Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007
Codice 19.20
D.D. 21 novembre 2006, n. 224
D.lgs 22/01/2004 n. 42, art. 159 - Riforma dellautorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 56 del 18/05/2006 - Comune di Rifreddo - Istanza: Martino Mauro Giuseppe e Brignone Lidia
Vista lautorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dellart. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 56 del 18.05.2006 e relativa relazione istruttoria del 17.05.2006 avente per oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di costruzione di villetta unifamiliare alla Via Valentino da compiersi nel territorio comunale di Rifreddo (CN);
considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata e avente come riferimento il n. 4222/19/19.20 del 08/02/2006 sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza il parere è stato espresso;
considerato che in data 09/08/2006 con nota a firma dei richiedenti Sig.ri Martino Mauro Giuseppe e Brignone Lidia è pervenuta istanza motivata volta ad ottenere leliminazione dalla relazione sopra richiamata della condizione entrambi i porticati dovranno risultare definiti quale corpi leggeri aggiunti" al fabbricato principale; a tal fine la copertura a padiglione dovrà essere realizzata con struttura portante in legno a vista architrave rettilinea e pilastri di profilo regolare, (con sezione di misure compatibili con la muratura tradizionale) evitando la rastrematura proposta";
ritenuto di poter considerare solo in parte favorevolmente le argomentazioni per le quali si chiede di poter eseguire i lavori come proposti in progetto, unicamente relativamente alla realizzazione della copertura dei porticati con soletta in calcestruzzo cementizio armato;
in particolare ritenuto di confermare quanto richiesto in prescrizione in merito alla realizzazione di architravi rettilinee e pilastri di profilo regolare al fine di mantenere un maggior rigore formale e una maggiore coerenza tipologica con ledilizia tradizionale e con i fabbricati già realizzati allinterno del P.E.C.;
ritenuta non significativa lesistenza allinterno dellambito considerato (e comunque allesterno del P.E.C.) di esempi di portico con arco ribassato e pilastri rastremati, in quanto risultati di scarsa qualità progettuale, da non assumere come elementi di riferimento progettuale;
considerato che le motivazioni apportate nella nota del 7/06/2002 prot. n. 10724/19/19.20 permettono di modificare parzialmente la condizione sopra descritta;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01 e s.m.i.;
- visto lart. 22 della L.R. n. 51/97;
- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;
determina
di riformare lautorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 56 del 18/05/2006, punto n. 16 Elenco B, sostituendo dal testo della relazione istruttoria del 17/05/\2002, facente parte integrante della stessa Determinazione, la condizione entrambi i porticati dovranno risultare definiti quale corpi leggeri aggiunti" al fabbricato principale; a tal fine la copertura a padiglione dovrà essere realizzata con struttura portante in legno a vista architrave rettilinea e pilastri di profilo regolare (con sezione di misure compatibili con la muratura tradizionale) evitando la rastrematura proposta", con la condizione: entrambi i porticati, al fine di ottenere un maggiore rigore formale e mantenere ununiformità tipologica con gli edifici limitrofi allinterno del PEC, siano realizzati con architrave rettilineo e pilastri di profilo regolare (con sezione di misure compatibili con la muratura tradizionale), evitando la rastrematura proposta per le motivazioni espresse in premessa.
Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Osvaldo Ferrero