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Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 106-207263/2007 del 20/02/2007 di rinnovo e voltura della titolarità della concessione di derivazione d’acqua di cui al riconoscimento n. 241 R 929 C dal Canale del Malanghero in Comune di San Maurizio Canavese ad uso energetico

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 106-207263/2007 del 20/02/2007 - Codice univoco: TO-A-10206

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire al Sig. Balma Daniele, (omissis) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo e la voltura della titolarità del riconoscimento di derivazione d’acqua dal Canale del Malanghero a sua volta derivante dal T. Stura di lanzo, nel territorio del Comune di San Maurizio Canavese, in misura di litri/sec max 650 e litri/sec medi 330 per produrre, sul salto di metri 1,55, la potenza nominale media di kW 5 ad uso produzione di forza motrice;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 20/2/2007 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 31/01/2002, data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4) di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autoritá di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/2/2007:

(omissis)

Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario e’ tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche’ dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da

parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla comera di carico e lungo il canale di scarico, ai quali potere riferire in ogni tempo al livello dell’acqua.

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all’utente dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, ecc...).

(omissis)