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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 09

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 51-5401

Approvazione linee guida per l’utilizzo temporaneo, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di soggetti privati che erogano assistenza ospedaliera ai fini dello svolgimento della propria attivita’ istituzionale

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Premesso che,

alcune Aziende Sanitarie Regionali, nel corso degli ultimi anni, al fine di sviluppare i propri programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica senza interrompere o ridurre drasticamente la propria attività istituzionale, hanno fatto ricorso all’utilizzo di strutture di soggetti erogatori privati, ovvero a case di cura private accreditate per l’attività degenziale ordinaria e diurna.

L’utilizzo di tali strutture:

- non è avvenuto mediante il semplice affitto di locali e tecnologie ma ha comportato sovente l’utilizzo dell’organizzazione sanitaria del soggetto erogatore ospitante: medici di guardia interna, personale delle professioni sanitarie non mediche, personale del ruolo tecnico, servizi sanitari di diagnostica strumentale, servizi economali e tecnici, materiale di consumo sanitario e non;

- si è configurato di norma di durata superiore all’anno, in considerazione dei tempi connessi al completamento degli interventi edilizi e strutturali nei presidi delle ASR;

- pone alcuni problemi in ordine alla chiara distinzione delle attività svolte dal soggetto erogatore privato rispetto a quelle svolte dall’ASR.

Ritenuto opportuno,

a seguito di quanto sopradescritto, definire che, in caso di effettuazione di programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica o per motivi straordinari o per cause di forza maggiore (es. chiusura di sale operatorie), l’ASR dovrà ricercare i locali e i servizi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, presso i presidi di altre Aziende Sanitarie Regionali.

Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile individuare un soggetto erogatore nell’ambito delle strutture pubbliche, l’ASR potrà ricorrere all’utilizzo di soggetti erogatori privati, operanti in ambito regionale, in base ai principi e ai criteri contenuti nelle linee guide di cui all’allegato A della presente deliberazione.

Precisato che,

tale documento definisce le fattispecie di casi in cui è consentito il ricorso, da parte delle ASR, ai soggetti erogatori privati, nonché stabilisce le condizioni, i modi e le procedure per l’utilizzo di tali servizi.

Visto il D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

vista la L.R. 5/87;

per quanto sopra premesso, il Relatore invita la Giunta regionale a deliberare in merito;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all’unanimità dei voti espressi nelle forma di legge,

delibera

per le motivazioni indicate in premessa,

- di approvare l’allegato A alla presente deliberazione contenente “Linee guida per l’utilizzo temporaneo, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di soggetti privati che erogano assistenza ospedaliera ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale ”.

La presente deliberazione, comprensiva dell’allegato A sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Linee guida per l’utilizzo temporaneo, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, di soggetti privati che erogano assistenza ospedaliera ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale.

Alcune Aziende Sanitarie Regionali, nel corso degli ultimi anni, al fine di sviluppare i propri programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica senza interrompere o ridurre drasticamente la propria attività istituzionale, hanno fatto ricorso all’utilizzo di strutture di soggetti erogatori privati, ovvero a case di cura private accreditate per l’attività degenziale ordinaria e diurna.

L’utilizzo di tali strutture:

- non è avvenuto mediante il semplice affitto di locali e tecnologie ma ha comportato sovente l’utilizzo dell’organizzazione sanitaria del soggetto erogatore ospitante: medici di guardia interna, personale delle professioni sanitarie non mediche, personale del ruolo tecnico, servizi sanitari di diagnostica strumentale, servizi economali e tecnici, materiale di consumo sanitario e non;

- si è configurato di norma di durata superiore all’anno, in considerazione dei tempi connessi al completamento degli interventi edilizi e strutturali nei presidi delle ASR;

- pone alcuni problemi in ordine alla chiara distinzione delle attività svolte dal soggetto erogatore privato rispetto a quelle svolte dall’ASR.

A seguito di quanto sopradescritto, si ritiene opportuno definire che, in caso di effettuazione di programmi di ristrutturazione edilizia e/o tecnologica o per motivi straordinari o per cause di forza maggiore (es. chiusura di sale operatorie), l’ASR dovrà ricercare i locali e i servizi, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, presso i presidi di altre Aziende Sanitarie Regionali.

Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile individuare un soggetto erogatore nell’ambito delle strutture pubbliche, l’ASR potrà ricorrere all’utilizzo di soggetti erogatori privati, operanti in ambito regionale, in base ai principi e ai criteri di seguito indicati:

1. il ricorso a tali strutture non potrà essere giustificato per la riduzione dei tempi di attesa della ASR;

2. ai fini di espletare la propria attività istituzionale, l’ASR potrà ricorrere soltanto alle strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate per le discipline oggetto della procedura contrattuale;

3. le ASR che dovranno esercitare la propria attività istituzionale presso soggetti erogatori privati, provvisoriamente o definitivamente accreditati, dovranno presentare alla Regione istanza preventiva di autorizzazione con una relazione che illustri i motivi che rendono necessario il ricorso al soggetto erogatore privato accreditato;

4. sarà compito della Regione, ai fini autorizzativi, valutare gli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume dell’attività erogabile, alla programmazione di settore e agli oneri finanziari sostenibili;

5. al fine di poter consentire la regolare verifica del possesso dei requisiti organizzativi per il mantenimento dell’esercizio dell’attività sanitaria nella Casa di Cura, l’A.S.R. per la propria attività istituzionale, si dovrà impegnare a richiedere al soggetto privato provvisoriamente o definitivamente accreditato una dotazione minima di 10 posti letto corrispondente all’articolazione minima prevista dalla L.R. 5/87; nel contempo la Casa di Cura comunicherà alla Regione,ad avvenuta autorizzazione, la sospensione dell’esercizio della propria attività nel reparto di degenza per l’intera durata del rapporto con l’A.S.L. a far data dalla autorizzazione e per l’intera durata del rapporto.

Si osserva al riguardo che il rapporto contrattuale tra la ASR e l’erogatore privato porterà a costituire, anche se in via transitoria, una struttura che ospita due tipologie di attività:

-attività propria dell’erogatore privato;

-attività della ASR.

Conseguentemente, mentre la struttura dovrà garantire i necessari requisiti strutturali e tecnologici per entrambe le attività, i requisiti organizzativi dovranno essere assicurati distintamente per le due tipologie di attività:

- attività propria della casa di cura: i requisiti dovranno essere garantiti dal soggetto erogatore privato;

- attività della ASR: i requisiti dovranno essere garantiti in modo integrato dalla ASR e dal soggetto erogatore privato.

6. La ASR manterrà la responsabilità per la propria attività svolta presso il soggetto erogatore privato, pertanto il ricorso a strutture private dovrà presupporre l’accettazione dei propri professionisti ad operare presso tali strutture;

7. l’attività svolta dalla ASR dovrà essere chiaramente distinta da quella del soggetto erogatore privato (reparto autonomo per l’attività di degenza ordinaria, sale dedicate per la degenza diurna, orari separati per l’utilizzo comune delle sale operatorie ecc.), anche nei confronti dell’utente del servizio (ove possibile mediante apposita segnaletica);

8. il personale medico, incaricato dall’Azienda di esercitare la propria attività istituzionale presso il soggetto erogatore privato, non potrà prestare la propria attività a favore del soggetto erogatore privato;

9. il sistema di remunerazione del servizio dovrà garantire che il costo complessivo a carico della ASR, ivi compresi i costi diretti e indiretti, non sia superiore alla valorizzazione tariffaria dell’attività svolta presso il soggetto erogatore privato;

10. le S.D.O. relative all’attività della ASR presso le Case di Cura private provvisoriamente e definitivamente accreditate, in regime di utilizzo temporaneo per la propria attività istituzionale, dovranno essere emesse dall’Azienda Sanitaria stessa, evidenziando in apposito campo del tracciato record la sede di erogazione della prestazione.