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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 10-5298

Edilizia residenziale pubblica. “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012" approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006. Programmazione del primo biennio d’intervento

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, conferisce alle Regioni ed agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee d’intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione ed all’attuazione degli interventi nonché alla definizione delle modalità di incentivazione ed alla determinazione delle tipologie d’intervento;

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, all’articolo 89 attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee d’intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale, nonché la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento;

- la legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione), in particolare l’articolo 6, consente alle Regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, già attribuiti alle Regioni stesse, anche in difformità agli obiettivi fissati dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);

- lo Statuto della Regione Piemonte, articolo 10, riconosce e promuove il diritto all’abitazione.

Il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20.12.2006 ad oggetto: “Edilizia residenziale pubblica. Approvazione del ‘Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012’, ai sensi dell’articolo 89 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs 112/1998", ha, tra l’altro, stabilito quanto segue: ”il programma è attuato in tre bienni attraverso piani e programmi specifici di intervento approvati dalla Giunta regionale, nell’ambito delle misure delineate dal presente programma. La programmazione biennale dovrà essere approvata dalla Giunta regionale, informata preventivamente la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente deliberazione per il primo biennio, entro il mese di ottobre 2008 per il secondo biennio ed entro il mese di ottobre 2010 per il terzo biennio. I piani ed i programmi stabiliscono i criteri ed i tempi per la realizzazione degli interventi, per l’individuazione dei soggetti attuatori e per l’attribuzione dei contributi. I soggetti beneficiari dei contributi sono individuati, per l’edilizia sovvenzionata, a seguito di presentazione di domanda e, per le altre misure, attraverso la partecipazione a specifici bandi".

La citata D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006 è stata pubblicata sul supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 dell’11.1.2007.

Il Programma casa prevede diverse linee di azione, attraverso il finanziamento di interventi per:

- l’edilizia sovvenzionata, per la realizzazione e l’acquisto di alloggi da locare a canone sociale;

- l’edilizia agevolata sperimentale, per la realizzazione di alloggi da locare a canoni intermedi tra l’edilizia sovvenzionata e agevolata;

- l’edilizia agevolata, per la realizzazioni di alloggi da locare a canoni inferiori a quelli di libero mercato;

- il programma giovani, rivolto ai cittadini con meno di 35 anni;

- il programma anziani, in edilizia sovvenzionata e agevolata, rivolto ai cittadini con più di 65 anni;

- gli studi di fattibilità, per la riqualificazione di aree urbane degradate;

- il sostegno alle agenzie sociali per la locazione, costituite ai sensi della legge 431/1998.

Per assicurare una concreta risposta laddove si concentra la domanda di abitazioni in affitto, il Programma casa prevede che gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e gli studi di fattibilità siano localizzati nei Comuni con più di 8.000 abitanti, ovvero nelle aggregazioni di Comuni per una popolazione di almeno 8.000 abitanti o nelle Comunità Montane. Per il programma giovani e il programma anziani possono essere presentate domande in tutti i Comuni del Piemonte, mentre i bandi per l’edilizia agevolata sperimentale e per il sostegno alle agenzie sociali per la locazione riguardano solo i Comuni con più di 15.000 abitanti.

Il Programma casa prevede un impegno finanziario complessivo di 748,85 milioni di euro e la realizzazione di 10.000 alloggi. Per il primo biennio (2007-2008) l’impegno finanziario è di 306,9 milioni di euro e sono previsti 4.200 alloggi.

Successivamente alla deliberazione della Giunta regionale di approvazione della programmazione del primo biennio, con Determinazioni dirigenziali saranno approvati i bandi di concorso per ciascuna misura d’intervento ed i modelli di domanda.

Ai sensi della legge regionale 26.4.2000, n. 44, attuativa del d.lgs. 112/1998, ai Comuni sono delegate le funzioni relative alla raccolta e istruttoria delle domande di contributo presentate dai diversi operatori: Comuni medesimi, Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.), cooperative edilizie e loro consorzi, imprese edilizie e loro consorzi, privati cittadini.

In applicazione di quanto stabilito dal Programma casa occorre pertanto procedere all’individuazione di ulteriori criteri, tempi e modalità d’intervento ai fini della programmazione del primo biennio.

I criteri per la selezione dei soggetti attuatori degli interventi e per l’attribuzione dei contributi possono essere suddivisi tra quelli di carattere generale, comuni a tutte le linee d’azione previste dal Programma, e quelli specifici per ciascun bando di concorso o, domanda di partecipazione, per l’edilizia sovvenzionata.

I criteri di carattere generale riguardano, in sintesi, le modalità ed i tempi previsti per la partecipazione dei vari soggetti al Programma casa, per l’emissione delle graduatorie regionali, per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi e per l’attuazione degli interventi.

I criteri di carattere generale, che danno origine a punteggi premiali, sono attribuiti dalla Regione al Comune e sono definiti con riferimento alla valutazione dell’organicità degli interventi proposti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e alle riduzioni fiscali applicate.

I criteri specifici per ciascun bando di concorso o domanda di partecipazione per l’edilizia sovvenzionata riguardano i requisiti di ammissibilità, la definizione delle priorità e l’attribuzione dei punteggi premiali e sono assegnati dai Comuni a seguito dell’istruttoria delle domande.

I requisiti di ammissibilità delle domande riguardano, in sintesi, la fattibilità dell’intervento in tempi certi e, quindi, la conformità urbanistica, la proprietà dell’immobile e l’assenza di vincoli ai sensi D.lgs. n. 42/2004; costituiscono inoltre criteri di ammissibilità l’affidabilità dell’operatore e l’impegno a produrre, per l’intervento finanziato, polizza postuma decennale nonché il rispetto dei requisisti minimi di bioedilizia stabiliti dal Programma casa.

