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Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

S.P. n. 8 di Druento. Progetto allargamento da confine di Torino (Savonera) a incrocio S.P. n. 179 di Pianezza e completamento circonvallazione nord abitato di Druento. Determinazioni delle indennità da corrispondere in favore degli aventi dritto per l’espropriazione degli immobili siti nei Comuni di Collegno, Pianezza, Druento. (prat. 396)

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nei Comuni di: Collegno, Pianezza e Druento necessari ai lavori: S.P. n. 8 di Druento. Progetto di allargamento da confine Torino (Savonera) a incrocio S.P. n. 179 di Pianezza e completamento circonvallazione nord abitato di Druento, sono stabiliti nella misura indicata negli allegati elenchi ditte che formano parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 Copia della presente determinazione sara’ notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell’art.12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all’Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l’indennità’ proposta;

2 - se intendono convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell’indennità’ provvisoria;

Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, il prezzo di cessione e’ determinato in misura tripla rispetto all’indennità’ provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell’adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l’indennità’ proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di: Collegno, Pianezza e Druento.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 febbraio 2007

Il Direttore dell’Area Istituzionale
Nicola Tutino