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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Estratto determinazione dirigenziale n. 299/2007 conclusiva procedura V.I.A. l.r. 40/98 fase di valutazione “Alpi Societa Agricola” s.s. Formigliana (VC)

Progetto denominato: “Progetto di stalle per allevamento di vitelli da carne bianca e vasche per lo stoccaggio del liquame” in Cavaglià

Proponente: “Alpi Società Agricola” s.s., Strada Satale n. 230 Formigliana (VC)

Giudizio di Compatibilità Ambientale Negativo, ex art. 12 e ss. L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

(omissis)

In conclusione, alla luce:

1. innanzitutto, dei pareri finali espressi nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi del 16.01.2007, da parte dei soggetti di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.;

inoltre:

2. delle risultanze istruttorie delle sedute della Conferenza dei Servizi del 27.06.2006, del 10.07.2006 e del 16.01.2007... omissis;

3. di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti dall’Organo Tecnico Integrato nelle riunioni dell’11.05.2006, del 22.05.2006, del 19.12.2006 e del 09.01.2007...omissis;

4. del supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella omissis;

5. del verbale del confronto tra il pubblico e il proponente avvenuto il 27.06.2006 omissis;

6. dalle osservazioni del pubblico, con riferimento alle seguenti argomentazioni omissis;

Si precisa che le altre argomentazioni contenute nelle memorie del pubblico - non condivise dall’Organo Tecnico Integrato - sono state comunque oggetto di vaglio critico e confutate nel verbale conclusivo dell’Organo Tecnico Integrato (riunione del 09.01.2007)

Dai suddetti punti nn. 1-2-3-4-5-6, dai quali emerge la non sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale (ragion per cui non si procede agli ulteriori approfondimenti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta)

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

Vista la L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

Vista la L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la DIR. CE 19.11.1991 n. 91/629, integrata con DIR. 97/2/CE (inerenti la protezione dei vitelli);

Visto il D.P.G.R. 18.10.2002 n. 9/R;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la L.R. n. 56/77;

Vista la D.G.R. 12.07.1999, n. 18-27763 recante: “Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 ”Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" Prime indicazioni regionali (art. 23 comma 3, L.R. 40/1998";

Avuto conto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato Sez. VI, con Sentenza 24 gennaio 2005 (c.c. 19 novembre 2004) n. 127.

determina

Per le motivazioni illustrate in premessa:

1) di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto denominato: “Progetto di stalle per l’allevamento di vitelli da carne bianca e vasche per lo stoccaggio del liquame”, localizzato in Comune di Cavaglià (BI) e - limitatamente allo spandimento dei liquami zootecnici - sul territorio dei Comuni di Alice Castello (VC), Santhià (VC) e Tronzano V.se (VC) presentato dalla della “Alpi Societa’ Agricola” S.S. (omissis) corrente in Formigliana (VC) 13030, Strada Statale n. 230, in quanto:

a. Il progetto non è compatibile con lo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Cavaglià;

b. Non si ritengono adottate le migliori soluzioni tecniche praticabili ed ormai diffusamente utilizzate per la gestione degli effluenti sottogrigliato e per i trattamenti cui sottoporre gli effluenti stessi prima dello stoccaggio, al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera;

c. La documentazione prodotta indica una situazione di potenziale impatto sulla matrice ambientale acque sotterranee, dovuta alla interferenza del pozzo aziendale falde a più livelli;

d. la dotazione d’acqua prelevabile allo stato attuale dal pozzo risulta comunque insufficiente alle necessità idriche dichiarate dall’azienda;

e. Il proponente non ha ritenuto di approfondire adeguatamente gli aspetti legati agli impatti sulla matrice odori e all’ennuyance, adducendo l’impossibilità di produrre detti approfondimenti nei tempi della procedura in svolgimento. Le osservazioni del pubblico ai chiarimenti del proponente hanno invece dimostrato che un approfondimento tecnico-scientifico poteva essere allestito nei tempi di pubblicazione della documentazione progettuale;

f. Si ritiene che la realizzazione del progetto determini riflessi positivi poco significativi sul contesto socio-economico locale in rapporto agli impatti negativi prodotti

2) Di precisare che le condizioni per l’approvazione del progetto - ai sensi dell’art. 14-ter comma 1 L. 241/90 e ss.mm.ii. per le istruttorie compiute tramite Conferenza dei Servizi - si riassumono nelle seguenti due indicazioni:

a) Rilocalizzazione del sito di realizzazione dell’opera in progetto, finalizzata alla risoluzione dell’incompatibilità del medesimo con il P.R.G.C. del Comune di Cavaglià (a seguito della variante n. 10 del 29.04.2006)

b) Risoluzione di tutte le criticità di ordine progettuale, ambientale e formale evidenziate dall’istruttoria e formalizzate nel presente provvedimento (inteso come completo dei documenti allegati per farne parte integrante e sostanziale).

3) di disporre che l’ufficio Deposito Progetti e S.I.A provinciale, trasmetta copia della presente Determinazione Dirigenziale alla “Alpi Societa’ Agricola” S.S. - S.S. 231 - 13030 Formigliana (VC) , in ossequio a quanto disposto dall’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata;

4) di disporre che l’ufficio Deposito Progetti e S.I.A provinciale, trasmetta copia della presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 citata e all’Ufficio Deposito Progetti e S.I.A. della Provincia di Vercelli, , in ossequio a quanto disposto dall’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata;

5) di disporre che l’ufficio Deposito Progetti e S.I.A provinciale, trasmetta copia conforme (cfr. nota Regione Piemonte - Servizio V.I.A. n. 403/22 del 13.01.2004; prot. ricez. Prov. Biella n. 4249 del 21.01.2004) della presente Determinazione Dirigenziale alla Regione Piemonte - Assessorato all’Ambiente, Servizio V.I.A., Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, in ossequio a quanto disposto dall’art. 19 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata.;

6) di disporre che l’ufficio Deposito Progetti e S.I.A provinciale provveda alla pubblicazione in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, della presente Determinazione Dirigenziale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. citata.

- Contro il presente provvedimento è esperibile (come già indicato nella comunicazione di avvio del procedimento n. 18237 del 27.03.2006) ricorso al:

1. Tribunale Amministrativo Regionale: entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n. 1034;

2. Capo dello Stato: entro 120 gg dall’avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Allegati omissis