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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 634 del 28/12/2006-Variante alla concessione di grande derivazione d’acqua dal torrente Anza e rio Segnara, nei Comuni di Calasca Castiglione, Piedimulera e Pieve Vergonte, ad uso energetico della ditta Enel Produzione S.p.A.

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta Enel Produzione S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la variante alla concessione di grande derivazione d’acqua dal torrente Anza e dal rio Segnara, nei Comuni di Calasca Castiglione, Piedimulera e Pieve Vergonte, per una portata massima di prelievo complessiva di l/s 5.200,00 (l/s 5.000,00 dal torrente Anza e l/s 200,00 dal rio Segnara) ed una portata media di prelievo complessiva di l/s 846,00 (l/s 774,00 dal torrente Anza e l/s 72,00 dal rio Segnara), per produrre sul salto di m 174,41 la potenza media nominale di kW 1.446,58.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 320 del 27/12/2006) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e di subordinare la concessione all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel suddetto disciplinare.

3. Di dare atto che, per effetto della variante in argomento, la derivazione viene classificata come “piccola derivazione”.

4. Di dare atto che la scadenza della concessione resta fissata al 31/03/2029, in quanto, all’entrata in vigore del D.Lgs. 16/03/1999 n. 79, la derivazione era classificata come “grande derivazione” (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 320 del 27/12/2006 (omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Anza e del rio Segnara in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 21 febbraio 2007

Il Dirigente
Proverbio Mauro