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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2007, n. 2-5404

Approvazione della proposta di: carta degli ‘Aiuti di Stato a finalita’ regionale’ ex art. 87, par. 3, lett. c per il periodo 2007/2013; carta degli ‘Aiuti di Stato a finalita’ regionale’ ex art. 87, par. 3, lett. c relativa al sostegno aggiuntivo transitorio per il periodo 2007/2008

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che l’art. 87 del Trattato CE, al paragrafo 1, pone un divieto generale in materia di concessione di aiuti di Stato considerandoli incompatibili con il mercato comune, salvo le deroghe previste dal Trattato medesimo;

che il paragrafo 3, lett. c) del richiamato art. 87 prevede deroghe a tale divieto consentendo la concessione di aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo:

di talune attività (cc.dd. ‘aiuti orizzontali’ a favore di ricerca e sviluppo, ambiente, ingegneria finanziaria, ecc.; cc.dd. ‘aiuti settoriali’ a favore di determinate produzioni: fibre sintetiche, automotive, ecc.) e di talune regioni economiche (cc.dd. ‘aiuti a finalità regionale’), previa valutazione discrezionale da parte della Commissione europea.

Atteso che:

- i criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato ‘a finalità regionale’ risultano esplicitati nella comunicazione della Commissione europea n. 2006/C 54/08: “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013" (di seguito ” Orientamenti");

- in base agli Orientamenti, è consentita, nelle regioni economiche individuate e approvate dalla Commissione europea su proposta dello Stato membro, la concessione di ‘aiuti a finalità regionale’ :

a) alle grandi imprese, a sostegno di investimenti iniziali di tipo “tradizionale” (ad esempio: creazione nuovo stabilimento, ampliamento o diversificazione produttiva o mutamento radicale del processo di produzione in uno stabilimento esistente), entro il massimale del 10% Equivalente Sovvenzione Lordo (E.S.L.), (aiuti altrimenti non concedibili alle grandi imprese per tale tipologia di investimenti);

b) alle piccole e medie imprese - per le medesime tipologie di investimenti di cui sub a) - con un massimale d’aiuto incrementato (del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese) rispetto a quello applicabile alle grandi imprese

c) a piccole imprese di nuova costituzione o nella loro fase iniziale di sviluppo, per un ammontare limitato e decrescente e per spese riconducibili alle attività ordinarie di funzionamento (aiuti altrimenti non concedibili per tali tipologie di spese);

nelle ‘regioni economiche’ così individuate resta comunque possibile la concessione di aiuti ‘orizzontali’ o ‘settoriali’, con possibilità - peraltro - di applicare maggiorazioni al massimale di aiuto fissato dai rispettivi regolamenti, discipline e orientamenti comunitari (come ad esempio: la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente consente, nelle regioni 87.3.c, una maggiorazione del 5% ESL; maggiorazione analoga consente il Regolamento (CE) N. 364/2004 per le attività di ricerca e sviluppo delle PMI realizzate in aree 87.3.c);

nelle altre parti del territorio non ammissibili agli aiuti a finalità regionale è consentita esclusivamente la concessione di aiuti ‘settoriali’ o ‘orizzontali - senza alcuna delle maggiorazioni ‘a finalità regionale’.

Considerato che, in ragione della natura derogatoria di tale tipo di aiuti, gli Orientamenti ne prevedono la concentrazione su aree limitate del territorio degli Stati membri, a tal fine:

- stabilendo un massimale di popolazione assegnata a ciascun Stato membro,

- rimettendo a ciascun Stato membro l’individuazione (nell’ambito del massimale di popolazione assegnato) delle aree interne (c.d.: “regioni”) in cui sarà consentita la concessione di ‘aiuti di Stato a finalità regionale’.

Visti i paragrafi 30 e 31 degli Orientamenti che definiscono i criteri di ammissibilità per la selezione delle aree interne (“regioni”) da parte degli Stati membri.

Atteso che risultano applicabili al territorio della Regione Piemonte:

a) i criteri di ammissibilità previsti al paragrafo 30, lettera h) degli Orientamenti, che consente di individuare “regioni” costituite da aree contigue, con una popolazione minima di 50.000 abitanti, che risultino sottoposte a notevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino, relativamente alle quali la concessione di aiuti a finalità regionale sia giustificata mediante utilizzo di indicatori economici riconosciuti e confrontati con la situazione a livello comunitario; in tali aree è consentito concedere aiuti di Stato a finalità regionale alle piccole, alle medie ed alle grandi imprese - anche per investimenti superiori a 25 milioni di euro - fino al 31/12/2013 (“aree 87.3.c strutturali”)

oppure ed in alternativa,

b) i criteri di ammissibilità previsti al paragrafo 31 degli Orientamenti, che consente di individuare “aree” con una popolazione minima di 20.000 abitanti, relativamente alle quali (mediante l’utilizzo di indicatori economici riconosciuti) venga dimostrata la necessità di uno sviluppo economico maggiore rispetto ad altre aree della medesima regione; in tali aree è consentito concedere aiuti di Stato a finalità regionale esclusivamente alle piccole e medie imprese e per investimenti non superiori a 25 milioni di euro, fino al 31/12/2013(“aree 87.3.c strutturali”);

ed, in aggiunta,

c) i criteri di ammissibilità previsti al paragrafo 95 degli Orientamenti, che consente di individuare “regioni” (aggiuntive rispetto a quelle sopra specificate) elegibili agli aiuti a finalità regionale fino alla data del 1° gennaio 2009 (c.d. “aree 87.3.c a sostegno transitorio”), a condizione che si tratti di aree che fossero già ammissibili a tale tipologia di aiuti al 31 dicembre 2006, e che includano una quota di popolazione elegibile notevolmente inferiore rispetto al periodo precedente;

Preso atto che, in ragione del plafond di popolazione assegnato all’Italia dalla Commissione europea in misura fortemente ridotta rispetto al periodo precedente, si è reso necessario un lungo negoziato fra le Regioni, il cui esito è stato approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 14 dicembre 2006 e del 15 febbraio 2007 e che:

- alla Regione Piemonte (che nel periodo precedente disponeva di un plafond di popolazione pari a 1.257.955 abitanti) risulta assegnato:

- un plafond di popolazione pari a 57.131 abitanti, entro il quale individuare le aree [con applicazione dei criteri di cui al paragrafo 30 lettera h) ovvero al paragrafo 31 degli ‘Orientamenti’: c.d. ‘aree 87.3.c. strutturali’] da proporre alla Commissione per l’applicazione, per il periodo 2007/2013, degli aiuti a finalità regionale;

- un plafond di popolazione pari a 878.061 abitanti, entro il quale individuare le aree [con applicazione dei criteri di cui al paragrafo 95 degli ‘Orientamenti’: c.d. ‘aree 87.3.c a sostegno transitorio’] da proporre alla Commissione per l’applicazione, fino alla data del 1° gennaio 2009, degli aiuti a finalità regionale;

- alla Regione Autonoma Valle d’Aosta risulta assegnato un plafond di popolazione pari ad 8.179 abitanti

Ritenuto opportuno elaborare una proposta basata sui criteri di cui al paragrafo 30, lett. h) dei summenzionati Orientamenti, individuando un’unica area “87.3.c strutturale” con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, nell’ambito della quale sarà pertanto consentita la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale anche a favore delle grandi imprese (oltrechè le maggiorazioni, più sopra indicate, a beneficio delle piccole e medie imprese ed aiuti al funzionamento per piccole imprese di nuova costituzione); a tal fine:

- si assumono a riferimento le sezioni di censimento contigue dei Comuni facenti parte dei “sistemi locali del lavoro” che hanno registrato, nel periodo 2001/2004 (dati ISTAT: Censimento generale 2001 e Archivio Statistico delle Imprese Attive 2004) la maggior diminuzione di addetti nel settore industriale e che presentano una elevata specializzazione produttiva nei settori che più intensamente hanno risentito della crisi congiunturale di questi ultimi anni (il tessile, il settore dei prodotti in metallo, delle macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche);

- tali sezioni di censimento sono individuate tenendo conto della presenza (attuale o potenziale) di attività produttive in esse insediate, a tal fine assumendo a riferimento sia il numero di addetti ivi localizzati sia la presenza di aree o siti per insediamenti produttivi di recente apprestamento o suscettibili di espansione nel periodo 2007/2013 (ferma restando l’esigenza di garantire, nel complesso, un carico adeguato di popolazione insediata pertinenziale all’area e alle attività economiche ivi collocate ).

Considerato che sussiste una notevole omogeneità di tipologia di attività manifatturiere tra i sistemi locali contigui della Regione Piemonte e della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ulteriormente accomunati da un incremento (nel periodo 2001/2004) del tasso di disoccupazione nel settore industriale.

Ritenuto pertanto possibile ed opportuno, sempre in riferimento alle aree “87.3.c strutturale”, formulare un’unica proposta congiunta fra le due Regioni, individuando un’unica area con popolazione pari a (57.131 + 8.179 =) 65.310 abitanti , caratterizzata da contiguità tra le aree selezionate dalla Regione Piemonte e le aree selezionate dalla Regione Valle d’Aosta, onde consentire, fra l’altro, la concessione - nelle sezioni di censimento individuate da tale ultima Regione - di aiuti a finalità regionale anche alle grandi imprese e con l’obiettivo di neutralizzare il c.d. ‘effetto di spiazzamento’ fra le due Regioni confinanti.

Vista la deliberazione n. 386 del 21/2/2007 assunta dalla Giunta regionale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta con la quale risultano individuati i Comuni e le relative sezioni di censimento da inserire nella proposta congiunta di ‘Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013’

Dato atto che il punto 104 degli Orientamenti prevede la possibilità di una revisione intermedia della Carta degli aiuti a finalità regionale da proporre alla Commissione entro il 1° aprile 2010 e che, nel caso in cui risultasse disponibile un ulteriore contingente di popolazione, è possibile proporre alla Commissione - in qualsiasi momento - l’aggiunta di ulteriori aree.

Relativamente alle aree “87.3.c) a sostegno ”transitorio" (per le quali non è imposto alcun vincolo di contiguità fra le zone selezionate), si ritiene di dover utilizzare - per formulare la proposta di individuazione di tali aree - criteri analoghi a quelli applicati per le “aree 87.3.c strutturale”, ovverosia la presenza di addetti ivi localizzati nonché la presenza di siti per insediamenti produttivi, già apprestati o di recente attrezzaggio, garantendo comunque un adeguato carico di popolazione pertinenziale alle aree selezionate, confermando (per quanto concerne le città di Torino e Moncalieri) la zonizzazione in essere nel periodo 2000/2006.

Atteso che il Ministero dello Sviluppo economico sta raccogliendo le proposte formulate dalle singole Regioni al fine di procedere all’avvio del negoziato con la Commissione europea della “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale” italiana; a tal fine, con nota n. 3130 del 6 febbraio 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha sollecitato le Regioni e le Province autonome a trasmettere celermente le rispettive proposte di zonizzazione.

la Giunta regionale, ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1. di approvare la proposta di Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale che delimita il territorio del Piemonte ammissibile alla deroga ex art 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato CE per il periodo 2007/2013, così come definita e motivata nell’allegato 1 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la proposta di Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale che delimita il territorio del Piemonte ammissibile al sostegno aggiuntivo transitorio (Phasing out) fino al 1° gennaio 2009, così come definita e motivata nell’allegato 2 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato alla Direzione regionale Industria di trasmettere gli allegati 1 e 2 (nonché le eventuali informazioni integrative) al Ministero dello Sviluppo Economico e di curare lo svolgimento dei negoziati con i competenti servizi del Ministero per lo sviluppo economico e della Commissione europea, effettuando, ove necessario, le modifiche non sostanziali alle predette proposte di Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato