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Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 09

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 50-5400

Impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99: disposizioni relative alla presentazione delle domande della campagna 2007

A relazione degli Assessori Pentenero, Taricco:

Visto il regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio (e successive modifiche) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il regolamento (CE) 817/2004 della Commissione che ne reca le disposizioni di applicazione, attuato mediante appositi Piani regionali di sviluppo rurale;

considerato che il reg. CE 1257/99 all’art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92 e il reg. CE 2603/1999 recava le norme transitorie dei precedenti regolamenti al regime di sostegno allo sviluppo rurle istituito dal reg. CE 1257/99;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 118-704 del 31/7/2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000, e presa in esame, tra gli interventi in esso sviluppati, la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99;

viste le modifiche via via apportate dalla Giunta Regionale al Piano di sviluppo rurale piemontese, approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2001) 2442 del 2/8/2001, con Decisione C(2002) 1631 del 21/5/2002 e con Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003;

visto il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. CE 1290/2005;

visto che il nuovo regime di sostegno previsto dal reg. CE 1698/2005 sostituisce il regime preesistente istituito dal reg. 1257/99, tanto che l’art. 93 del reg. (CE) 1698/2005 ne determina l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg.1257/99 prima del 1° gennaio 2007;

visto il regolamento (CE) 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005;

preso atto che il comma 2 dell’art. 3 del reg. (ce) 1320/2006 rende ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, che determinino pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006;

considerato che il sistema di gestione delle domande relative alle azioni agroambientali, di monitoraggio finanziario e di liquidazione dei premi richiede l’adozione di procedure uniformi contenute entro i termini stabiliti a livello regionale, finalizzati alla conclusione della campagna entro la chiusura del bilancio annuale del fondo comunitario che sostiene lo sviluppo rurale;

tenuto conto che relativamente alla campagna 2007 permangono circa 2.400 beneficiari il cui periodo di impegno è ancora in corso, come ad esempio gli aderenti nel 2001 all’azione decennale F7 ai sensi della D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 fino alle limitate adesioni concesse per la campagna 2006;

tenuto conto che, a seguito dell’abrogazione del reg. CE 1257/99 non è possibile accettare nuove adesioni alle azioni agroambientali ai sensi di tale regolamento né è possibile prolungare il periodo di impegno oltre la durata delle azioni indicata dal PSR 2000-2006;

considerato che, a causa del gravare delle spese delle domande in corso sull’assegnazione finanziaria della nuova programmazione 2007-2013, non vengono ritenute ammissibili le spese derivanti dagli ampliamenti di impegni preesistenti, ad eccezione dei casi previsti ai punti II.1.1 e II.2 dell’allegato;

ritenuto, pertanto, dover stabilire:

I. L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99 anteriormente al 1° gennaio 2007 e la cui spesa transita al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005;

II. i termini entro i quali le domande di prosecuzione degli impegni pluriennali di cui al punto precedente devono essere presentate agli Organismi delegati competenti per territorio. Tali domande sono costituite da:

a) prosecuzioni degli impegni assunti dai beneficiari ai sensi dell’azione decennale F7 del PSR 2000-2006 del Piemonte a partire dal 2001,

b) prosecuzioni degli impegni assunti dai beneficiari ai sensi delle azioni a durata quinquennale che hanno aderito al PSR citato al punto a) a partire dal 2003;

III. i termini entro i quali devono essere presentate agli Organismi delegati competenti per territorio le domande di prosecuzione degli impegni assunti nel corso della programmazione 1995-1999, ai sensi dell’intervento F a durata ventennale previsto dal reg. CEE n. 2078/92;

IV. altre disposizioni generali, riguardanti tra l’altro i termini relativi ad altre fasi procedurali, tra le quali gli aggiornamenti e le rettifiche delle domande, la predisposizione degli elenchi di liquidazione;

visti gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17;

vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. B/740 del 18/04/05 che riconosce il funzionamento dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.) del Piemonte a partire dall’esercizio 2005;

visto il Regolamento di attività dell’O.P.R. emanato con il D.P.G.R. del 18/10/2002, n.10/R e che prevede, tra l’altro:

- all’art. 7 che l’O.P.R possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),

- all’art. 9 che l’O.P.R. possa delegare alla Regione, alle Province ed alle Comunità Montane, sulla base del reg. CE n. 1663/95 e di appositi accordi, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

viste le convenzioni di delega stipulate da parte dell’Organismo Pagatore Regionale con gli Organismi delegati;

dato atto che la presente deliberazione è stata valutata a livello tecnico nella riunione del 14 febbraio 2007 con le rappresentanze agricole, le Amministrazioni Provinciali ed una rappresentanza delle Comunità montane ed è stata sottoposta nella data del 21 febbraio 2007 all’esame del Comitato consultivo ex art. 8 della L.R. 17/99;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi ai sensi di legge,

delibera

I. Viene stabilita l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione degli impegni agroambientali approvati ai sensi del reg. CE 1257/99 anteriormente al 1° gennaio 2007 e la cui spesa transita al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. CE 1698/2005.

II. Viene stabilito al 30 aprile 2007 (ore 18) il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di prosecuzione degli impegni assunti ai sensi delle azioni agroambientali (Misura F) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo 2007-2013.

La domanda in forma cartacea dovrà essere consegnata o spedita agli Organismi Delegati di cui alla tabella dell’allegato entro il 7 maggio 2007 (ore 12).

Trattasi in particolare:

a. Per quanto riguarda gli impegni assunti ancora negli anni 2001 e 2002, degli impegni assunti dai beneficiari dell’azione decennale F7 (conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica) che avevano presentato la prima adesione negli anni

2001 ai sensi della D.G.R. n. 77-1961 del 7/01/2001 e successive modifiche;

2002 ai sensi della D.G.R. n. 40-5177 del 28 gennaio 2002, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 73-5609 del 19/03/2002;

b. Per quanto riguarda gli impegni assunti dall’anno 2003, degli impegni assunti dai beneficiari delle azioni quinquennali e dell’azione F7 citata, come di seguito specificato:

F1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata),

F2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica),

F3 (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo),

F4 (coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica; ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali),

F6 (sistemi pascolivi estensivi),

F7 (conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica),

F9 (allevamento di razze locali in pericolo di estinzione),

che avevano presentato la prima adesione negli anni

2003 ai sensi della D.G.R. n. 106-7868 del 25/11/2002 e successive modifiche;

2004 ai sensi della D.G.R. 88-11424 del 23/12/2003 e successive modifiche;

2005 ai sensi della D.G.R. n. 19-14648 del 31/01/2005 e della D.G.R. n. 59-14870 del 21/02/2005 e loro successive modifiche;

2006 ai sensi della D.G.R. n. 61-1850 del 19/12/2005 e successive modifiche.

III. Viene stabilito al 30 aprile 2007 (ore 18) il termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di prosecuzione degli impegni assunti ai sensi dell’intervento F (ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92, che accedono al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione 2007-2013.

La domanda in forma cartacea dovrà essere consegnata o spedita agli Organismi Delegati di cui alla tabella dell’allegato entro il 7 maggio 2007 (ore 12).

IV. DISPOSIZIONI GENERALI

Le domande devono essere compilate avvalendosi della modalità on-line messa a disposizione dalla Regione Piemonte, richiedendo l’apposita autorizzazione per la connessione al sito: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale.

Il termine di scadenza fissato alle ore 18 del 30 aprile 2007 è riferito al trasferimento telematico dei dati che avviene al termine della compilazione della domanda. Oltre l’ora indicata è comunque possibile effettuare la trasmissione, ma in caso di necessità non è fornita assistenza da parte del CSI Piemonte.

Il richiedente compila e presenta la domanda tramite i C.A.A. oppure autonomamente.

Si rimanda all’allegato che fa parte integrante della presente deliberazione la specificazione di altre disposizioni relative alla presentazione delle domande di aiuto per l’anno 2007 riguardanti, tra l’altro, la compilazione e la presentazione delle domande - vedi punto IV.1 dell’allegato - e le scadenze procedurali successive alla presentazione delle domande, a carico sia degli Enti che forniscono l’assistenza tecnica che degli Enti istruttori (gli Organismi delegati) - vedi punto IV.2 dell’allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato