasi in data 16/01/2007 presso la Regione Piemonte - Assessorato Turismo - esaminata la bozza di Accordo di programma predisposta dal responsabile del procedimento, esprimevano il consenso unanime alla stipula;

Tutto ciò premesso;

Considerato che la bozza/schema di accordo accolta dalla Conferenza in data 16/01/2007 prevede una modifica economicamente riduttiva dell’ Accordo originariamente formulato con conseguente rideterminazione del costo di investimento complessivamente ora stimato in euro 4.702.426,28 e che la cui differenza di euro 1.684.596,20 stralciata dall’accordo iniziale per opere non ancora iniziate potrà essere liberamente utilizzata dagli Enti promotori, per l’acquisizione da parte del Comune di Macugnaga e della Comunità Montana dei beni del Comprensorio sciistico (o parte di essi) allo stato non di proprietà pubblica, al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti per il futuro ed una prospettiva di continuità per la gestione e capitalizzazione della Società “Monterosastar S.r.l.”, costituita con atto in data 01.12.2006 tra il Comune di Macugnaga e la Comunità Montana Monte Rosa;

Atteso che le citate amministrazioni hanno provveduto all’approvazione dello schema di modifica dell’accordo di programma mediante Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Macugnaga n. 13 del 20 febbraio 2007, esecutiva, Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Piemonte) n. 29 - 5219 del 5 febbraio 2007 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 01/03/2007), Deliberazione della Giunta Provinciale (Provincia del Verbano Cusio Ossola) n. 57/2007 del 08 marzo 2007, immediatamente eseguibile, e deliberazione di Consiglio della Comunità Montana Monte Rosa n. 01 del 01 marzo 2007, immediatamente eseguibile;

Considerato che in data 14 marzo 2007 in Torino, presso la Regione Piemonte, Direzione Regionale 21 Turismo-Sport-Parchi, è stato stipulato dalle citate Amministrazioni l’Accordo di Programma per la modifica sostanziale, ai sensi dell’art.14, ed integrativa dell’accordo di programma siglato in data 15 novembre 2001 inerente la realizzazione di un Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca;

Atteso che il Comune di Macugnaga è, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo stesso, soggetto promotore dell’intervento;

Visto l’art. 34 del D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997: “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17";

decreta

di approvare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto agli artt. 8 e 12.1 della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 (Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma), l’Accordo di programma, e relativi allegati, per la modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 14, ed integrativa dell’accordo di programma siglato in data 15 novembre 2001 inerente la realizzazione di un “Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca” come sottoscritto in Torino il 14 marzo 2007 tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa ed il Comune di Macugnaga.

L’Accordo di programma di cui sopra e i relativi all. I — Tabella riassuntiva e raffrontativa finanziamenti per modifica dell’Accordo di Programma e all. II — Ripartizione delle spese art. 8 AdP costituiscono parte integrante del presente decreto.

Demanda al responsabile del procedimento la pubblicazione del presente decreto, e, per estratto, dell’Accordo di programma qui approvato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi del punto 10.2 art. 10 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997.

Il testo integrale dell’Accordo approvato e gli atti sopra enunciati sono depositati nella sede del Comune di Macugnaga.

Il Sindaco
Giovanna Boldini


Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 D.L.vo 267/2000, per la modifica sostanziale, ai sensi dell’art.14, ed integrativa dell’accordo di programma siglato in data 15.11.2001 denominato Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

in data 14 marzo 2007 in Torino, presso la Regione Piemonte, è stato stipulato con la sottoscrizione degli Enti interessati l’Accordo di programma per la modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 14, ed integrativa dell’accordo di programma siglato in data 15 novembre 2001 inerente la realizzazione di un “Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca” come sottoscritto in Torino il 14 marzo 2007 tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa ed il Comune di Macugnaga.

Il Comune di Macugnaga è ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo stesso, soggetto promotore ed attuatore dell’intervento;

Il Sindaco del Comune di Macugnaga in conformità agli artt. 8 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997: “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17", con proprio decreto prot. n. 1472 del 16.03.2007 ha approvato l’Accordo di Programma di cui sopra demandando al responsabile del procedimento la pubblicazione del decreto, e per estratto, dell’Accordo stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

rende noto

il testo dell’Accordo di programma per la modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 14, ed integrativa dell’accordo di programma siglato in data 15 novembre 2001 inerente la realizzazione di un “Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca” come sottoscritto in Torino il 14 marzo 2007 tra la Regione Piemonte, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la Comunità Montana Monte Rosa ed il Comune di Macugnaga, di seguito riportato per estratto:

In data 14 marzo 2007 presso la Regione Piemonte Uffici della Regione Piemonte, Direzione regionale 21 Turismo-Sport-Parchi siti in via Amedeo Avogadro, 30, sono presenti:

- il Comune di Macugnaga, soggetto promotore, nella persona del Sindaco pro tempore sig.ra Giovanna Boldini, in forza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20 febbraio 2007, domiciliato per la carica in Piazza del Municipio 1, 28876 Macugnaga, per brevità, indicato come “Comune”;

- la Regione Piemonte, nella persona dell’Assessore al Turismo pro tempore sig.ra Giuliana Manica, a tal fine delegata e in forza della D.G.R. n. 29 - 5219 del 5 febbraio 2007, per brevità citata come “Regione”;

- la Provincia del Verbano Cusio Ossola (V.C.O.), rappresentata dal Presidente pro tempore sig. Paolo Ravaioli, e in forza della D.G.P. n. 57/2007 del 08 marzo 2007, di seguito per brevità indicata come “Provincia”;

- la Comunità Montana Monte Rosa, rappresentata dal Presidente pro tempore sig. Claudio Sonzogni, in forza della Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Monte Rosa n. 01 del 01 marzo 2007, di seguito per brevità indicata come “Comunità Montana”.

Premesso:

- che in data 2 agosto 2001 è stato sottoscritto dalle citate amministrazioni un Protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di un Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca (Documento 1);

- che la realizzazione delle opere rientra nell’ottica generale di rilancio delle attività turistiche di Macugnaga e della Valle Anzasca al fine di diversificare l’offerta con la realizzazione di servizi complementari per essere competitivi sul mercato turistico, non essendo disponibili altre fonti economiche alternative;

- che le parti si sono assunte l’impegno di raggiungere, attraverso l’attuazione del Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, i seguenti obiettivi:

- costruire un nuovo prodotto multifunzionale, rivolto sia al mercato turistico internazionale, sia a quello del tempo libero di prossimità ed in grado di qualificare l’offerta a livello regionale;

- valorizzare in maniera compatibile con l’ambiente le potenzialità di fruizione turistica del territorio;

- realizzare infrastrutture sportive e ricreative finalizzate allo svago e all’intrattenimento dei turisti;

- che tale Piano è costituito da diversi interventi infrastrutturali mirati al potenziamento ed allo sviluppo dell’impiantistica sportiva nonché alla realizzazione di interventi a sostegno ed incremento dell’offerta turistica al fine di rilanciare il turismo del Comune di Macugnaga e della Valle, a salvaguardia della vocazione invernale nel territorio comunale verso gli sport praticabili in alta montagna;

-che con la firma del Protocollo d’intesa in data 2 agosto 2001 le parti si sono impegnate nei limiti delle proprie competenze istituzionali a sostenere tutte le fasi di attuazione dei progetti di cui al Piano operativo per lo sviluppo e rilancio del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, ora oggetto del presente Accordo di programma;

- che in sede di Conferenza, convocata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/00, tenutasi contestualmente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, tutti gli Enti sopra richiamati (Verbale del 2/8/2001, Documento 2 ); alla luce delle verifiche preliminari svolte in merito alla praticabilità dell’Accordo, si sono espressi favorevolmente circa l’avvio della procedura per addivenire alla definizione dell’Accordo di programma e alla sua successiva stipula;

- che in data 15 novembre 2001 presso il Comune di Macugnaga, ed alla presenza del Comune di Macugnaga, soggetto promotore, nella persona del Sindaco pro tempore Teresio Mario Valsesia, in forza della D.C.C. n. 40 del 13/11/2001, domiciliato per la carica in via del Municipio 1, 28876 Macugnaga, della Regione Piemonte, nella persona dell’Assessore al Turismo pro tempore Ettore Racchelli, a tal fine delegato e in forza della D.G.R. n. 85-4455 del 12/11/2001, della Provincia del Verbano Cusio Ossola (V.C.O.), rappresentata dal Presidente pro tempore Ivan Guarducci, in forza della D.G.P. n. 387 del 12/11/2001, della Comunità Montana Monte Rosa, rappresentata dal Presidente pro tempore Gian Franco Rainelli, in forza della D.C.C.M. n. 46 del 13/11/2001, veniva siglato l’accordo di programma ai sensi dell’art. 34 Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali per la realizzazione di un Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca consistente nei seguenti interventi da realizzare secondo le fasi attuative temporali così come previste nel Protocollo d’intesa, unitamente agli importi stimati al momento:

Prima fase

a) Riqualificazione da parte del Comune di Macugnaga della funivia Alpe Bill-Monte Moro (Lire 4.494.000.000);

b) Realizzazione di una piscina pubblica nell’edificio ex “Baita dei Congressi” (Lire 1.800.000.000);

c) Riqualificazione del Centro sportivo polifunzionale comunale con tappeti trasportatori a nastro in sostituzione delle sciovie esistenti a servizio degli sciatori principianti a scopo didattico per l’insegnamento dello sci (Lire 578.000.000);

per un totale della prima fase di L. 6.872.000.000.

Seconda fase

d) Cessione da parte della Soc. Funivie di Macugnaga del primo tronco della funivia Macugnaga-Alpe Bill in favore del Comune di Macugnaga, al fine di garantire la successiva gestione unitaria di entrambi gli impianti di arroccamento; alla citata società verranno riconosciute le spese sostenute per la manutenzione straordinaria di tale impianto (revisione generale-spese accessorie, Lire 1.200.000.000);

e) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga (Lire 2.850.000.000);

per un totale della seconda fase di L. 4.050.000.000.

Terza fase

f) Realizzazione di un campo da golf a servizio di tutti i praticanti tale sport, in particolare dei disabili (Lire 945.000.000);

g) Realizzazione di un centro ippico e di un’area per pesca sportiva (Lire 360.000.000)

h) Realizzazione di un percorso vita attrezzato, composto da attrezzi e relativi cartelli esplicativi e realizzazione di una palestra per attività motoria a servizio dei turisti e degli studenti (Lire 140.000.000).

per un totale della terza fase di L. 1.445.000.000;

- Che i predetti importi si intendono comprensivi delle spese di progettazione e di ogni altra spesa tecnica, della consulenza amministrativa e legale per l’attuazione dell’Accordo, delle spese notarili e delle spese per la perizia asseverata, oltre che dell’IVA;

- che le parti hanno dato attuazione alle azioni previste dall’accordo al fine della completa realizzazione degli interventi;

- che il Comune di Macugnaga ha provveduto a comunicare periodicamente alle Amministrazioni citate l’avanzamento e la progressione degli interventi e tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio sull’avanzamento dell’esecuzione delle opere;

- che la preoccupante situazione, sotto lo stretto profilo d’interesse pubblico, venutasi a creare dopo la messa in liquidazione della Società Funivie Macugnaga M. Rosa S.p.A. determina l’impossibilità per la stessa di assicurare la gestione degli impianti di risalita di Macugnaga (parte dei quali di proprietà pubblica, anche acquisiti con fondi regionali di cui all’accordo di programma),

- che ciò si tradurrebbe nella sostanziale vanificazione degli investimenti attuati in esecuzione dell’Accordo di Programma 15/11/2001 (“Piano Operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca”) e, dall’altro, produrrebbe gravissime e permanenti ripercussioni sull’economia e l’occupazione di Macugnaga e dell’intera Valle, sostanzialmente condizionate dall’operatività del sistema degli impianti di risalita;

- che sull’area del Comprensorio gli enti pubblici -U.E, Regione, Provincia, Comunità Montana, Comune- negli anni 1999-2005 hanno investito circa 2.350.000 Euro per opere connesse al turismo;

- che il Comune di Macugnaga, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e la Comunità Montana Monte Rosa, in accordo tra loro, ribadita l’importanza vitale che gli impianti rivestono per l’economia e l’occupazione della località e dell’intera Valle Anzasca, hanno promosso un intervento che, senza minimamente incidere nelle vicende societarie del vecchio gestore, consentisse, per l’immediato, il regolare funzionamento degli impianti nella corrente stagione sciistica e, per il futuro una prospettiva di continuità per la gestione;

- Che a tal fine il Comune e la Comunità Montana hanno costituito una Società (denominata “Monterosastar S.r.l.”) a totale capitale pubblico ma aperta all’eventuale successiva adesione di soci privati, con lo scopo di gestire direttamente gli impianti di proprietà comunale ed acquisire la gestione di quelli di proprietà privata sino al termine della stagione invernale 2006/2007, riservata ogni valutazione e determinazione per il periodo successivo all’esito di una meditata ed approfondita analisi economico - finanziaria.

- Che la Provincia ha condiviso pienamente l’intenzione del Comune e della Comunità Montana manifestando il proprio consenso a che il Comune, in qualità di promotore, formulasse una proposta di variazione dell’accordo di programma “Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca” siglato il 15 novembre 2001;

- che con nota del 01.12.2006, prot. 7038, il Sindaco del Comune di Macugnaga, in qualità di Soggetto Promotore, convocava in tal senso una conferenza ai sensi dell’art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i. per sottoporre alle citate amministrazioni una proposta di modifica dell’accordo ai sensi dell’art.14;

- che la conferenza tenutasi in data 19.12.2006 in Torino, presso gli uffici della Regione Piemonte, Direzione Regionale 21 Turismo-Sport-Parchi siti in via Amedeo Avogadro, 30, condivideva le motivazioni che hanno indotto a promuovere la modifica riduttiva dell’accordo di programma, e conveniva nell’avvio del relativo procedimento (Documento 6-bis);

- che con avviso in data 19.12.2006, pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 del 28/12/2006, veniva avviato il procedimento con le modalità di cui alla D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223;

Tenuto conto

dell’istruttoria preliminare inerente gli atti ed i progetti relativi agli interventi oggetto della presente modifica e integrazione dell’Accordo esperita dal Responsabile del procedimento, designato con atto deliberativo della Giunta Comunale nr.212 del 12/12/2006 nella persona del geom, Michele Umericelli, coadiuvato dal Gruppo di lavoro, costituito con DT-UT n. 65 del 29/12/2006, in conformità alle vigenti disposizioni, in particolare alla D.G.R. 24.11.1997, n. 27-23223 punto 4.6 lett.d) - (gli atti dell’istruttoria preliminare sono depositati presso il Comune a disposizione delle Parti);

Preso atto che in sede di conferenza, di cui all’Art. 34 - comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenutasi in data 16/01/2007 presso la Regione Piemonte - Assessorato Turismo - il Responsabile del procedimento nell’illustrare le risultanze finali dell’istruttoria sopra citata, dalle quali emerge la praticabilità dell’Accordo, ha sottoposto all’esame degli Enti interessati la bozza di Accordo di programma sulla quale gli stessi hanno espresso il consenso unanime alla stipula

Tutto ciò premesso, le Parti

convengono

le seguenti modifiche ed integrazioni da apportare all’ Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali denominato Piano Operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca:

TITOLO PRIMO: ATTIVITA’ CONGIUNTE

Articolo 1 - Validità delle premesse e delle tabelle

Le premesse e le tabelle fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, mentre gli Studi di Fattibilità, i progetti preliminari e la documentazione richiamata nel testo sono depositati presso il Comune a disposizione delle Parti.

Articolo 2 - Oggetto

Oggetto del presente Accordo di Programma è la realizzazione, con relativo finanziamento, degli interventi inseriti nel Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, da realizzarsi nel Comune di Macugnaga e precisamente:

0) Coordinamento: consulenza amministrativa e legale al soggetto promotore per il coordinamento e l’attuazione dell’Accordo di programma, valutata all’1% dell’importo complessivo oltre a IVA 20% (L. 149.000.000);

A1) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), limitatamente alle opere elettromeccaniche (L. 3.465.000.000);

A2) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), opere civili di miglioria e scale mobili (L. 820.000.000);

B) Realizzazione di una piscina pubblica nell’edificio ex “Baita dei Congressi” (L. 2.060.000.000);

C) Riqualificazione del Centro sportivo polifunzionale comunale con tappeti trasportatori a nastro in sostituzione delle sciovie esistenti a servizio degli sciatori principianti a scopo didattico per l’insegnamento dello sci (L. 578.000.000);

D) Cessione da parte della Soc. Funivie di Macugnaga del primo tronco della funivia (Macugnaga-Alpe Bill) in favore del Comune di Macugnaga, al fine di garantire la gestione unitaria di entrambi gli impianti di arroccamento (revisione generale-spese accessorie, L. 1.200.000.000); l’importo dovrà essere oggetto di verifica peritale asseverata da parte di tecnico nominato dal Comune;

E1) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - I lotto - fornitura generatori di neve (L. 595.000.000);

E2) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - II lotto - esecuzione pista, opere edili e idrauliche (L. 2.000.000.000);

F) Realizzazione di un campo da golf a servizio di tutti i praticanti tale sport, in particolare dei disabili (L. 1.000.000.000);

G) Realizzazione di un centro ippico e di un’area per pesca sportiva (L. 360.000.000);

H) Realizzazione di un percorso vita attrezzato, composto da attrezzi e relativi cartelli esplicativi e realizzazione di una palestra per attività motoria a servizio dei turisti e degli studenti (L. 140.000.000).

Il totale degli investimenti del presente Accordo di programma è rimasto inalterato rispetto a quanto previsto nel Protocollo di Intesa mentre alcuni importi relativi a singoli progetti hanno subito aggiustamenti; gli importi si intendono comprensivi delle spese di progettazione e di ogni altra spesa tecnica, della consulenza amministrativa e legale per l’attuazione del presente Accordo, delle spese notarili e delle spese per la perizia asseverata, oltre che dell’IVA.

Nella definizione progettuale a venire i costi potranno subire ulteriori lievi aggiustamenti; nel caso in cui si verifichino costi supplementari la relativa copertura sarà a carico del Comune, fatto salvo sia l’eventualità di procedere ad Accordi integrativi, sia quanto previsto al successivo art. 8, penultimo e ultimo capoverso.

La documentazione tecnica e amministrativa relativa a detti interventi è depositata presso il Comune di Macugnaga.

al Titolo Primo: Attivita’ Congiunte, dopo l’art. 2, sono inseriti i seguenti:

Articolo 2 bis -Stato di attuazione dell’accordo di programma con aggiornamento delle previsioni e dei costi consuntivi alla valuta corrente

Nel corso di attuazione delle azioni e degli interventi facenti parte dell’Accordo, nonché a seguito della attività del collegio di vigilanza e delle proprie determinazioni, gli interventi di cui al precedente articolo 2 hanno assunto la seguente rilevanza economica e di attuazione:

0) Coordinamento: consulenza amministrativa e legale al soggetto promotore per il coordinamento e l’attuazione dell’Accordo di programma: attività conclusa secondo l’importo non modificato di euro 76.952,08;

A1) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), limitatamente alle opere elettromeccaniche: intervento concluso con maggiori spese, ridefinite con verbale n. 3 del collegio di vigilanza del 27.01.2004, al costo consuntivo di euro 1.861.752,97;

A2) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), opere civili di miglioria e scale mobili; intervento in fase di ultimazione con economie realizzate, ridefinite con verbale n. 3 del collegio di vigilanza del 27.01.2004, al costo consuntivo di euro 224.494,66; è in fase di redazione la progettazione delle lievi opere di variante assentite dal Collegio nella seduta del 21/11/2006, in luogo delle previste forniture in assenza di variazione di spesa;

B) Realizzazione di una piscina pubblica nell’edificio ex “Baita dei Congressi”; intervento in fase di realizzazione. A seguito autorizzazione alla variazione di spesa di cui al verbale n. 5 del collegio di vigilanza del 03.08.2006 l’importo a disposizione per eseguire l’intervento è rideterminato in euro 1.350.867,87;

C) Riqualificazione del Centro sportivo polifunzionale comunale con tappeti trasportatori a nastro in sostituzione delle sciovie esistenti a servizio degli sciatori principianti a scopo didattico per l’insegnamento dello sci; intervento concluso con economie realizzate, ridefinite con verbale n. 3 del collegio di vigilanza del 27.01.2004, al costo consuntivo di euro 267.555,14;

D) Cessione da parte della Soc. Funivie di Macugnaga del primo tronco della funivia (Macugnaga-Alpe Bill) in favore del Comune di Macugnaga; intervento concluso con economie realizzate, ridefinite con verbale n. 3 del collegio di vigilanza del 27.01.2004, al costo consuntivo di euro 490.508,76;

E1) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - I lotto - fornitura generatori di neve; importo non modificato di euro 307.291,85 di cui per spese già sostenute per le attività di cui all’art.5 dell’Accordo euro 20.408,20;

E2) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - II lotto - esecuzione pista, opere edili e idrauliche; importo non modificato di euro 1.032.913,80 di cui per spese già sostenute per le attività di cui all’art.5 dell’Accordo euro 73.653,24;

F) Realizzazione di un campo da golf a servizio di tutti i praticanti tale sport, in particolare dei disabili; importo non modificato di euro 516.456,90 di cui per spese già sostenute per le attività di cui all’art.5 dell’Accordo euro 42.005,71;

G) Realizzazione di un centro ippico e di un’area per pesca sportiva: importo non modificato di euro 185.924,48 di cui per spese già sostenute per le attività di cui all’art.5 dell’Accordo euro 4.377,20;

H) Realizzazione di un percorso vita attrezzato, composto da attrezzi e relativi cartelli esplicativi e realizzazione di una palestra per attività motoria a servizio dei turisti e degli studenti: importo non modificato di euro 72.303,97 di cui per spese già sostenute per le attività di cui all’art.5 dell’Accordo euro 2.966,80.

Articolo 2 ter - Oggetto di modifica dell’Accordo di programma

Sono stralciati, dagli interventi elencati al precedente articolo 2 e 2bis, i seguenti:

E1) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - I lotto - fornitura generatori di neve;

E2) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune di Macugnaga - II lotto - esecuzione pista, opere edili e idrauliche;

F) Realizzazione di un campo da golf a servizio di tutti i praticanti tale sport, in particolare dei disabili;

G) Realizzazione di un centro ippico e di un’area per pesca sportiva;

H) Realizzazione di un percorso vita attrezzato, composto da attrezzi e relativi cartelli esplicativi e realizzazione di una palestra per attività motoria a servizio dei turisti e degli studenti.

Il tutto per un importo complessivo pari a euro 1.971.479,85 al netto delle spese sostenute per studi di fattibilità, varianti allo strumento urbanistico, progettazione e consulenza.

A) parziale compensazione degli interventi stralciati e con l’utilizzo delle relative risorse liberate, è inserita nell’oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione, con relativo finanziamento, del seguente intervento:

B) Realizzazione di una piscina pubblica nell’edificio ex “Baita dei Congressi”:

l’intervento viene ulteriormente finanziato per l’importo di euro 286.883,65 derivante dalle economie dell’intervento E1 al netto delle spese sostenute, al fine di poter predisporre impianti migliorativi quali idromassaggio, percorsi salute, ed altre opere del II° lotto non comprese dal progetto iniziale; l’importo complessivo dell’intervento è rideterminato pertanto in euro 1.637.751,52;

La restante parte delle risorse liberate e stralciate dall’accordo, pari a euro 1.684.596,20, sarà utilizzata dal Comune di Macugnaga, Provincia del V.C.O. e Comunità Montana Monte Rosa, liberamente, con conseguente variazione dei rispettivi mutui stipulati con la Cassa DD.PP,

- sia per l’idonea capitalizzazione della Società “Monterosastar S.r.l.” , costituita con atto in data 01.12.2006 tra il Comune di Macugnaga (socio di maggioranza al 75%) e la Comunità Montana Monte Rosa (socio al 25%) con rogito Notaio Andreani di Omegna, iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato del Verbano Cusio Ossola al numero REA VB-194793, dal 05/12/2006,

- sia per una eventuale e successiva acquisizione, da parte del Comune di Macugnaga e della Comunità Montana dei beni del Comprensorio sciistico (o parte di essi) allo stato non di proprietà pubblica, al fine di garantire il regolare funzionamento degli impianti per il futuro ed una prospettiva di continuità per la gestione.

Gli acquisti di cui sopra saranno posti in essere dal Comune di Macugnaga e dalla Comunità Montana solo a seguito di approfondite valutazioni economico-finanziarie che, sin d’ora, i medesimi Enti si impegnano a porre in essere e solo ove dette valutazioni diano conto di un quadro gestionale di generale sostenibilità. L’eventuale acquisto dal soggetto che ne avrà la titolarità avverrà a corrette condizioni di mercato ed a condizione che i beni che in ipotesi fossero acquistati siano, all’epoca, liberi da ogni peso, debito iscrizione e trascrizione in pregiudizio.

Detti acquisti, subordinatamente, potranno eventualmente avvenire da parte della Società Monterosastar s.r.l. qualora Comune di Macugnaga e Comunità Montana si determinino in tal senso ed, all’epoca dell’acquisto, essi continuino ad essere gli unici soci della Società ovvero, alla stessa data, essi detengano, comunque, una quota di partecipazione al capitale non inferiore all’80%.

Ove le risorse liberate e stralciate dall’accordo, in tutto od in parte, non vengano utilizzate per gli scopi sopraindicati entro la data del 30/6/2010, il Comune di Macugnaga, in qualità di soggetto promotore, si impegna a promuovere una ulteriore modifica sostanziale del presente accordo che preveda che le risorse non utilizzate confluiscano nuovamente all’interno dell’accordo medesimo.

Il Comune di Macugnaga, la Provincia del V.C.O. e la Comunità Montana Monte Rosa si impegnano a verificare tutte le condizioni e possibilità al fine di programmare la futura realizzazione delle opere qui stralciate.

Articolo 3 - Soggetto responsabile e settori regionali competenti

Al Comune competono tutti gli obblighi derivanti dal suo ruolo di Soggetto Promotore della realizzazione degli interventi previsti nel Piano operativo di sviluppo e rilancio turistico del Comune di Macugnaga e della Valle Anzasca, oggetto del presente Accordo.

Il Settore regionale incaricato delle procedure amministrative per le attività inerenti la stipula dell’Accordo di Programma da parte della Regione nonché per il co-finanziamento delle opere e delle attività di cui all’art. 2 è il Settore Organizzazione turistica, Turismo sociale, Tempo libero della Direzione Turismo Sport Parchi.

TITOLO SECONDO: COMPITI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 4 - Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente Accordo (in seguito dette più brevemente le “Parti”) concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli che seguono.

Le Parti si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per realizzare gli interventi nonché per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell’ambito delle rispettive competenze.

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi le Parti si impegnano, in relazione alle proprie competenze, a compiere ogni attività prevista nelle premesse nonché negli allegati al presente Accordo.

Articolo 5 - Progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali

Le fasi di progettazione, direzione lavori, l’esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione dei progetti, nonché l’affidamento mediante contratti di appalto ai sensi della vigente normativa comunitaria e italiana sono promosse e gestite dal Comune.

Con riferimento a quanto precisato nelle premesse al presente Accordo nonché in relazione a quanto evidenziato dalla citata Tabella 1, il Comune si impegna ad acquisire, prima dell’avvio dei lavori, i pareri e le autorizzazioni sovra locali necessarie; ugualmente per gli interventi la cui realizzazione è subordinata a variazione dello strumento urbanistico (F e G) il Comune provvederà all’approvazione di tali varianti secondo la procedura ordinaria prevista dalla L.U.R. (Legge Urbanistica Regionale).

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà e dall’operato del Comune, non risulti possibile dare corso alla realizzazione di uno o più interventi, fatto salvo il mantenimento delle finalità generali e dell’efficacia del Piano Operativo, ciò comporterà la decadenza degli interventi interessati e, in relazione all’uso dei finanziamenti non utilizzati, la possibilità di stipulare accordi integrativi da promuovere secondo le medesime procedure previste per il presente Accordo.

Prima dell’avvio dell’intervento A1 il Comune provvederà a entrare in possesso gratuitamente dalla Società Funivie di Macugnaga del secondo tronco della funivia (Alpe Bill - Monte Moro); entro l’estate del 2002 il Comune provvederà a entrare in possesso del primo tronco della funivia (Macugnaga - Alpe Bill) riconoscendo alla Società le spese sostenute per la manutenzione straordinaria una volta verificato l’importo mediante perizia eseguita da un tecnico abilitato incaricato dal Comune, in maniera da poter appaltare la gestione dell’intera funivia prima dell’inizio della stagione invernale 2002-2003.

Articolo 6 - Gestione e destinazione d’uso

Le modalità di gestione delle opere realizzate saranno definite dal Comune secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e comunque nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Articolo 7 - Comunicazione e controllo

L’attività di comunicazione relativamente al complesso degli interventi è a carico del Comune che si impegna a fornire ai Settori Regionali, Provinciali e della Comunità Montana competenti tutte le informazioni e i dati contabili necessari al monitoraggio sull’avanzamento dell’esecuzione delle opere.

Inoltre il Comune si impegna a fornire agli Enti aventi titolo, a norma di legge e del presente Accordo, tutte le informazioni richieste relativamente alla documentazione tecnico-amministrativa e contabile e alle opere.

Articolo 8 - Finanziamento degli interventi

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti all’art. 8, primo comma è sostituito dal seguente

Il Comune, la Regione, la Provincia e la Comunità Montana, in virtù degli atti assunti preliminarmente a tal scopo (Documento 7), e di quelli integrativi (Documento 7-bis) si impegnano ad erogare i fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nel presente Accordo mediante cofinanziamento per un importo globale di euro 4.702.426,28.

Potranno concorrere all’attuazione del presente Accordo, mediante convenzione, anche enti di diritto pubblico o privato con quote che andranno a ridurre l’onere regionale.

L’eventuale concorso finanziario di tali nuovi soggetti non costituirà modifica sostanziale all’Accordo e, pertanto, il necessario aggiornamento di quest’ultimo seguirà la procedura prevista al secondo comma del successivo art. 14.

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti all’art. 8, quarto comma è sostituito dal seguente:

Il costo rideterminato comprese le spese di progettazione e ogni altra spesa tecnica e le consulenze amministrative e legali necessarie per l’attuazione del presente Accordo risulta dal seguente prospetto:

Regione Piemonte euro 4.579.423,33

Comune di Macugnaga euro 73.653,24

Provincia del V.C.O. euro 42.005,71

Comunità Montana euro 7.344,00

Totale euro 4.702.426,28

Il Comune previo parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 15, potrà utilizzare gli eventuali importi residui non impegnati nella realizzazione delle suddette opere, a seguito di ribassi d’asta, di economie verificatesi in occasione di adeguamenti progettuali, ecc., per finanziare opere di miglioria degli interventi compresi nel presente Accordo o per la realizzazione di eventuali altri nuovi interventi.

In quest’ultimo caso, dovranno essere stipulati Accordi integrativi da promuoversi secondo le procedure vigenti.

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti l’art. 9 è sostituito dal seguente:

Articolo 9 - Tempi di esecuzione degli interventi - interventi conclusi

Fatto salvo quanto riportato nello stato di attuazione dell’accordo di cui al precedente art. 2 bis risultano conclusi gli interventi di seguito descritti:

Coordinamento:

0) Consulenza amministrativa e legale al soggetto promotore per il coordinamento e l’attuazione dell’Accordo.

Prima fase:

A1) Riqualificazione della funivia Alpe Bill - Monte Moro (2° tronco) limitatamente alle opere elettromeccaniche;

C) Riqualificazione del Centro sportivo polifunzionale comunale con tappeti trasportatori a nastro in sostituzione delle sciovie esistenti a servizio degli sciatori principianti a scopo didattico per l’insegnamento dello sci;

D) Cessione da parte della Soc. Funivie di Macugnaga del primo tronco della funivia (Macugnaga-Alpe Bill) in favore del Comune, al fine di garantire la gestione unitaria di entrambi gli impianti di arroccamento;

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti dopo l’art. 9, sono inseriti gli artt. 9-bis e 9-ter:

Articolo 9 bis - Tempi di esecuzione degli interventi - interventi stralciati

Ai sensi del precedente art. 2 ter è conseguentemente stralciata dal cronoprogramma la realizzazione dei seguenti interventi riferiti alla seconda e terza fase:

Seconda fase:

E1) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune - I lotto - fornitura generatori di neve;

E2) Realizzazione di pista di collegamento sciistico tra le piste ed il concentrico del Comune II lotto - esecuzione pista, opere edili e idrauliche.

Terza fase:

F) Realizzazione di un campo da golf a servizio di tutti i praticanti tale sport, in particolare dei disabili;

G) Realizzazione di un centro ippico e di un’area per pesca sportiva;

H) Realizzazione di un percorso vita attrezzato, composto da attrezzi e relativi cartelli esplicativi e realizzazione di una palestra per attività motoria a servizio dei turisti e degli studenti.

Articolo 9 ter - Tempi di esecuzione degli interventi oggetto di modifica dell’accordo

Fatto salvo quanto riportato nello stato di attuazione dell’accordo di cui al precedente art. 2 bis, si prevedono i seguenti termini per la conclusione degli interventi in corso e di quelli oggetto di modifica dell’Accordo:

Interventi della prima fase (fase iniziata- termine presunto entro il 2010)

B) Realizzazione di una piscina pubblica nell’edificio ex “Baita dei Congressi” comprese le opere migliorative del precedente articolo 2-ter;

Interventi della seconda fase (fase iniziata - termine presunto inverno 2007):

A2) Riqualificazione della funivia Alpe Bill-Monte Moro (2° tronco), opere civili di miglioria e scale mobili;

Articolo 10 -Trasferimento delle risorse

Il cofinanziamento della Regione riguarda i seguenti interventi: A1, A2, B, C, D, E1, oltre alle prestazioni di cui alla fase di Coordinamento e di consulenza (fase 0), come risulta dalla Tabella 3.

La Regione Piemonte - Settore Organizzazione Turistica, per gli interventi contraddistinti dai codici A1, A2, B, C, E1 destinatari della propria quota di cofinanziamento, si impegna ad erogare al Comune, su richiesta dello stesso, le somme di cui all’art. 8 secondo le seguenti modalità:

- 10% del finanziamento assegnato all’affidamento della progettazione da parte del Comune, a seguito di presentazione del relativo provvedimento di incarico;

- 40% del finanziamento alla comunicazione dell’inizio dei lavori;

- 40% del finanziamento al raggiungimento del 30% dei lavori (in base ai S.A.L. approvati);

- 10% o minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo e del quadro finale delle spese sostenute.

Il Comune si impegna a fornire alla Regione, ai fini dell’erogazione dei finanziamenti previsti, le informazioni, la documentazione e i dati contabili inerenti gli interventi secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dagli stessi Settori regionali competenti.

Per quanto concerne l’intervento D la Regione Piemonte si impegna all’erogazione del relativo finanziamento su richiesta del Comune ed a favore di quest’ultimo secondo le seguenti modalità:

- 100% del finanziamento assegnato o minor somma, a seguito di presentazione di perizia asseverata a cura di tecnico incaricato dal Comune e del conseguente provvedimento comunale inerente la cessione. Il Comune di Macugnaga si impegna a sua volta a presentare a seguito dell’avvenuta cessione la documentazione amministrativa e contabile di riscontro.

Per quanto concerne l’attività di Coordinamento e consulenza, la Regione si impegna all’erogazione del relativo finanziamento, su richiesta del Comune e a favore di quest’ultimo, secondo le seguenti modalità:

- 100% del finanziamento assegnato o minor somma necessaria, a seguito dell’assegnazione formale dell’incarico di consulenza (o degli incarichi) da parte del Comune di Macugnaga e relativa presentazione del provvedimento di incarico comprensivo del disciplinare.

Il Comune di Macugnaga si impegna, a sua volta, ad utilizzare tale finanziamento per l’affidamento dell’incarico di consulenza provvedendo alla liquidazione degli onorari secondo modalità temporali, da definire nello stesso disciplinare di incarico, che risultino proporzionali alla progressione delle attività di coordinamento e di consulenza connesse con l’attuazione e la durata complessiva dell’Accordo.

Il Comune si impegna altresì a fornire alla Regione, in occasione di ognuna delle liquidazioni di onorario eseguite, una relazione sintetica sullo svolgimento delle attività di coordinamento e di consulenza svolte fino a quel momento comprensiva della documentazione contabile di riscontro.

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti all’art. 10, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

Inoltre, la Regione Piemonte- Direzione Regionale Turismo, in virtù dello stralcio dell’intervento di cofinanziamento regionale E1, le cui risorse rese disponibili sono confluite, ai sensi del precedente articolo 2 ter, a beneficio dell’intervento B, come risulta dall’allegato I e II, si impegna ad erogare al Comune, su richiesta dello stesso, il 100% delle spese effettivamente sostenute alla presentazione del quadro finale di spesa sull’intervento stralciato E1.

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti all’art. 10, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

La Provincia per l’intervento in origine destinatario della propria quota di cofinanziamento, si impegna ad erogare al Comune, su richiesta dello stesso, le somme di cui all’art. 8 secondo le seguenti modalità:

- 100% alla presentazione della rendicontazione e quadro finale delle spese sostenute sull’intervento stralciato F.

Il Comune si impegna a fornire alla Provincia le informazioni, la documentazione e i dati contabili inerenti gli interventi, secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dagli uffici competenti.

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti all’art.10, il decimo comma è sostituito dal seguente:

La Comunità Montana per ognuno degli interventi in origine destinatari della propria quota di cofinanziamento si impegna ad erogare al Comune, su richiesta dello stesso, le somme di cui all’art. 8 secondo le seguenti modalità:

- 100% alla presentazione della rendicontazione e quadro finale delle spese sostenute per gli interventi stralciati G e H.

Il Comune si impegna a fornire alla Comunità Montana le informazioni, la documentazione e i dati contabili inerenti l’intervento, secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati dagli uffici competenti.

Articolo 11 -Tempi e validità dell’Accordo

Al Titolo Secondo: Compiti ed Obblighi delle Parti all’art. 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il Comune si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro l’anno 2010, termine di validità dell’accordo.

Eventuale proroga del termine di validità dell’Accordo potrà essere concessa, a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, dal Collegio di Vigilanza.

TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 - Vincolatività dell’Accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 13 - Modifiche ai progetti

Eventuali varianti in corso d’opera relative ai progetti compresi nel presente Accordo, conformi alle norme vigenti in materia, dovranno essere preventivamente comunicate al Collegio di Vigilanza.

Articolo 14 - Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e con le procedure vigenti in materia di promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale proposte dalle Parti saranno valutate dal Collegio di Vigilanza che, nel caso le ritenga accoglibili, le sottoporrà all’approvazione degli Enti sottoscrittori senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Articolo 15 - Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull’attuazione del presente Accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Il Collegio, per l’esercizio delle predette funzioni, è composto da:

- un componente nominato dall’Assessore al Turismo della Regione

- un componente nominato dal Presidente della Provincia

- un componente nominato dalla Comunità Montana Monte Rosa

- un componente nominato dal Sindaco del Comune che lo presiede.

Articolo 16 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art. 15.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, le controversie saranno esaminate e risolte da un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà formato da 4 membri, uno designato dalla Regione, uno dalla Provincia, uno dalla Comunità Montana e uno dal Comune i quali giudicheranno con equità la questione entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

Articolo 17 - Approvazione e pubblicazione

Il presente Accordo, definito nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 24/11/1997, n. 27-23223, è approvato a norma dell’art. 34 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali mediante provvedimento di approvazione del Sindaco, il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.

Torino, lì 14 marzo 2007

Per la Regione Piemonte
L’ Assessore al Turismo
Giuliana Manica

Per la Provincia Verbano-Cusio-Ossola
Il Presidente
Paolo Ravaioli

Per la Comunità Montana Monte Rosa
Il Presidente
Claudio Sonzogni

Per il Comune di Macugnaga
Il Sindaco
Giovanna Boldini

Tabelle, parte integrante del presente Accordo di programma:

(omissis)

Documenti richiamati, depositati presso il Comune di Macugnaga:

(omissis)

(fine dell’ estratto)

E dispone la contestuale conclusione del procedimento di modifica dell’ Accordo ai sensi dell’art.10 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997.

Il Responsabile del Procedimento
Michele Umericelli