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Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 32-5438

Legge 20 luglio 2004, n. 189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, i seguenti criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004:

Requisiti generali:

* impossibilità di svolgere la manifestazione senza impiego di animali;

* divieto di uccisione pubblica di animali;

* divieto di somministrazione di sofferenze eccessive e gratuite che abbiano finalità di spettacolo;

* in caso di sofferenze per gli animali, dichiarazione di impossibilità ad evitarle ed impegno a ridurle al minimo indispensabile per la funzionalità della manifestazione;

Criteri tecnico scientifici per l’individuazione del carattere storico-culturale:

* utilizzo degli animali nell’ambito della manifestazione comprovato attraverso riferimenti precisi alla tradizione storica e popolare locale con onere per l’Ente organizzatore di inviare una breve sintesi descrittiva dell’evento accompagnata da bibliografia che ne comprovi la veridicità;

* divieto di far ricorso a qualsivoglia strumento non facente parte della tradizione della manifestazione, intendendo come tradizione lo svolgimento originario della manifestazione stessa, indipendentemente da una eventuale “ripresa” della stessa in anni più o meno recenti;

* riconducibilità della manifestazione ad eventi storici o consuetudini locali che risalgano almeno alla metà del XX secolo;

* significato simbolico importante e significativo per la comunità e riconducibilità ad eventi o tradizioni specifiche del luogo geografico in cui si svolge;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)