I criteri di priorità per l’ammissione a contributo, a parità di punteggio, riguardano: gli interventi di recupero di immobili esistenti e ristrutturazione urbanistica; gli interventi per i quali l’ente attuatore impegna risorse proprie; gli immobili non sottoposti a vincoli (idrogeologico, ambientale, sismico, ecc.) e gli interventi che prevedono, nell’ambito del progetto di recupero, un piano per il superamento delle barriere architettoniche

I criteri di premialità riguardano, in sintesi, l’affidamento dei lavori ad un’impresa certificata serie Uni EN ISO9000; la localizzazione dell’intervento in un’area oggetto di riqualificazione urbana; la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici, generale ed esecutivi, vigenti; la piena proprietà dell’immobile; la presenza di un titolo abilitativo idoneo per la realizzazione dell’intervento e, infine, la vicinanza ai servizi pubblici o di interesse pubblico. Quest’ultima condizione risulta rispettata quando sono presenti attrezzature di interesse comune, definite ai sensi dell’art. 21 della L.R. 56/1977, nel raggio di almeno 700 metri.

L’allegato “A” alla presente deliberazione contiene i criteri di carattere generale e quelli specifici per ciascun bando di concorso o, per l’edilizia sovvenzionata, domanda di partecipazione, relativi alla programmazione del primo biennio (2007-2008) del Programma casa.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 57-4948 del 18.12.2006 ha stabilito per il “Programma Casa” i limiti massimi di costo per l’attuazione degli interventi. Si rende necessario con il presente provvedimento prevedere, nel caso in cui l’intervento di recupero edilizio contempli anche l’acquisto dell’edificio, il relativo limite massimo di costo al quale fare riferimento per la verifica di congruità economica. Tale limite di costo può essere desunto da quello vigente per l’edilizia residenziale pubblica agevolata, nel valore aggiornato con la citata deliberazione del 18.12.2006 che è di Euro /mq. 1.446,00. Occorre inoltre demandare ad apposita determinazione dirigenziale l’aggiornamento annuale di tale limite, in analogia a quanto previsto per i limiti massimi di costo di cui all’allegato “C”della richiamata D.G.R. n. 57-4948 del 18.12.2006.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale,

- informata la II Commissione consiliare permanente nella seduta del 7.2.2007;

- acquisito, nella seduta del 16.2.2007, il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 20.11.1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali);

con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i criteri, i tempi e le modalità d’intervento per la programmazione del primo biennio del “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" riportati nell’allegato ”A" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di integrare la D.G.R. n. 57-4948 del 18.12.2006, allegato “C”, nel modo seguente:

per gli interventi di recupero edilizio con acquisto dell’edificio, il limite massimo di costo è stabilito in Euro /mq. 1.446,00; l’aggiornamento annuale di tale limite avverrà con determinazione dirigenziale.

La presente deliberazione e l’allegato “A” saranno integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale ad oggetto: “Edilizia residenziale pubblica. ”Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" approvato con D.C.R. n. 93-43238 del 20.12.2006. Programmazione del primo biennio d’intervento."

Criteri, tempi e modalità d’intervento per la programmazione del primo biennio.

1. Criteri di carattere generale

1.1 Tempi

Entro 20 giorni dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale di approvazione della Programmazione del primo biennio sono approvati, con determina dirigenziale, i bandi di partecipazione alle diverse misure d’intervento ed il modello di domanda per l’edilizia sovvenzionata.

L’apertura dei bandi decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) dei provvedimenti di approvazione dei bandi stessi o del modello di domanda per l’edilizia sovvenzionata.

Le domande di partecipazione alle diverse misure previste dal Programma casa devono pervenire al Comune, sede d’intervento, entro 60 giorni dalla data di apertura del relativo bando o pubblicazione del modello di domanda per l’edilizia sovvenzionata.

Le domande pervenute fuori termine, o redatte su modelli diversi da quelli approvati dalla Regione, non sono ammesse. Le domande pervenute fuori termine potranno essere ripresentate in un successivo biennio.

I Comuni, delegati ai sensi della L.R. 44/2000 alla raccolta e all’istruttoria delle domande, entro 90 giorni dalla data di apertura dei bandi e di pubblicazione del modello di domanda per l’edilizia sovvenzionata, devono ultimare l’istruttoria delle domande ricevute e approvare l’esito con apposito provvedimento amministrativo che dovrà essere trasmesso agli uffici regionali entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza. Per il bando relativo al programma giovani il termine comunale è di 150 giorni.

I provvedimenti comunali assunti dopo tali scadenze comportano l’esclusione delle domande, a cui sono riferiti, dalle graduatorie regionali.

Le graduatorie regionali e l’assegnazione dei contributi sono approvate anche in tempi diversi per misura di intervento e comunque entro 180 giorni dalla data di apertura dei bandi o di pubblicazione del modello di domanda per l’edilizia sovvenzionata. Per il bando relativo al programma giovani il termine regionale è di 210 giorni.

Gli interventi che riguardano la costruzione o il recupero di un edificio, qualora non siano già iniziati, devono pervenire all’inizio lavori entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo.

Sono ammessi a contributo gli interventi in corso di realizzazione i cui lavori sono iniziati in data successiva al 01.01.2005, risultano non ultimati alla data di presentazione della domanda di contributo e possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente per l’edilizia residenziale pubblica. Per il programma giovani i termini relativi ai lavori sono definiti dal successivo punto 2.2 e dallo specifico bando.

Qualora il soggetto attuatore non pervenga all’inizio dei lavori entro i termini indicati il contributo è revocato di diritto ed assegnato agli interventi in graduatoria non finanziati per mancanza di fondi. Qualora si realizzino ulteriori economie verrà dato corso a quanto stabilito dalla D.C.R. 93-43238 del 20.12.2006 di approvazione del Programma casa e quindi le economie, eventualmente realizzate in un ambito territoriale, saranno utilizzate prioritariamente a favore di altri ambiti territoriali all’interno della stessa misura di intervento e, successivamente, a favore delle misure per le quali si manifesti una carenza di risorse rispetto alle richieste pervenute.

Gli interventi edilizi ammessi a contributo, ad esclusione del bando giovani, devono pervenire alla fine dei lavori entro tre anni dalla data di inizio lavori.

La Giunta regionale può concedere eventuali proroghe dei termini, previsti per l’inizio e la fine lavori, su specifica e motivata richiesta del soggetto attuatore e per cause gravi indipendenti dalla sua volontà (quali ad esempio ricorsi al TAR, intervento della magistratura, fallimento dell’impresa esecutrice dei lavori).

1.2 Selezione degli interventi.

Ai sensi di quanto previsto dal Programma casa, i finanziamenti destinati ai bandi per i giovani e gli anziani, alla manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia sovvenzionata, agli studi di fattibilità e al sostegno delle agenzie sociali per la locazione sono attribuiti con graduatoria regionale. I contributi destinati all’edilizia sovvenzionata, agevolata sperimentale ed agevolata sono assegnati con graduatorie per ambito provinciale.

La formulazione delle graduatorie, per l’assegnazione dei contributi, avviene, ad esclusione dei programmi per i giovani e gli anziani, sommando i punteggi attribuiti dal Comune a ciascun intervento, a seguito dell’istruttoria delle domande, con i punteggi attribuiti dalla Regione al Comune medesimo.

I criteri per l’attribuzione dei punteggi di competenza comunale sono esplicitati al successivo punto 2 “Criteri specifici”.

I punteggi attribuiti a ciascun Comune dalla Regione discendono dalla valutazione dell’organicità degli interventi proposti e dalle riduzioni fiscali applicate.

I punteggi premiali attribuiti dalla Regione ammontano complessivamente a dieci punti. Di questi il 50% è attribuito a seguito della valutazione dell’insieme degli interventi previsti nel Comune, al fine di rispondere al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica. A tal fine occorre che siano presenti domande di contributo per almeno due delle seguenti misure: l’edilizia sovvenzionata, agevolata, studi di fattibilità.

Il restante 50% del punteggio è attribuito a quei Comuni che applicano alle Agenzie Territoriali per la Casa un’aliquota ICI inferiore o uguale a quella applicata ai cittadini per la prima casa, al netto delle detrazioni spettanti per legge, ovvero applicano forme di rimborso della fiscalità a favore delle A.T.C. o che dispongano sconti fiscali (ad esempio la riduzione dell’ICI) a favore dei proprietari di unità abitative affittate a canone concordato ai sensi della legge 431/1998.

1.3 Erogazione dei contributi

I contributi sono erogati in conto capitale ed a fondo perduto, salvo quanto specificatamente previsto per l’edilizia agevolata, al punto 4.1.3 del Programma casa, allegato alla citata D.C.R. 93-43238 del 20.12.2006. Per tale misura d’intervento i Comuni, le A.T.C. e le cooperative edilizie a proprietà indivisa possono usufruire di contributi integrativi sui mutui ai sensi della legge regionale 17.5.1976, n. 28, per quanto riguarda l’erogazione e la restituzione dei contributi si applicano le procedure previste dalla legge medesima. Gli alloggi realizzati in regime di edilizia agevolata possono essere riscattati dagli assegnatari, restituendo una parte del contributo.

L’operatore ammesso a contributo (cooperative edilizie e imprese di costruzione) all’atto di accredito dei fondi dovrà fornire fideiussione a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste da ciascun bando. La fideiussione sarà svincolata alla fine dei lavori, dietro presentazione del certificato di agibilità. Le fideiussioni dovranno contenere l’espressa condizione che il fideiubente è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta dell’Amministrazione regionale, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1945 del codice civile.

I contributi assegnati, per l’edilizia sovvenzionata, agevolata sperimentale e agevolata, sono erogati con le seguenti modalità:

- 35% del finanziamento all’inizio dei lavori; ai fini dell’erogazione dovranno essere presentati sia la dichiarazione che gli impegni assunti, nella domanda di contributo, sono stati rispettati sia l’attestazione che sono stati raggiunti i requisiti di bioedilizia, dichiarati nella domanda, coerentemente al Programma regionale;

- 35% (ulteriore) del finanziamento al raggiungimento del 50% dei lavori;

- saldo del finanziamento attribuito a fine lavori; ai fini dell’erogazione dovranno essere prodotti: una dichiarazione dell’avvenuta stipula della polizza postuma decennale (ad esclusione degli interventi di manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata), il certificato di agibilità o dichiarazione equivalente ai sensi di legge rilasciata dal Comune e l’attestazione che sono stati raggiunti i requisiti di bioedilizia previsti dal progetto, coerentemente al Programma regionale. Per gli interventi di edilizia agevolata e agevolata sperimentale dovrà essere trasmesso l’attestato comunale comprovante il possesso dei requisiti soggettivi degli assegnatari. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata dovrà essere prodotta dichiarazione dell’avvenuta approvazione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante e trasmesso il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) finale dell’intervento.

Qualora per motivi non dipendenti dall’operatore non sia possibile avere il certificato di agibilità, l’operatore può presentare fideiussione a prima richiesta per l’importo di finanziamento residuo. In tale caso il saldo riconosciuto sarà erogato dalla Regione e la fideiussione sarà svincolata alla presentazione del certificato di agibilità o dichiarazione equivalente ai sensi di legge rilasciata dal Comune.

Per l’edilizia sovvenzionata l’erogazione del primo 35% dei contributi avviene in due soluzioni: il primo 15% all’ammissione a finanziamento dell’intervento, il restante 20% all’inizio lavori.

Le economie, accertate a seguito della chiusura dei conti dell’intervento, derivanti dall’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di recupero e nuova costruzione potranno, secondo le necessità dell’operatore, essere usate per gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione.

L’erogazione dei contributi per le misure d’intervento relative all’acquisto alloggi, agli anticipi per la progettazione, agli studi di fattibilità e al sostegno alle agenzie sociali per la locazione è corrisposta in due soluzioni di pari entità, la prima a seguito dell’ammissione a finanziamento della domanda, il saldo a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti.

Le erogazioni dei contributi per il programma giovani sono disciplinate dallo specifico bando.

La concessione della garanzia regionale, per gli interventi autofinanziati e per gli interventi ammessi a contributo con il bando giovani, sarà normata attraverso specifico provvedimento, in applicazione di quanto previsto ai punti 4.1.3.1 e 4.2.1 del Programma casa, allegato alla citata D.C.R. del 20.12.2006.

2. Criteri specifici

Il Programma casa è attuato mediante l’emissione dei seguenti bandi:

- edilizia agevolata sperimentale;

- edilizia agevolata;

- edilizia agevolata per gli anziani;

- programma giovani;

- studi di fattibilità;

- sostegno alle agenzie sociali per la locazione;

e l’approvazione dei modelli di domanda per:

- l’edilizia sovvenzionata;

- l’edilizia sovvenzionata per gli anziani.

Al punto 6.2 del Programma casa, allegato alla citata D.C.R. del 20.12.2006, sono indicati per ciascuna misura di intervento i soggetti attuatori, mentre al punto 4.1 il Programma definisce l’ammontare dei contributi ed il cofinanziamento del soggetto attuatore.

Le domande di contributo per l’edilizia sovvenzionata per gli anziani, l’agevolata sperimentale, l’agevolata e l’agevolata per gli anziani riguardano interventi di recupero e di nuova costruzione.

Le domande di contributo per l’edilizia sovvenzionata riguardano:

- l’acquisto di alloggi;

- il recupero di immobili e la manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata;

- la nuova costruzione;

- l’anticipo per le spese di progettazione e acquisto dell’immobile.

I Comuni, proprietari dell’immobile e beneficiari di contributi di edilizia agevolata sperimentale e agevolata, assegnati con il primo biennio, qualora non intendano realizzare direttamente l’intervento possono, attraverso selezione di evidenza pubblica da espletarsi entro 60 giorni dall’assegnazione regionale dei contributi, individuare altro soggetto attuatore. Il Comune resta titolare del finanziamento e i diciotto mesi previsti per l’inizio lavori decorrono dalla data di adozione del provvedimento comunale di individuazione del nuovo soggetto attuatore.

2.1 Criteri di ammissibilità, priorità e premialità delle domande di contributo in edilizia sovvenzionata, sovvenzionata per gli anziani, agevolata sperimentale, agevolata e agevolata per gli anziani.

La priorità delle domande ammesse a contributo, per ciascuna misura d’intervento, è, nell’ordine, il seguente: per l’edilizia sovvenzionata l’acquisto degli alloggi, la realizzazione di interventi per il recupero e la nuova costruzione, l’anticipo per le spese di progettazione; per il programma anziani il finanziamento dei progetti presentati ai sensi della legge 21/2001 con il bando “Alloggi in affitto per anziani degli anni 2000", gli interventi localizzati nei Comuni fino a 3000 abitanti e per l’edilizia agevolata gli interventi inseriti in un più ampio progetto che comprende anche l’edilizia agevolata sperimentale.

2.1.1 Interventi di recupero e nuova costruzione

I criteri di ammissibilità delle domande di contributo sono i seguenti:

- l’iscrizione alla CCIAA per le imprese e all’Albo Nazionale delle Cooperative per le cooperative edilizie;

- benevisura bancaria o assicurativa e impegno a rilasciare garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 122/2005 per gli alloggi autofinanziati destinati alla vendita (per le imprese e le cooperative);

- il soggetto attuatore (impresa o cooperativa) non ha in corso, ai sensi della normativa vigente, procedure di esecuzione immobiliare, fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;

- non sono stati ottenuti altri finanziamenti pubblici, per gli alloggi oggetto di domanda, se non quelli relativi al risparmio energetico;

- impegno a non richiedere, per gli stessi alloggi, altri finanziamenti pubblici se non quelli relativi al risparmio energetico e alle leggi 513/1977, 560/1993 e L.R. 28/1976;

- impegno a produrre per l’intervento polizza postuma decennale;

- l’edificio non risulta gravato da vincolo specifico ai sensi del D.lgs. 42/2004 o è stato dichiarato privo di interesse dalla competente Soprintendenza;

- l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici (generale ed esecutivi) vigenti o adottati;

- l’immobile (edificio o area) è di proprietà o nella disponibilità del soggetto attuatore;

- gli alloggi per i quali viene richiesto il contributo sono, complessivamente, almeno sei per il recupero e otto per la nuova costruzione;

- per singolo intervento su lotto catastalmente identificato il numero massimo di alloggi per i quali viene richiesto il contributo sono 36 per la provincia di Torino e 24 nelle restanti province piemontesi;

- l’intervento prevede la realizzazione di alloggi di superfici diverse;

- l’intervento rispetta i requisiti minimi di bioedilizia stabiliti dal Programma casa;

- l’intervento di edilizia agevolata sperimentale è compreso in un più ampio intervento di edilizia agevolata ed edilizia autofinanziata; il numero minimo di alloggi di edilizia agevolata sperimentale deve essere almeno pari al 30% degli alloggi complessivamente ammessi a finanziamento; l’ente attuatore deve investire risorse proprie almeno nella misura del 10,5% del costo complessivo dell’intervento.

I criteri di premialità per la selezione delle domande consentono di attribuire complessivamente cento punti con la seguente ripartizione:

- impegno ad affidare i lavori a impresa certificata, o per le imprese essere certificata, serie Uni EN ISO 9000 (2%);

- impegno a redigere un programma di manutenzione (4%);

- è prevista la realizzazione di alloggi autofinanziati, destinati alla locazione o alla vendita. Gli alloggi autofinanziati possono essere realizzati anche da altro operatore purchè convenzionato con il beneficiario del contributo; (6%);

- l’intervento ricade in area di riqualificazione urbana (3%) ;

- l’intervento è realizzato in vicinanza a servizi pubblici o di pubblico interesse (5%);

- l’intervento è conforme allo strumento urbanistico generale vigente (25%) ;

- l’intervento è conforme allo strumento urbanistico esecutivo vigente (3%);

- l’immobile (area o edificio) è di proprietà del soggetto attuatore o del Comune; per gli immobili di proprietà comunale, se l’intervento non è attuato dal Comune, è stato assegnato al soggetto attuatore (25%);

- l’immobile è oggetto di compromesso registrato a favore del richiedente ovvero il Comune ha avviato la procedura di esproprio (6%);

- i lavori risultano iniziati e gli alloggi hanno i requisiti previsti per l’edilizia pubblica (15%);

- è stato rilasciato il permesso a costruire o, per i Comuni, il progetto dell’intervento è stato approvato con provvedimento comunale (10%);

- è stato richiesto il permesso a costruire (5%);

- è stata presentata la denuncia di inizio attività (DIA) (10%);

- il 50% degli alloggi ha una superficie utile inferiore o uguale a 46 mq. (5%);

- l’intervento, relativamente ai requisiti di bioedilizia previsti dal Programma casa, raggiunge valori superiori a 3 per la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica, e a 2 per il recupero (5%);

- l’operatore si impegna a stipulare il mutuo per la realizzazione dell’intervento ad un tasso d’interesse non superiore a quello definito con gli Istituti di Credito da ITACA per incentivare l’edilizia sostenibile (2%).

A parità di punteggio i criteri di priorità per la selezione delle domande riguardano nell’ordine:

- gli interventi di recupero di immobili esistenti e la ristrutturazione urbanistica;

- gli interventi che prevedono, nell’ambito del progetto di recupero, un piano per il superamento delle barriere architettoniche;

- gli interventi per i quali l’ente attuatore impegna risorse proprie (per l’edilizia agevolata sperimentale in misura maggiore del 10,5% del costo complessivo dell’intervento);

- gli immobili non sottoposti a vincoli (idrogeologico, ambientale, sismico, ecc.).

Nel caso in cui il soggetto attuatore (impresa o cooperativa edilizia) preveda, nell’ambito dell’intervento per il quale è stata presentata domanda di contributo, anche la realizzazione di alloggi autofinanziati, da destinare alla vendita a cittadini in possesso dei requisiti soggettivi per accedere all’edilizia agevolata, dovrà manifestare l’intenzione di richiedere, o non richiedere, l’accesso al fondo di garanzia ed impegnarsi a rilasciare garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 122/2005. Il fondo di garanzia può essere concesso per un numero di alloggi non superiore a quelli ammessi a finanziamento con il presente Programma.

2.1.2 L’acquisto di alloggi (solo per l’edilizia sovvenzionata)

I criteri di ammissibilità delle domande di contributo devono riguardare l’acquisto di alloggi che hanno le seguenti caratteristiche:

- non sono gravati da specifico vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 o sono stati dichiarati privi di interesse dalla competente Soprintendenza;

- sono liberi da persone o cose, e non gravati da ipoteche, mutui, diritti reali di godimento, pesi e vincoli di qualsiasi natura;

- non presentano le caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 1072/1969;

- è stato rilasciato il certificato di agibilità;

- sono a norma rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza;

- possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente per l’edilizia residenziale pubblica.

- non sono stati ottenuti altri finanziamenti pubblici, per gli alloggi oggetto di domanda, se non quelli relativi al risparmio energetico;

- impegno a non richiedere, per gli stessi alloggi, altri finanziamenti pubblici se non quelli relativi al risparmio energetico e alle leggi 513/1977 e 560/1993;

Alla domanda è allegata la perizia di stima asseverata relativa al valore dell’immobile e l’offerta irrevocabile a vendere da parte del proprietario.

Sono considerati liberi anche gli alloggi che, pur non essendo ancora acquisiti alla proprietà pubblica alla data di presentazione della domanda di contributo, risultano provvisoriamente assegnati dal Comune a cittadini individuati tramite bando, esperito ai sensi della L.R. 46/1995, ed in possesso dei requisiti soggettivi per accedere all’edilizia sovvenzionata.

Sono ammesse a contributo prioritariamente le domande per l’acquisto di immobili per quote millesimali superiori al 40% ed inferiori al 60% del totale ovvero le domande che riguardano fabbricati ubicati in aree di recente riqualificazione prioritariamente con riferimento agli alloggi realizzati a seguito dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006.

I criteri di premialità per la selezione delle domande consentono di attribuire complessivamente 50 punti con la seguente ripartizione:

- l’immobile è ubicato in vicinanza di servizi pubblici o di pubblico interesse (10%);

- l’immobile comprende alloggi di superfici diverse (10%);

- il 50% degli alloggi ha una superficie utile inferiore o uguale a 46 mq. (10%);

- l’intervento, relativamente ai requisiti di bioedilizia previsti dal Programma casa, raggiunge un valore superiore a 2,5 (8%);

- gli alloggi sono immediatamente assegnabili (50%);

- per l’immobile è stata stipulata una polizza postuma decennale (12%).

A parità di punteggio sono finanziate prioritariamente le domande per le quali l’ente attuatore impegna risorse proprie.

2.1.3 L’anticipo per le spese di progettazione e acquisto dell’immobile (solo per l’edilizia sovvenzionata)

I criteri di ammissibilità delle domande di contributo sono i seguenti:

- impegno a rispettare i requisiti minimi di bioedilizia stabiliti dal Programma casa;

- impegno a realizzare alloggi di superfici diverse;

- non sono stati ottenuti altri finanziamenti pubblici, per gli alloggi oggetto di domanda, se non quelli relativi al risparmio energetico;

- impegno a non richiedere, per gli stessi alloggi, altri finanziamenti pubblici se non quelli relativi al risparmio energetico e alle leggi 513/1977 e 560/1993;

- l’edificio non risulta gravato da vincolo specifico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

- gli alloggi per i quali viene richiesto il contributo sono, complessivamente, almeno sei per il recupero e otto per la nuova costruzione;

- per singolo intervento su lotto catastalmente identificato il numero massimo di alloggi per i quali viene richiesto il contributo sono 36 per la provincia di Torino e 24 nelle restanti province piemontesi.

I criteri di premialità per la selezione delle domande consentono di attribuire complessivamente 70 punti con la seguente ripartizione:

- l’intervento ricade in area di riqualificazione urbana (4,3%) ;

- l’intervento è realizzato in vicinanza a servizi pubblici o di pubblico interesse (7,1%);

- l’intervento è conforme allo strumento urbanistico generale vigente (35,7%) ;

- l’intervento è conforme allo strumento urbanistico esecutivo vigente (4,3%);

- l’immobile (area o edificio) è di proprietà del soggetto attuatore o del Comune; per gli immobili di proprietà comunale, se l’intervento non è attuato dal Comune, è stato assegnato al soggetto attuatore (35,7%);

- l’immobile è oggetto di compromesso registrato a favore del richiedente ovvero il Comune ha avviato la procedura di esproprio (8,6);

- il 50% degli alloggi ha una superficie utile inferiore o uguale a 46 mq. (7,1%);

- il progetto, relativamente ai requisiti di bioedilizia previsti dal Programma casa, raggiungerà valori superiori a 3 per la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica, e a 2 per il recupero (5,8%).

A parità di punteggio i criteri di priorità per la selezione delle domande riguardano nell’ordine:

- gli interventi di recupero di immobili non sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 12 (1° comma) del D.lgs 42/2004 o che sono stati dichiarati privi di interesse dalla competente Sopraintendenza;

- gli interventi di recupero di immobili esistenti e ristrutturazione urbanistica;

- gli interventi che prevedono, nell’ambito del progetto di recupero, un piano per il superamento delle barriere architettoniche;

- gli interventi per i quali l’ente attuatore impegna risorse proprie;

- gli immobili non sottoposti a vincoli (idrogeologico, ambientale, sismico, ecc.).

2.1.4 Il finanziamento della manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata

Il Programma casa prevede che congiuntamente alla presentazione delle domande di finanziamento, per la realizzazione di interventi di recupero di edilizia sovvenzionata, i Comuni e le Agenzie Territoriali per la Casa possano proporre un piano di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e tecnologico del proprio patrimonio, sia per gli alloggi occupati sia, prioritariamente, per quelli non utilizzati per carenza di manutenzione.

I criteri di premialità per la selezione delle domande consentono di attribuire complessivamente 15 punti con la seguente ripartizione:

- è previsto il recupero di almeno 20 alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione straordinaria (66,7%);

- è previsto il recupero di almeno 10 alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione straordinaria (33,3%);

- è previsto un piano per il superamento delle barriere architettoniche (33,3%);

La graduatoria regionale delle domande verrà predisposta considerando solamente quelle collegate ad un intervento di recupero ammesso a contributo e i punteggi ottenuti dal piano di manutenzione del patrimonio di edilizia sovvenzionata.

2.2 Criteri per l’emissione del bando giovani

Il bando è destinato ai cittadini che alla data della sua apertura non hanno ancora compiuto i 35 anni di età.

I partecipanti al bando possono, alla data di apertura dello stesso, avere un nucleo familiare a se stante ovvero fare parte di un nucleo familiare composto da più componenti, di età inferiore ai 35 anni, ovvero impegnarsi a formare un nucleo familiare a se stante nell’abitazione oggetto di recupero.

L’abitazione oggetto di recupero dovrà essere di piena proprietà dell’intestatario della domanda di contributo ovvero in comproprietà con uno o più componenti del proprio nucleo familiare.

L’erogazione del contributo in conto capitale di euro 12.500 avverrà da parte degli uffici regionali per un importo di euro 7.500,00 ad inizio lavori e per un importo di euro 5.000,00 a lavori di recupero ultimati a seguito dell’inoltro da parte del Comune, ove è ubicata l’abitazione oggetto di recupero, della documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni previste dal bando pubblico di concorso.

I lavori di recupero dell’abitazione dovranno essere ultimati tassativamente entro il 31 dicembre 2010.

2.2.1 Requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo.

Alla data di apertura del bando di concorso gli intestatari della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadini di altro Stato in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;

- essere maggiorenni e non aver compiuto 35 anni;

- possedere, con riferimento al nucleo familiare un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 36.912,00.

- il nucleo familiare non possiede la piena proprietà, l’usufrutto, l’uso di una o più abitazioni ubicate in qualsiasi località del territorio nazionale, con l’eccezione dell’abitazione che si intende recuperare.

- non avere ottenuto loro stessi, ne gli altri componenti il nucleo familiare l’assegnazione di una abitazione che ha beneficiato di contributi pubblici, ovvero non aver ottenuto finanziamenti di edilizia agevolata.

Il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 e successive modificazioni, è da effettuarsi avendo come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta in coerenza alla definizione di nucleo familiare assunta dal bando di concorso.

2.2.2 Requisiti oggettivi dell’intervento di recupero.

Sono ammissibili al finanziamento gli interventi di recupero previsti dalle lettere b), c), d), dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ovvero dalle lettere b), c), d), dell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m., per i quali è stato rilasciato ovvero è stato presentato agli uffici comunali un titolo abilitativo, a condizione che i lavori di recupero non risultino ultimati alla data di spedizione della domanda di recupero e che il titolo stesso sia ancora in vigore.

Sono altresì ammissibili gli interventi di recupero per i quali venga presentato o richiesto agli uffici comunali, entro i termini previsti dal bando, idoneo titolo abilitativo

Gli interventi di recupero sopra richiamati devono riguardare i locali destinati alla residenza e le relative pertinenze, mentre non sono ammissibili gli interventi che riguardano esclusivamente il recupero o la realizzazione di pertinenze dell’edificio.

Sono altresì ammissibili gli interventi di recupero che, fermo restando la compatibilità con lo strumento urbanistico vigente, contemplano un ampliamento dell’abitazione attraverso la realizzazione di una nuova volumetria nei limiti del 20% della superficie utile esistente o del volume preesistente. L’ampliamento di 25 mq. è ammissibile ancorché ecceda tali percentuali.

Sono altresì ammissibili gli interventi che riguardano il recupero di immobili o vani prima destinati ad usi diversi dall’abitazione o su più unità immobiliari al fine di realizzare un’unica abitazione.

Non sono ammissibili gli interventi di recupero di parti comuni di fabbricati e gli interventi edilizi previsti dalle lettere a), e), dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ovvero dalle lettere a), e), f), dell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia.

Non è ammesso il finanziamento per il recupero di un’abitazione:

- i cui lavori di costruzione risultino ultimati successivamente alla data del 1 gennaio 1995;

- che a conclusione delle opere di recupero venga censita al Catasto Fabbricati nelle categorie A1 - A8 - A9;

- per il quale il titolo abilitativo previsto per l’esecuzione dei lavori di recupero preveda la realizzazione di due o più unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà del nucleo familiare;

- sottoposta alla data di spedizione della domanda a vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 parte seconda.

Non sono ammessi al finanziamento gli interventi di recupero che portano ad un utilizzo dell’abitazione ad uso ricettivo extralberghiero (Bed & Breakfast) ovvero turistico ricettivo (Agriturismo).

2.2.3 La graduatoria delle domande

La graduatoria delle domande presentate sarà formulata sulla base dell’attribuzione di punteggi prioritari riferiti, nell’ordine, alle seguenti condizioni:

- Il minor valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare;

- le domande nel cui nucleo familiare sia presente un componente portatore di disabilità a cui sia stato riconosciuto un grado di invalidità civile almeno pari al 74%;

- l’ubicazione dell’abitazione oggetto di recupero in un Comune del Piemonte con popolazione residente inferiore a 1500 abitanti;

- le domande presentate dalle famiglie monoparentali;

- le domande presentate da persone singole e da coppie che andranno a formare un nuovo nucleo familiare a se stante nell’abitazione oggetto di recupero;

- la presenza alla data di presentazione della domanda di un titolo abilitativo per l’esecuzione delle opere di recupero ovvero la ricevuta della richiesta di rilascio;

- l’intervento di recupero e trasformazione d’uso da effettuarsi su di un edificio rurale ovvero su un rustico.

2.3 Criteri di ammissibilità, priorità e premialità delle domande per gli studi di fattibilità

Non sono ammissibili a finanziamento più di 3 domande per Comune.

I criteri di ammissibilità delle domande di contributo sono i seguenti:

- l’iscrizione alla CCIAA per le imprese e all’Albo Nazionale delle Cooperative per le cooperative edilizie;

- non sono stati ottenuti altri finanziamenti pubblici per la domanda presentata;

- impegno a non richiedere altri finanziamenti pubblici per la domanda presentata;

- per la stesura dello studio di fattibilità sono coinvolti il Comune e i comitati spontanei dei cittadini residenti nell’area;

- sono previsti interventi residenziali destinati a: edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata (in locazione), convenzionata (in locazione o in proprietà) e autofinanziata (in locazione o in proprietà);

- è prevista l’apertura di almeno un’attività commerciale (supermercati, mercati rionali, negozi di vicinato);

- è prevista la realizzazione di almeno un servizio pubblico (per l’istruzione, di interesse comune, parco gioco sport);

- è prevista la realizzazione o il potenziamento di almeno tre servizi a rete (acquedotto, fognatura, illuminazione, telefonia, gas metano, teleriscaldamento);

- sono previsti interventi sulla viabilità (almeno uno scelto tra: pedonale, ciclabile veicolare), sui parcheggi, sui trasporti;

- è previsto uno specifico piano per l’informazione e il coinvolgimento dei residenti che persegue almeno due dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di vita dei residenti; aumentare la coesione sociale; ampliare o migliorare i servizi alle famiglie e agli individui; creare servizi alle piccole imprese artigianali e alle cooperative sociali;

- è previsto uno specifico piano per il miglioramento della qualità ambientale dell’area che persegue almeno due delle seguenti azioni: riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico, idrico e elettromagnetico; promozione della raccolta differenziata; riciclaggio dei rifiuti;

- sono definiti i tempi (entro il 2007 o il 2008) di ultimazione dello studio di fattibilità.

Sono finanziate con priorità le domande di contributo predisposte dai Comuni e dalle Agenzie Territoriali per la Casa.

I criteri di premialità per la selezione delle domande consentono di attribuire complessivamente cento punti con la seguente ripartizione:

- impegno ad affidare i lavori a impresa certificata, o per le imprese essere certificata, serie Uni EN ISO 9000 (2%);

- lo studio di fattibilità riguarda un’area oggetto di trasformazione urbana, a prevalente destinazione residenziale (10%);

- lo studio di fattibilità riguarda un’area industriale dismessa di trasformazione urbana (10%);

- l’area è conforme allo strumento urbanistico generale vigente (7%);

- l’area è conforme allo strumento urbanistico generale adottato (5%);

- l’area è conforme allo strumento urbanistico esecutivo vigente (3%);

- l’area è conforme allo strumento urbanistico esecutivo adottato (2%);

- i soggetti coinvolti nello studio di fattibilità (oltre al Comune e ai comitati spontanei di cittadini) sono i seguenti (max 20%):

- A.T.C.,

- cooperative edilizie e loro consorzi,

- imprese edilizie e loro consorzi,

- Istituti di Credito,

- Fondazioni bancarie,

- associazioni no profit,

- cooperative di autorealizzazione degli interventi edilizi,

- cooperative sociali di lavoro di cittadini residenti.

Il punteggio premiale attribuito alla presenza di cooperative di autorealizzazione degli interventi edilizi e di cooperative sociali di lavoro di cittadini residenti nell’area è doppio rispetto a quello attribuito agli altri soggetti;

- sono previste iniziative riconducibili a forme di social housing finalizzate all’edilizia residenziale (5%);

- è prevista l’apertura di almeno due attività commerciali (supermercati, mercati rionali, negozi di vicinato) (5%);

- è prevista la realizzazione di almeno un’attività artigianale (di servizio alla residenza, di produzione) (4%);

- è prevista la realizzazione di almeno due servizi pubblici (per l’istruzione, di interesse comune, parco gioco sport) (7%);

- è prevista la realizzazione di almeno un servizio privato di interesse pubblico (4%);

- è prevista la realizzazione o il potenziamento di almeno cinque servizi a rete (acquedotto, fognatura, illuminazione, telefonia, gas metano, teleriscaldamento) (7%);

- è previsto uno specifico piano per l’informazione ed il coinvolgimento dei residenti che persegue almeno quattro dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di vita dei residenti; aumentare la coesione sociale; ampliare o migliorare i servizi alle famiglie e agli individui; creare servizi alle piccole imprese artigianali e alle cooperative sociali (8%);

- è previsto uno specifico piano per il miglioramento della qualità ambientale dell’area che persegue almeno tre delle seguenti azioni: riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico, idrico, elettromagnetico, promozione della raccolta differenziata, riciclaggio dei rifiuti (8%);

- ultimazione dello studio di fattibilità entro il 2007 (10%).

A parità di punteggio i criteri di priorità per la selezione delle domande riguardano nell’ordine:

- la presenza di finanziamenti privati;

- la presenza di altri finanziamenti pubblici;

2.4 Criteri di valutazione delle domande per il sostegno alle agenzie sociali per la locazione

I criteri di premialità per la selezione delle domande consentono di attribuire complessivamente quaranta punti con la seguente ripartizione:

- il Comune applica, o si impegna ad applicare entro il 2008, ai proprietari che affittano gli alloggi tramite un’agenzia sociale per la locazione, una riduzione dell’ICI nella misura del:

- 50% dell’aliquota applicata agli alloggi non destinati ad abitazione principale (7,5%);

- 70% dell’aliquota applicata agli alloggi non destinati ad abitazione principale (12.5%);

- 90% dell’aliquota applicata agli alloggi non destinati ad abitazione principale (25%);

- l’agenzia si trova in un Comune capoluogo di provincia (12,5%);

- il Comune per l’apertura di una nuova agenzia o lo sviluppo e il sostegno di una agenzia esistente prevede il coinvolgimento di associazioni senza fine di lucro, con comprovata esperienza nell’edilizia sociale (12,5%);

- risorse comunali superiori al 50% dei costi complessivi per l’apertura o lo sviluppo di una nuova agenzia e per il sostegno all’affitto per ogni anno (25%);

- risorse comunali superiori al 30% dei costi complessivi per l’apertura o lo sviluppo di una nuova agenzia e per il sostegno all’affitto per ogni anno (12,5%).





















La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale