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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Esito di procedura VIA del progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia, situata in località “Cascina Biscaretto-Fontanile” nel territorio dei Comuni di Ruffia, Scarnafigi e Villanova Solaro (CN) - Proponenti: Selghis S.p.A., Villanova Solaro, Strada Scarnafigi 1; P.A.B. s.r.l., Torino, c.so Vinzaglio, 3 - Deliberazione Giunta Provinciale n. 679 del 27/12/2006

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dai proponenti, in quanto gli interventi da realizzare, che consistono nella prosecuzione ed ampliamento della coltivazione di un’esistente cava, non comportano particolari criticità ambientali né appaiono tali da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle estrazioni in atto.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia, situata in località “Cascina Biscaretto - Fontanile” nel territorio dei Comuni di Ruffia , Scarnafigi e Villanova Solaro presentato da parte del Sig. Luigi Pairotti, (omissis), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Selghis S.p.A., con sede legale in Villanova Solaro, Strada Scarnafigi 1, ed in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della P.A.B. S.r.l., con sede legale in Corso Vinzaglio 3, Torino, in quanto il progetto, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dai proponenti, consiste nella prosecuzione ed ampliamento della coltivazione di un’esistente cava e non comporta particolari criticità ambientali né appare tali da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle estrazioni in atto.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il termine della prima fase quinquennale prevista in progetto dovranno essere obbligatoriamente completati gli interventi a carico della fascia fluviale dei 150 metri dal Torrente Varaita, premessa indispensabile per il proseguimento della coltivazione.

- Considerata la necessità di rendere le sponde del lago di cava il più possibile naturaliformi, anche al fine di limitare il carattere di artificialità dello specchio d’acqua, si prevedano profili finali sinuosi, riproponendo per l’intero specchio d’acqua i medesimi accorgimenti progettuali previsti per la sponda orientale, che consentano da un lato la creazionedi una morfologia ad alta valenza naturalistica e dall’altro lato un migliore inserimento del sito estrattivo nel contesto.

- Al fine di garantire l’efficacia ecologica e paesaggistica degli interventi di rinaturalizzazione, si prevedano specifiche limitazioni nell’utilizzo e nella fruibilità delle zone naturalistiche (garantendo unicamente le attività di manutenzione necessarie), regolando non solo l’accessibilità alle sponde, ma anche l’utilizzo delle acque a scopo ricreativo, limitandolo alle zone del lago maggiormente prossime alle aree dedicate.

- Per le aree destinate a scopo ricreativo si garantisca una progettazione attenta a valorizzare gli elementi caratterizzanti del paesaggio agrario ( riproponendo filari e siepi interpoderali e trame riconducibili al paesaggio agrario storicizzato, legato agli insediamenti rurali ancora riconoscibili); a tal fine, in occasione del rilascio dell’autorizzazione di competenza del Settore regionale Gestione Beni Ambientali relativa alla fase temporale oggetto delle suddette trasformazioni, dovrà essere presentato un progetto di dettaglio volto a precisare le caratteristiche formali, architettoniche e vegetazionali della sistemazione proposta.

- Le formazioni vegetali attualmente esistenti (lungo le strade interpoderali, la viabilità di accesso, ecc...) siano rigorosamente salvaguardate, evitando il loro danneggiamento ed in ogni caso prevedendone la sostituzione / integrazione.

- Entro 90 giorni a far data dall’espressione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima del rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex L.R. 69/78, dovrà essere formalizzata, mediante Deliberazione dei Consigli comunali di Ruffia, Scarnafigi e Villanova Solaro, un’unica convenzione tra le Ditte istanti ed i suddetti comuni (citata all’art. 4 delle bozze di convenzioni allegate alla documentazione integrativa presentata), a garanzia dell’esecuzione del riuso previsto al termine della coltivazione, finalizzato alla fruizione pubblica dell’area.

- Entro un anno dal rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, le Ditte istanti dovranno provvedere all’installazione di un nuovo piezometro sul lato Nord dell’area, a valle del lago di cava, spinto ad una profondità pari a quella prevista a fine coltivazione e con diametro non inferiore a 3 pollici. Detto piezometro dovrà essere mantenuto in efficienza per tutta la durata dell’intervento e dovrà essere utilizzato per il monitoraggio dei livelli freatici e della qualità delle acque prescritto.

- Entro il 30 novembre di ogni anno le Ditte istanti sono tenute a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una nota tecnica corredata da opportuna documentazione fotografica e cartografica, che rappresenti lo stato di avanzamento della coltivazione, illustri il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente e fornisca una previsione circa gli interventi previsti nel corso dell’anno successivo.

- Dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda il rilievo dei livelli freatici e periodiche analisi della qualità delle acque; secondo quanto dettagliato al punto 6 dell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”.

- Secondo quanto previsto dal D.P.A.E. - Primo stralcio, art. 7 e art. 15.2, dovrà essere effettuato un monitoraggio finalizzato al controllo ed alla verifica in corso d’opera delle previsioni dello studio idraulico. In particolare si prescrive:

- un monitoraggio morfologico delle sezioni d’alveo, con sovrapposizione delle sezioni trasversali rilevate in tempi differenti; allorquando le modifiche siano significative si prescrive la ritaratura del modello di simulazione idraulica e l’aggiornamento delle analisi di tipo geomorfologico;

- un monitoraggio dello stato delle difese spondali (cartografate nella Carta morfologica e della dinamica fluviale); allorquando siano riscontrate alterazioni significative si prescrive di darne Comunicazione all’A.I.Po.

