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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 8-5296

Approvazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2009

A relazione dell’Assessore Borioli:

Per l’acquisizione dell’intesa con gli enti locali di cui all’articolo 4, comma 5, della L.R. 1/2000 il Programma triennale è stato sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali nella seduta del 1° dicembre 2006.

Il Programma così definito, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, deve essere approvato dalla Giunta regionale previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori a cui segue il parere della Commissione consiliare competente.

Con D.G.R. n. 53 - 4875 del 11 dicembre 2006 “Articolo 4 legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. Adozione del Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. 1/2000 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009" si è ritenuto di procedere alla adozione in via provvisoria del Programma triennale considerato che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 422/1997, al 31 dicembre 2006 scadeva il periodo transitorio, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari, e viste la ristrettezza dei tempi a disposizione degli Enti locali soggetti di delega per procedere alla pubblicazione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico locale, con possibilità di successive modificazioni a seguito delle espressioni dei pareri di cui sopra.

La suddetta deliberazione ha garantito, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 13 novembre 2006, n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006)”, le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi di programma con gli Enti locali, previsti dall’articolo 9 della L.R. 1/2000.

Il Programma è stato sottoposto nei giorni 30 e 31 gennaio 2007 all’esame delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori che hanno richiesto modifiche e/o integrazioni al testo presentato.

A seguito delle richieste suddette, dopo una attenta valutazione dell’Assessorato ai Trasporti, sono state apportate modifiche e/o integrazioni al Programma triennale adottato con D.G.R. n. 53 - 4875 del 11 dicembre 2006.

Il Programma Triennale, così modificato, è stato successivamente inviato alla Commissione consiliare competente per l’acquisizione del parere previsto nello stesso comma 7 dell’articolo 4 della L.R. 1/2000.

Con la firma del verbale della riunione del 14 febbraio 2007 le organizzazioni sindacali confederali e di categoria, alla luce delle modifiche e/o integrazioni apportate, hanno espresso una valutazione complessivamente positiva.

Infine la Commissione consiliare competente, nella seduta del 14 febbraio 2007, ha espresso parere favorevole al Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009.

La Giunta Regionale visti i verbali degli adempimenti sopra riportati allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, il “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009" così come licenziato dalla Commissione consiliare competente.

Per quanto sopra,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L.R. 1/2000, il “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", allegato alle presente per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato