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Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 35-5274
Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. che le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali da affezione sono soggette ad autorizzazione sanitaria, di cui allarticolo 24 del DPR 8 febbraio 1954 n. 320 rilasciata dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animale e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.
Nella domanda di autorizzazione devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
- il curriculum vitae della persona responsabile dellattività;
- le specie di animali che si intendono vendere, addestrare o toelettare;
- planimetria e caratteristiche dei locali e delle attrezzature utilizzate per lattività;
- lindicazione del medico veterinario consulente per gli aspetti zooiatrici al fine di una corretta gestione dellattività, nonché per favorire i flussi informativi con i Servizi Veterinari delle ASL.
Lautorizzazione è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti minimi:
a) relativamente alle attività di vendita, le dimensioni minime dei ricoveri come riportate nellallegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
b) caratteristiche dei locali e delle attrezzature utilizzate per lattività giudicate valide e sufficienti dai Servizi Veterinari competenti sulla base delle esigenze igienico-sanitarie e del benessere degli animali;
c) possesso, da parte della persona responsabile, delle cognizioni necessarie allesercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da affezione valutata sulla base del curriculum vitae;
d) tenuta e regolare aggiornamento, da parte del responsabile dellattività, del registro di carico e scarico. Nel caso di cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi (ad eccezione di calopsite e pappagallini ondulati) il carico e lo scarico è individuale riportando per ogni singolo animale lidentificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie (quali: piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci) il carico è registrato per singole partite.
I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali, sul rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle diverse specie animali;
Ulteriori indicazioni particolari e tecniche saranno fornite, ove necessario, dallAssessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità, anche tramite il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali istituito con DGR n. 29-29619 del 6 marzo 2000.
2. Allautorizzazione sanitaria di cui allarticolo 24 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 sono soggette anche le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura già esistenti per le quali si prevede un periodo di adeguamento di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.
3. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi non è consentita.
4. Le Amministrazioni Comunali e i Servizi Veterinari delle ASL vigilano sulla attuazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)