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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 09

Legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4.

Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell’esercizio provvisorio)

1. L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2007, autorizzato sino al 28 febbraio 2007 dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2007), è prorogato sino al 31 marzo 2007.

Art. 2.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 412

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 febbraio 2007.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 20 febbraio 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 febbraio 2007 con relazione di Mariano Rabino.

- Approvato in Aula il 27 febbraio 2007 con 31 voti favorevoli, 11 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.