Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2007

Deliberazione del Consiglio Regionale 20 febbraio 2007, n. 114 - 7666

Modifica degli articoli 44, 45 e 46 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, riguardanti le procedure d’affidamento di forniture, servizi e appalti di lavori

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

delibera

di modificare gli articoli 44, 45 e 46 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (DCR n. 221-3083 del 29 gennaio 2002) nei seguenti termini:

a) all’articolo 44 “Determinazioni a contrattare” è aggiunto il seguente comma 3:

“3. In via preferenziale e comunque quando ritenuto economicamente conveniente, l’affidamento di forniture, servizi e appalti, d’interesse di una pluralità di strutture di cui all’articolo 7 avviene con l’indizione di un unico procedimento di gara. La determinazione a contrattare è assunta di norma dal responsabile della struttura organizzativa coinvolta in maggior misura in ordine alla spesa.”

b) l’articolo 45 “Trattativa privata” è sostituito dal seguente:

“Art. 45. Procedura negoziata.

1. Le procedure negoziate del Consiglio regionale aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti e lavori si svolgono con le modalità previste dalle norme regionali, statali e dell’Unione europea.

2. Per i contratti aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti e lavori esclusi ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), fatto salvo quanto previsto al comma 3, è consentita la procedura negoziata senza pubblicazione di bando con interpello, ove possibile, di almeno tre operatori economici. Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base d’informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. E’ scelto l’operatore economico che ha offerto le condizioni economiche più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediate procedura ad evidenza pubblica.

3. E’ consentita la procedura negoziata con un solo soggetto per i contratti di locazione di immobili e per gli affidamenti previsti all’articolo 19, comma 2, del d.lgs.163/2006."

c) l’articolo 46 “Spese in economia” è sostituito dal seguente :

“Art. 46. Spese in economia.

1. L’acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire ai sensi degli articoli 125 comma 10 e 253 comma 22 del d.lgs. 163/2006 in relazione a qualsiasi bene o servizio necessario per il funzionamento del Consiglio regionale, esclusi quelli elencati nell’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 163/2006. Il limite d’importo è stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza entro la soglia comunitaria.

2. Possono eseguirsi in economia i seguenti lavori ai sensi degli articoli 125 comma 6 e 253 comma 22 del d.lgs. 163/2006:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste con le ordinarie procedure di gara;

b) manutenzione di opere ed impianti d’importo non superiore a 100.000,00 euro esclusa l’IVA;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi e’ necessità e urgenza di completare i lavori.

3. I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta se comportano una spesa non superiore a 50.000,00 euro esclusa l’IVA o mediante cottimo fiduciario se comportano una spesa non superiore a 200.000,00 euro esclusa l’IVA, ferme restando le disposizioni speciali dell’articolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006 per i lavori di cui all’articolo 198 dello stesso decreto.

4. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito qualunque sia l’importo nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizioni di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

5. Le procedure e le modalità per l’esecuzione delle spese in economia sono previste dai manuali.".

(omissis)