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Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 89-177868/2007 del 13/02/2007 - Codice univoco: TO-S-10022 - D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda in data 01/06/2006 della Società Valpedil s.r.l. di concessione di derivazione d’acqua da sorgente in Comune di Luserna San Giovanni ad uso civile

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società Valpedil s.r.l - (omissis) - con sede legale in Luserna San Giovanni Via I Maggio 195 - la concessione di derivazione d’acqua dalla vasca di accumulo della Società Microtecnica s.r.l. (codice prov. 65 S 70), in Comune di Luserna San Giovanni in misura di litri/sec massimi 0,75 e medi 0,06 ad uso civile;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione. La durata della concessione, nonchè i quantitativi previsti, sono comunque subordinati a quanto stabilito dalla concessione di derivazione d’acqua, rilasciata alla Società Microtecnica s.r.l. (codice prov. 65 S 70).

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi; (...omissis...)" - Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13/02/2007: “(... omissis...)

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario e’ tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche’ dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(omissis)