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Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 87-163959 del 8.2.07- Codice univoco: TO-A-10190 di concessione di derivazione d’acqua dal canale di Nole in Comune di Villanova Canavese ad uso energetico. D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Immobiliare Borla Giovanni s.n.c. - (omissis) - con sede legale in Via Vittorio Emanuele, 2 Ciriè, il rinnovo e contestuale subingresso del riconoscimento di derivazione d’acqua dal Canale di Nole (a sua volta derivato dal T. Stura di Lanzo) in Comune di Villanova Canavese in misura di litri/sec massimi e medi 1000 ad uso produzione di energia idroelettrica (assimilabile all’uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R) per produrre sul salto di metri 2,30 la potenza nominale media di kW 22,55, con restituzione nello stesso canale e nello stesso Comune;

2. Di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dalla quale deriva;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/01/2002, data di scadenza del precedente riconoscimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)