- I risultati dei piani di monitoraggio prescritti ai due punti precedenti, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza annuale.

- Nessun intervento di scavo potrà essere realizzato all’interno della fascia ricompresa entro i 150 m dalla sponda del Torrente Varaita. Sarà invece necessario portare a termine le operazioni di recupero ambientale a carico del soprassuolo arboreo ed arbustivo messo a dimora in passato, allo scopo di modificare il sesto d’impianto attualmente caratterizzato da filari continui e quindi non adeguato alle finalità naturalistiche richieste per le aree ricomprese nella suddetta fascia.

- La massima profondità di scavo non sia spinta al di sotto della quota assoluta di 220 m sl.m, indicata negli elaborati cartografici allegati al progetto.

- La profilatura delle scarpate soprafalda sia realizzata con materiale in posto e con mezzi meccanici semoventi con il progredire della coltivazione e comunque prima dell’approfondimento dello scavo sotto la falda freatica nel settore interessato limitando i riporti al solo terreno vegetale.

- La configurazione delle scarpate adiacenti alle “acque profonde” deve essere realizzata con mezzi da terra; il limite degli scavi oltre i 7 m, rispetto al piano medio di falda, deve essere delimitato preventivamente ai lavori di scavo sotto falda.

- Fatte salve geometrie più cautelative e restrittive previste dal progetto, al fine di garantire la stabilità dell’area a tempo indefinito, le scarpate di cui al punto precedente, devono essere profilate secondo la seguente geometria:

- scarpate fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;

- piano orizzontale di larghezza non inferiore a 6 m posto almeno 1 m al di sopra della massima escursione della falda;

- piano con pendenza 1/5 avente larghezza minima in pianta di 5 m, posto in corrispondenza delle quote di escursione della falda;

- scarpata sottofalda con inclinazione non superiore a 25° sessagesimali.

- Nelle fasi di approfondimento dello scavo dovrà essere prestata particolare attenzione al raccordo tra i diversi piani di fondo scavo, al fine di garantire il rispetto delle previsioni progettuali.

- La progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dalla rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree di sponda che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva.

- In considerazione delle elevate quantità di materiale sterile e terroso derivante dalle operazioni di scotico delle aree in ampliamento, e a fronte dell’impiego del medesimo nella costituzione di penisole e promontori lungo le sponde del bacino, si ritiene necessario prevedere una conservazione differenziata dei diversi orizzonti che si ottengono, mantenendo il più possibile distinta la porzione più superficiale (top soil), da quella inferiore (sub soil), sia in fase di scotico, che di successivo accumulo temporaneo.

- L’accantonamento del terreno vegetale e dei materiali sterili limoso-sabbiosi, in attesa del loro riutilizzo negli interventi dei riprofilatura e rinverdimento delle sponde, dovrà avvenire in cumuli disposti parallelamente alla direzione di deflusso delle portate di piena.

- Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.

- Il fosso di gronda previsto lungo il perimetro del lago di cava dovrà essere prontamente adeguato con il progredire della coltivazione.

- Entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

- La realizzazione del recupero ambientale progettata per la sponda Ovest del lago di cava deve essere conclusa entro 2 anni dalla data dell’autorizzazione in conformità a quanto già indicato relativamente al procedimento di rinnovo della cava in loc. Fontanile.

- In ottemperanza con quanto previsto all’art. 7 del DPAE e con i disposti della DGR n. 24 - 13678 del 18 ottobre 2004, nell’ambito dell’attuazione del progetto di durata pluridecennale anche la limitata superficie che residua nell’area S E dell’intervento e compresa nei 150 m tra il corso del Varaita ed il bacino di cava progettato, dovrà essere oggetto degli interventi di recupero e riqualificazione naturalistica e comunque dovranno essere individuate specifiche modalità per evitare l’uso agricolo in aree, anche marginali, ma comprese tra il lago di cava ed il torrente Varaita.

- Nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l’immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R.

- Al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali della Conferenza dei Servizi del 27 ottobre 2006, conservati agli atti dell’Ente; e cioè:

(omissis)

4. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza dei Comuni di Ruffia e Villanova Solaro, sedi dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla formalizzazione, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli comunali, della convenzione con le ditte proponenti, a garanzia del riuso previsto al termine della coltivazione, finalizzato alla fruizione pubblica dell’area.

5. Di rinviare nel termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la formalizzazione da parte del Comune di Scarnafigi, con atto deliberativo di Consiglio comunale, della convenzione con le ditte proponenti, a garanzia del riuso previsto al termine della coltivazione, finalizzato alla fruizione pubblica dell’area.

6. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Scarnafigi, da assumere al termine delle prime due fasi quinquennali previste in progetto, considerato che il predetto Comune é interessato dai soli interventi di recupero ambientale del sito.

7. Di subordinare le suddette autorizzazioni comunali ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.”.

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

10. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1 nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 3 sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 2. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio del parere tecnico e dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i., nonché dell’autorizzazione ex D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e del parere di conformità con la pianificazione a scala di bacino.

11. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA.

12. Di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

13. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione.

14. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

15. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)