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Bollettino Ufficiale n. 12 del 22 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 34 del 07/03/07 - Procedimento espropriativo di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria su interno strada Genova. Determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di controdedurre alle n. 4 osservazioni trasmesse dai seguenti aventi diritto: Sigg.ri Redolfi, Massimi, Brunetto e Bosio - prot. n. 61738 del 06.12.2006, Sig. Lidio ed altri - prot. n. 64063 del 19.12.2006, Sig. Lidio ed altri - prot. n. 65601 del 29.12.2006 - Sigg.ri Redolfi/Perini - prot. n. 716 del 4.01.2007, secondo le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di stabilire, ai sensi e per i fini dell’art. 20 comma 3) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria su Interno Strada Genova nella misura indicata nel progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 286 del 18.09.2006 come riportato nella tabella esplicativa allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Di informare che il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili ai sensi dell’art. 20 comma 4 del DPR n. 327/01 e s.m.i.. Nei 30 giorni successivi alla notifica del presente provvedimento i proprietari potranno comunicare se intendono condividere la determinazione dell’indennità proposta di cui al precedente art. 2) del presente decreto, dichiarando contestualmente l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione dell’indennità è irrevocabile (art. 20 comma 5 del DPR). Nei successivi 60 giorni dalla comunicazione di condivisione dell’indennità, i proprietari sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene, con avvertenza che in mancanza della prescritta dichiarazione in ordine alla proprietà e libertà del bene, ovvero il mancato deposito della documentazione, ovvero non si prestino a ricevere l’indennità condivisa, questa sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora il bene sia gravato da ipoteca, dovrà essere presentata altresì una dichiarazione del titolare di tale diritto, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma (art. 26 comma 3 del DPR). Ai sensi del 1^ comma dell’art. 45 del DPR n. 327/01 e s.m.i., fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, i proprietari hanno diritto di stipulare l’atto di cessione dei beni o della quota di proprietà; in tal caso il corrispettivo della cessione è calcolato senza la riduzione del 40%.

Articolo 4

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 20 comma 6 del DPR n. 327/01 e s.m.i. , qualora i proprietari abbiano condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione di cui al precedente art. 2 del presente decreto, sono tenuti a consentire all’autorità espropriante, che ne faccia richiesta, l’immissione nel possesso. In tal caso, i proprietari hanno diritto a ricevere un acconto dell’80% dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà dei beni. Dalla data dell’immissione in possesso i proprietari hanno altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sull’indennità sino al momento del pagamento del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso l’autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

Articolo 5

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 20 comma 14 del DPR n. 327/01 e s.m.i., decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di cui al precedente art. 2 del presente decreto, per cui le relative somme, ridotte al 40%, saranno depositate, nei successivi 30 giorni, presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito, l’Amministrazione comunale potrà emettere ed eseguire il decreto di esproprio. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 7 dell’art. 20 del DPR n. 327/01 e s.m.i., i proprietari potranno limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia ai fini dell’applicazione dell’art. 21 comma 2 del medesimo DPR.

Articolo 6

Di dare atto che le indennità di esproprio di cui al precedente art. 2 del presente decreto sono soggette all’applicazione della ritenuta del 20 per cento prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. in quanto trattasi di indennità relative ad aree ricadenti in zona omogenea di tipo B del vigente PRGC.

Articolo 7

Di informare che, ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la comunicazione degli atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario (ovvero i dati riportati non siano corrispondenti), è tenuto a comunicarlo all’Amministrazione comunale procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

Articolo 8

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, e sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero