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Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 / 03 / 2007
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2007, n. 3/R.
Regolamento regionale recante: Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui allarticolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come gia disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 20000;
Visto larticolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Visto larticolo 23 quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-5483 del 12 marzo 2007
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui allarticolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997 n. 228, come gia disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R.
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente regolamento detta ulteriori criteri operativi ed applicativi ad integrazione di quelli già disposti con i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R, al fine di consentire una opportuna uniformità ed omogeneità di giudizio da parte degli istituti gestori e dei relativi comitati tecnici regionali di MCC ed Artigiancassa nei procedimenti amministrativi diretti allistruttoria e concessione degli interventi agevolativi introdotti nellambito dei finanziamenti previsti per la rilocalizzazione delle attività produttive situate in aree a rischio di esondazione.
Art. 2.
(Trasferimenti di azienda)
1. Il trasferimento totale di azienda, per atto tra vivi o mortis causa, a titolo oneroso o gratuito, è ammesso alle seguenti condizioni:
a) il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;
b) sono decorsi 5 anni dallavvio dellintervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento); il termine non è operante nei casi di trasferimento mortis causa;
c) la rilocalizzazione dellattività è avvenuta;
d) il sito da rilocalizzare è stato dismesso sia dallimpresa cedente che dallimpresa cessionaria;
e) nel caso di trasferimento mortis causa , limpresa subentrante deve impegnarsi a completare lintervento di rilocalizzazione, ove non ancora effettuato dal de cuius;
f) limpresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;
g) limpresa cedente viene cancellata dal registro delle imprese.
2. Il trasferimento parziale di azienda (cessione di un ramo aziendale) è ammesso alle seguenti condizioni:
a) il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;
b) sono decorsi 5 anni dallavvio dellintervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento);
c) la rilocalizzazione dellattività è avvenuta;
d) il sito da rilocalizzare è stato dismesso sia dallimpresa cedente che dallimpresa cessionaria;
e) nel ramo ceduto devono essere ricompresi tutti i beni oggetto dellintervento di rilocalizzazione:
f) limpresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;
g) il trasferimento di rami dazienda nellambito di un medesimo gruppo societario non comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
Art 3.
(Affitto dazienda e vendita di singoli beni)
1. In caso di affitto dazienda, il mutuatario che prosegue nel pagamento delle rate residue del finanziamento agevolato, continua a beneficiare dei contributi concessi e della garanzia.
2. E ammessa la cessione di singoli beni oggetto dellagevolazione di cui alla l. 228/1997, purché siano trascorsi 5 anni dallavvio della rilocalizzazione (intesa come prima erogazione del finanziamento) e quindi a rilocalizzazione avvenuta.
Art. 4.
(Chiusura dellazienda per cessazione attività)
1. La cessazione dellattività da parte di una impresa che abbia regolarmente sostenuto le spese di investimento di cui alla l. 228/1997 non determina la revoca delle agevolazioni concesse, ed il finanziamento agevolato rimane in vita a favore del soggetto ex titolare dellimpresa, in applicazione dellarticolo 23 quinquies, comma 3, della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonch è conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi allesercizio di deleghe legislative).
Art. 5.
(Integrazioni per maggiori spese nel periodo di preammortamento)
1. Sono ammesse maggiori spese di investimento sostenute nel periodo di preammortamento alle seguenti condizioni:
a) nel limite della capacità produttiva attestata a suo tempo in sede di domanda di contributo;
b) la domanda di integrazione deve essere presentata alla stessa banca che ha erogato loriginario finanziamento, unitamente alle fatture quietanzate relative alla maggior spesa sostenuta;
c) deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentate che indichi le maggiori spese sostenute nel periodo di preammortamento, evidenziando con estrema precisione le voci di costo per le quali si chiede lintegrazione;
d) deve essere prodotta perizia giurata ed asseverata attestante che le maggiori spese sostenute non comportano un aumento della capacità produttiva rispetto a quella stimata a rilocalizzazione ultimata nella perizia originaria e che le stesse sono connesse solo ad una lievitazione di costi;
e) in ogni caso lintegrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione monetaria delle voci di costo contenute nelloriginario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.
Art. 6.
(Lavori in economia)
1. I lavori in economia ammissibili sono esclusivamente quelli che costituiscono loggetto principale dellattività dellimpresa beneficiaria (a titolo esemplificativo le imprese edili e gli impiantisti).
2. A tale proposito le tariffe dei suddetti lavori in economia sono rilevabili unicamente dai Prezzari di riferimento delle Opere e Lavori Pubblici per la Regione Piemonte (ultima edizione), editi dalla competente struttura regionale e pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte.
3. La perizia giurata ed asseverata deve contenere lelencazione analitica dei lavori in economia effettuati, suddivisi per tipologia e secondo la mano dopera utilizzata, entro i limiti di costo contenuti nei citati prezzari regionali.
4. I lavori in economia, come sopra definiti, sono ammessi:
a) nel caso in cui siano state assunte, in relazione a tale voce, deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi da parte di MCC S.p.A. o di Artigiancassa S.p.A.;
b) nel caso in cui limpresa non abbia ancora documentato nei termini di legge ed entro la scadenza del periodo di preammortamento la realizzazione dellinvestimento.
Art. 7.
(Termine per linizio degli investimenti)
1. Il termine perentorio per lavvio degli investimenti di rilocalizzazione, inteso come prima erogazione del finanziamento, è fissato al 30 settembre 2007, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della l. 228/1997, ivi compresa la revoca dellestinzione con oneri a carico dei fondi agevolativi del finanziamento ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994).
Art. 8.
(Dichiarazione durgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dellarticolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 12 marzo 2007.
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