Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 86-163519 del 8.2.07 Codice univoco: TO-A-10205 di concessione di derivazione d’acqua dalla Bealera del Molino in Comune di Villafranca Piemonte ad uso piscicolo. D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all’Associazione Liberi Pescatori Villafranca Piemonte - (omissis)- con sede legale in Villafranca Piemonte P.zza Cavour n. 1 la concessione di derivazione d’acqua dalla Bealera del Molino in Comune di Villafranca in misura di litri/sec 74 massimi e medi ad uso piscicolo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Disciplinare di concessione datato 8.2.07:

(omissis)

Art. 9 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(omissis)