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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Massello (Torino)

Modifica artt. 33 e 37 del Regolamento igienico edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15.12.2006

(omissis)

delibera

A) di modificare l’art. 33 del Regolamento Igienico Edilizio comunale, aggiungendo i commi 7 ed 8, come segue:

Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro, all’igiene.

2. E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.

3. Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e tinteggiatura delle costruzioni deteriorate.

4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

5. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute, è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo di materiali e rifiuti. La realizzazione di eventuali recinzioni è soggetta ad autorizzazione edilizia.

6. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

7. Per la conservazione dei caratteri paesaggistici è vietata la posa fuori terra di serbatoi GPL sia nelle aree pubbliche che private. La posa di serbatoi interrati è ammessa a condizione che le operazioni di rifornimento e la posizione plano-altimetrica della tubazione di allacciamento non interferisca con servitù di uso pubblico o con spazi pubblici.

8. Il Comune promuove la installazione di serbatoi a servizio della borgata o di gruppi di edifici in accordo con gli utenti, adottando criteri per il mascheramento e l’inserimento ambientale degli stessi.

B) di modificare l’art. 37 del Regolamento Igienico Edilizio comunale, limitatamente ai commi 1 e 3, come segue:

Art. 37 Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un’unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell’ambiente in cui sono installate; il colore bianco è ammesso nel caso in cui l’edificio sia del medesimo colore.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.

3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione. Il Comune promuove la centralizzazione di impianti di proprietà diverse per gruppi di edifici o intere borgate, adottando criteri per il mascheramento e l’inserimento ambientale degli stessi.

4. L’installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.