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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

Codice 17
D.D. 23 gennaio 2007, n. 16

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 e s.m.i. Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Emergenze. Sospensione operativita’ dell’art. 10 del programma degli interventi della Sezione stessa

Con D.G.R. n. 43-7652 del 11/11/2002 l’Amministrazione Regionale approvava l’istituzione, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, della Sezione Emergenze, avente propria dotazione finanziaria ed un apposito programma degli interventi. Tale Sezione è finalizzata al sostegno creditizio delle piccole imprese commerciali e artigiane danneggiate da opere di cantierazione viaria e da calamità naturali.

La L.R. n. 28/99 così come modificata dall’art. 2 della L.R. n. 37/2003, prevede all’art. 18, comma 1, lettera d bis) il sostegno alle imprese del commercio e delle loro forme associative in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse.

Nel corso del biennio 2005/2006 l’operatività delle aziende commerciali che operano nel campo della vendita delle carni di volatili è stata messa in crisi da una grave contrazione dei consumi, causata dal pericolo di epidemia di influenza aviaria.

Ad integrazione delle misure di aiuto intraprese dallo Stato per fare fronte a tale emergenza, l’Amministrazione Regionale, con D.G.R. n. 11-2290 del 6/3/2006 ha inteso sostenere le imprese commerciali piemontesi del comparto, mediante l’estensione dei benefici della citata Sezione Emergenze a tali aziende, limitatamente al perdurare dell’emergenza medesima.

Al tal fine ha integrato il citato programma degli interventi della Sezione Emergenze con un apposito articolo (art 10) dedicato alle imprese economicamente danneggiate dall’epidemia di influenza aviaria.

Nel medesimo articolo la Direzione regionale Commercio e Artigianato veniva autorizzata a sospendere con proprio atto l’operatività del citato art. 10, qualora si fosse verificata la fine dello stato di emergenza che aveva determinato l’instaurarsi della misura di sostegno di cui al presente provvedimento.

Poiché attualmente il pericolo di epidemia di influenza aviaria non ha prodotto ulteriori manifestazioni mentre lo stato di emergenza prodotto dall’epidemia stessa è rientrato, si ritiene opportuno sospendere la misura temporanea di sostegno alle imprese del comparto, a valere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento.

tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visto il T.U. 165/2001 ;

visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

viste le LL.RR. 21/97 e 28/99;

in conformità agli indirizzi ed ai criteri disposti in materia dalla Giunta regionale:

determina

di sospendere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si richiamano integralmente, l’operatività dell’art. 10 “Aziende commerciali economicamente danneggiate dall’emergenza dell’influenza aviaria” del programma degli interventi per l’accesso al credito delle piccole imprese - Sezione Emergenze, come inserito dalla Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 11-2290 del 6/3/2006. Tale sospensione decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte o ricorso gerarchico al Capo dello Stato entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del Regolamento 29/7/02 n. 8/R.

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto