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Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

Codice 26.2
D.D. 17 novembre 2006, n. 582

Ferrovia del Canavese. Comune di Volpiano. Autorizzazione ai Sig.ri Cerri Giorgio, Cerri Riccardo, Cerri Elda, Orlo Celesta, in qualita’ di proprietari, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, per la costruzione di un capannone industriale sul lotto distinto al C.T. del Comune di Volpiano al foglio 38, particelle 51-52-247, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’ari. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, ai Sig.ri Cerri Giorgio, Cerri Riccardo, Cerri Elda, Orlo Celesta, in qualità di proprietari, l’autorizzazione in deroga all’ari. 49 del citato D.P.R. per la costruzione di un capannone industriale sul lotto distinto al C.T. del Comune di Volpiano al foglio 38, particelle 51-52-247, e distante mt. 28 dalla piu’ vicina rotaia della linea ferroviaria del Canavese, a condizione che venga antecedentemente realizzata la strada pubblica in progetto che, ai tini della sicurezza e dell’esercizio ferroviario, dovrà essere opportunamente separata dalla sede ferroviaria da idonea recinzione posta alla distanza non inferiore a mt. 6.00 dalla più vicina rotaia;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico dei Richiedenti;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 5 dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 2/R del 14/02/2005, i Richiedenti, anche tramite il direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore scrivente dell’ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Le opere oggetto della presente autorizzazione devono essere ultimate entro 3 anni a decorrere dalla data dell’avvenuta notifica del presente provvedimento.

Resta a carico dei Richiedenti la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino