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Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 48-5334

Nomina del direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali n. 3 e 4 di Torino

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di nominare il dr. Giulio Fornero, con un unico incarico, Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali n. 3 e n. 4 di Torino, intendendosi le funzioni direttoriali attribuite per le due Aziende tra loro inscindibili, con che il venire meno degli obblighi contrattuali rispetto ad una determini l’immediata efficacia anche nei confronti dell’altra;

- di subordinare l’assunzione dell’incarico all’accettazione della nomina, alla dichiarazione di insussistenza di ragioni ostative ed alla stipulazione del contratto conforme allo schema riportato nell’allegato A), titolato “Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Direttore generale delle Aziende sanitarie locali n. 3 e 4 di Torino” che si approva, costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di riconoscere quale corrispettivo per l’incarico il compenso annuo omnicomprensivo determinato dalla D.G.R. n. 99 - 10265 del 1° agosto 2003 per il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

- di disporre che l’assunzione dell’incarico decorra dal giorno 01 marzo 2007 ovvero, fatte salve le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, dalla data di stipulazione del contratto, se successiva;

- di definire ed assegnare al Direttore generale, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi indicati in premessa;

- di confermare che il conferimento degli incarichi di Direttore sanitario e Direttore amministrativo, presso le diverse Aziende sanitarie, sia unificato a capo di medesimi soggetti;

- di stabilire che gli oneri economici derivanti dall’applicazione del presente provvedimento siano posti in parti uguali a carico delle Aziende Sanitarie e che i corrispettivi siano erogati da una sola Azienda la quale provvederà poi a rivalersi sull’altra per la quota di spettanza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)