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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2007, n. 48-5237
L.r. 70/96 art. 27, comma 2f - banca dati faunistica: disposizioni
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di stabilire che la banca dati faunistica regionale debba contenere ed elaborare i dati relativamente a:
* i censimenti della fauna selvatica
* i prelievi venatori
* lattività di controllo delle specie
* le immissioni di fauna selvatica
* i danni alle colture causati da fauna selvatica
* gli incidenti stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica
* i ritrovamenti di fauna morta;
di indicare le scadenze e i soggetti tenuti a fornire i suddetti dati così come riportati nellallegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire che i soggetti così individuati siano tenuti a fornire i dati richiesti utilizzando il programma informatico O-fauna, appositamente predisposto dallOsservatorio regionale sulla fauna selvatica, ovvero, in caso di impossibilità, che concordino con lo stesso Osservatorio le modalità e le procedure per la fornitura dei dati.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)