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Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2007
Deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 2007, n. 114 - 7666
Modifica degli articoli 44, 45 e 46 del Regolamento per lautonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, riguardanti le procedure daffidamento di forniture, servizi e appalti di lavori
(omissis)
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
delibera
di modificare gli articoli 44, 45 e 46 del Regolamento per lautonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (DCR n. 221-3083 del 29 gennaio 2002) nei seguenti termini:
a) allarticolo 44 Determinazioni a contrattare è aggiunto il seguente comma 3:
3. In via preferenziale e comunque quando ritenuto economicamente conveniente, laffidamento di forniture, servizi e appalti, dinteresse di una pluralità di strutture di cui allarticolo 7 avviene con lindizione di un unico procedimento di gara. La determinazione a contrattare è assunta di norma dal responsabile della struttura organizzativa coinvolta in maggior misura in ordine alla spesa.
b) larticolo 45 Trattativa privata è sostituito dal seguente:
Art. 45. Procedura negoziata.
1. Le procedure negoziate del Consiglio regionale aventi per oggetto lacquisizione di servizi, prodotti e lavori si svolgono con le modalità previste dalle norme regionali, statali e dellUnione europea.
2. Per i contratti aventi per oggetto lacquisizione di servizi, prodotti e lavori esclusi ai sensi dellarticolo 19, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), fatto salvo quanto previsto al comma 3, è consentita la procedura negoziata senza pubblicazione di bando con interpello, ove possibile, di almeno tre operatori economici. Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base dinformazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. E scelto loperatore economico che ha offerto le condizioni economiche più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dellofferta più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per laffidamento di contratti di uguale importo mediate procedura ad evidenza pubblica.
3. E consentita la procedura negoziata con un solo soggetto per i contratti di locazione di immobili e per gli affidamenti previsti allarticolo 19, comma 2, del d.lgs.163/2006."
c) larticolo 46 Spese in economia è sostituito dal seguente :
Art. 46. Spese in economia.
1. Lacquisizione in economia di beni e servizi può avvenire ai sensi degli articoli 125 comma 10 e 253 comma 22 del d.lgs. 163/2006 in relazione a qualsiasi bene o servizio necessario per il funzionamento del Consiglio regionale, esclusi quelli elencati nellarticolo 19, comma 1, del d.lgs. 163/2006. Il limite dimporto è stabilito con deliberazione dellUfficio di Presidenza entro la soglia comunitaria.
2. Possono eseguirsi in economia i seguenti lavori ai sensi degli articoli 125 comma 6 e 253 comma 22 del d.lgs. 163/2006:
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando lesigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste con le ordinarie procedure di gara;
b) manutenzione di opere ed impianti dimporto non superiore a 100.000,00 euro esclusa lIVA;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo linfruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dellappaltatore inadempiente, quando vi e necessità e urgenza di completare i lavori.
3. I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta se comportano una spesa non superiore a 50.000,00 euro esclusa lIVA o mediante cottimo fiduciario se comportano una spesa non superiore a 200.000,00 euro esclusa lIVA, ferme restando le disposizioni speciali dellarticolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006 per i lavori di cui allarticolo 198 dello stesso decreto.
4. Il ricorso allacquisizione in economia è altresì consentito qualunque sia limporto nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne lesecuzione nellambito delloggetto principale del contratto medesimo;
c) acquisizioni di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno delligiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
5. Le procedure e le modalità per lesecuzione delle spese in economia sono previste dai manuali.".
(omissis)