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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

Circolare della Direzione regionale Territorio rurale - Settore Caccia e pesca

Primi orientamenti in ordine alla legge regionale 29 dicembre 2006 n. 37: Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca

Alle Province
Assessorato pesca
Loro sedi

In ordine ai numerosi quesiti posti a questo Settore, in relazione alla legge regionale 29.12.2006 n. 37, entrata in vigore il 19.01.2007, sia dalle Province che da singoli cittadini, si ritiene utile di seguito fornire alcuni chiarimenti almeno sugli aspetti più significativi delle questioni sollevate, per rendere uniforme su tutto il territorio regionale ogni comportamento inerente ed anche ai fini di una maggiore trasparenza interpretativa in applicazione della nuova normativa in vigore.

Prima di ogni altra considerazione occorre premettere che l’esercizio delle funzioni amministrative provinciali in attuazione delle disposizioni vigenti della L.R. 37/2006 trova applicazione nell’ambito dell’autonomia statutaria, normativa e amministrativa delle Province anche in mancanza degli atti regionali, ancorché previsti espressamente dalla legge n. 37/2006, con i quali la Regione è demandata a esercitare le funzioni amministrative di regolamentazione, programmazione regionale, indirizzo, coordinamento e di adozione di normative tecniche e linee guida.

In assenza di disposizioni regionali di indirizzo e coordinamento, le Province quindi possono esercitare le funzioni amministrative di loro competenza generate dalla L.R. 37/2006.

Disposizioni legislative e regolamentari previste dalla Legge Regionale 7/1981 attualmente in vigore . (articolo 29 L.R. 37/2006)

Per consentire un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, l’articolo 29 co. 3 della legge 37/2006 statuisce che “fino a quando non trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 9 rimangono in vigore le disposizioni dell’articolo 16 L.r. 7/1981".

E ancora il comma 2 dello stesso articolo stabilisce:"i regolamenti e i provvedimenti amministrativi della Regione e delle Province in attuazione della legge regionale 18/02/1981 conservano validità ed efficacia, purché non contrastino con la presente legge".

In particolare, si ritiene importante richiamare le Deliberazioni della Giunta regionale che hanno introdotto limitazioni e/o integrazioni all’ articolo 16 della L.R. 7/1981 con particolare riferimento alla trota, temolo e alla pesca nelle acque di particolare pregio.

Trattasi di una attività interpretativa che, in prima applicazione, ciascun Ente, per quanto di competenza, cogliendo lo spirito della nuova legge, può attivare per giungere ad una valutazione di conformità di tali disposizioni, circoscrivendone lo spazio di applicabilità entro limiti corrispondenti al significato, sia pure teso all’estremo del testo della nuova legge.

Licenze di pesca

In via transitoria ai sensi dell’articolo 29 co. 1 della legge 29.12.2006 n. 37 :"le licenze di pesca rilasciate dalle Province prima dell’entrata in vigore della legge conservano la loro efficacia sino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9 co. 3".

Per il rilascio delle nuove licenze di pesca, si applica l’articolo 18 della L.R. 37/2006.

Nuove licenze di pesca di tipo dilettantistico. (articolo 18 co. 9 L.R. 37/2006)

La nuova licenza di pesca dilettantistica è costituita dalle sole causali di versamento delle tasse annuali e soprattasse annuali per la licenza di pesca di tipo B) di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 .

I bollettini di versamento, devono riportare in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare, nonché la causale del versamento di licenza di pesca di tipo dilettantistico.

La data di nascita e il Comune di nascita possono essere sostituiti dall’apposizione del codice fiscale.

Per il legittimo esercizio della pesca, il titolare dovrà essere munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità da esibire ad eventuale richiesta degli agenti di vigilanza.

Nulla è più dovuto per la tassa di rilascio prevista dal D.lgs. 22 giugno 1991 n. 230.

Licenza di pesca per cittadini stranieri.

In ordine alla licenza di pesca per cittadini stranieri le procedure per il conseguimento sono le stesse descritte per la pesca di tipo dilettantistico (ricevuta del versamento della tassa di rilascio per la licenza di pesca di tipo D) di cui al D.lgs. 22 giugno 1991 n. 230 con i dati anagrafici del titolare e la causale “licenza di pesca per cittadini stranieri”).

I limiti temporali e soggettivi sono dati dalla validità trimestrale e dall’essere concessi esclusivamente a cittadini stranieri.

Licenze di pesca ex articolo 1 bis l.r. 31/2004.

Per quanto riguarda le licenze di pesca rilasciate in ottemperanza all’articolo 1 bis L.r. 4 novembre 2004 n. 31 si evidenzia quanto segue: con l’art. 1 bis della L.R. 31/2004 è stato disciplinato un regime di favore che prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse e soprattasse per il rilascio della licenza di pesca di tipo B), prevista dall’art. 9 della L.R. 18.02.1981 n. 7, a favore di cittadini stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo, nonché ai cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

E’ emersa la problematica riguardo la validità temporale di tale licenze e il regime delle agevolazioni di tipo finanziario ad essa collegata.

Pur essendo tale disposizione abrogata esplicitamente dall’articolo 31 della L.R. 37/2006, si ritiene che le licenze di pesca di tipo B) rilasciate prima del 19/01/2007 a favore di titolari che prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 37/2006 possedevano o hanno maturato i requisiti di deroga previsti dall’art. 1 bis della L.R. 31/2004, conservano la loro validità e sono esenti dal pagamento delle tasse e soprattasse annuali fino alla loro naturale scadenza ovvero fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9 della L.R. 37/2006.

Licenze di pesca professionali. (articolo 18 co. 2 e segg L.R. 37/2006)

Il rilascio delle nuove licenze di pesca professionali è demandato come in passato alle Province ed è limitato ai soggetti che possiedono i requisiti di imprenditori ittici previsti all’art. 2 e 3 del D.Lgs. 18-5-2001 n. 226 (Orientamento e Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 e s.m.i.).

Le licenze professionali rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore della L.R. n. 37/2006 conservano efficacia fino alla loro data di scadenza o all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9, comma 3 della L.R. 37/2006, anche se rilasciate a soggetti diversi dagli imprenditori ittici previsti all’art. 2 e 3 del D.Lgs. 18-5-2001 n. 226.

La validità delle licenze di pesca professionali è comunque subordinata al pagamento della tassa di rilascio, alla tassa annuale e alla soprattassa annuale per la licenza di pesca di tipo A) licenza per la pesca con tutti gli attrezzi di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158 ).

La tassa di rilascio ha validità di 6 anni decorrenti dalla data di rilascio.

Regime sanzionatorio (articolo 26 L.R. 37/2006)

Numerosi quesiti riguardano il regime sanzionatorio previsto e disciplinato dall’articolo 26 della legge 37/2006.

In particolare quale sanzione è da applicare nel caso di più violazioni alle disposizioni della legge.

Dal combinato disposto del co. 3 dell’articolo 26 della legge 37/2006 e dell’articolo 8 della L. 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), consegue che nel caso in cui il soggetto viola diverse disposizioni o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sola sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Si precisa che la sanzione amministrativa prevista dalla lett. f) dell’articolo 26 della L.R. 37/2006 concorre in via principale e in caso di più violazioni secondo le modalità indicate al punto precedente, non potendosi qualificare quale misura accessoria.

Applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 12 L.R. 37/2006

In merito all’applicazione dell’articolo 12 della L.R. 37/2006 (lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici), sono applicabili i commi 5, 6, 7, 9 e 10 del suddetto articolo, in quanto prevedono espliciti prescrizioni e obblighi, indipendenti dalla emanazione di discipline e procedure previste dal co. 13 del suddetto articolo.

Istituzione di zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione (articolo 3 comma 2 e articolo 10 comma 5 lett. f) L.R. 37/2006)

Ai sensi del disposto di cui all’articolo 3 comma 2 della L.R. 37/2006, essendo prossime alla scadenza le zone di divieto di pesca autorizzate con determinazione dirigenziale n. 29 del 17.02.2004, le Province possono, in attesa dei criteri di individuazione delle zone di protezione destinate all’ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona utilizzabile anche per ripopolamenti di cui all’articolo 10 comma 5 lett. f), istituire zone di protezione a divieto di pesca destinate all’ambientamento, crescita e riproduzione di fauna acquatica autoctona.

Provvedimenti d’urgenza ( articolo 3 co. 3 L.R. 37/2006)

Da ultimo ma non meno importante è l’attribuzione alla Provincia, valutata l’urgenza ed eccezionale esigenza di tutelare l’equilibrio biologico del patrimonio ittico, di vietare temporaneamente l’attività di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. Le Province cui è particolarmente indirizzata sono invitate a darne la più ampia diffusione presso gli organi di vigilanza competenti e presso gli enti e le associazioni interessati.

Il Dirigente del Settore
Carlo Di Bisceglie

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia