Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2007, n. 48-5237

L.r. 70/96 art. 27, comma 2f - banca dati faunistica: disposizioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire che la banca dati faunistica regionale debba contenere ed elaborare i dati relativamente a:

* i censimenti della fauna selvatica

* i prelievi venatori

* l’attività di controllo delle specie

* le immissioni di fauna selvatica

* i danni alle colture causati da fauna selvatica

* gli incidenti stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica

* i ritrovamenti di fauna morta;

di indicare le scadenze e i soggetti tenuti a fornire i suddetti dati così come riportati nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire che i soggetti così individuati siano tenuti a fornire i dati richiesti utilizzando il programma informatico O-fauna, appositamente predisposto dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, ovvero, in caso di impossibilità, che concordino con lo stesso Osservatorio le modalità e le procedure per la fornitura dei dati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)