Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

Codice 19.20
D.D. 21 novembre 2006, n. 224

D.lgs 22/01/2004 n. 42, art. 159 - Riforma dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 56 del 18/05/2006 - Comune di Rifreddo - Istanza: Martino Mauro Giuseppe e Brignone Lidia

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 56 del 18.05.2006 e relativa relazione istruttoria del 17.05.2006 avente per oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di costruzione di villetta unifamiliare alla Via Valentino da compiersi nel territorio comunale di Rifreddo (CN);

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata e avente come riferimento il n. 4222/19/19.20 del 08/02/2006 sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza il parere è stato espresso;

considerato che in data 09/08/2006 con nota a firma dei richiedenti Sig.ri Martino Mauro Giuseppe e Brignone Lidia è pervenuta istanza motivata volta ad ottenere l’eliminazione dalla relazione sopra richiamata della condizione “entrambi i porticati dovranno risultare definiti quale corpi leggeri ”aggiunti" al fabbricato principale; a tal fine la copertura a padiglione dovrà essere realizzata con struttura portante in legno a vista architrave rettilinea e pilastri di profilo regolare, (con sezione di misure compatibili con la muratura tradizionale) evitando la rastrematura proposta";

ritenuto di poter considerare solo in parte favorevolmente le argomentazioni per le quali si chiede di poter eseguire i lavori come proposti in progetto, unicamente relativamente alla realizzazione della copertura dei porticati con soletta in calcestruzzo cementizio armato;

in particolare ritenuto di confermare quanto richiesto in prescrizione in merito alla realizzazione di architravi rettilinee e pilastri di profilo regolare al fine di mantenere un maggior rigore formale e una maggiore coerenza tipologica con l’edilizia tradizionale e con i fabbricati già realizzati all’interno del P.E.C.;

ritenuta non significativa l’esistenza all’interno dell’ambito considerato (e comunque all’esterno del P.E.C.) di esempi di portico con arco ribassato e pilastri rastremati, in quanto risultati di scarsa qualità progettuale, da non assumere come elementi di riferimento progettuale;

considerato che le motivazioni apportate nella nota del 7/06/2002 prot. n. 10724/19/19.20 permettono di modificare parzialmente la condizione sopra descritta;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01 e s.m.i.;

- visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;

determina

di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 56 del 18/05/2006, punto n. 16 Elenco B, sostituendo dal testo della relazione istruttoria del 17/05/\2002, facente parte integrante della stessa Determinazione, la condizione “entrambi i porticati dovranno risultare definiti quale corpi leggeri ”aggiunti" al fabbricato principale; a tal fine la copertura a padiglione dovrà essere realizzata con struttura portante in legno a vista architrave rettilinea e pilastri di profilo regolare (con sezione di misure compatibili con la muratura tradizionale) evitando la rastrematura proposta", con la condizione: “entrambi i porticati, al fine di ottenere un maggiore rigore formale e mantenere un’uniformità tipologica con gli edifici limitrofi all’interno del PEC, siano realizzati con architrave rettilineo e pilastri di profilo regolare (con sezione di misure compatibili con la muratura tradizionale), evitando la rastrematura proposta” per le motivazioni espresse in premessa.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Osvaldo Ferrero