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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Biella

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.2.2007 “Approvazione della Variante 1/2007 al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 8.7.1999 n. 19 la variante 1/2007 al Regolamento edilizio comunale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e costituita da:

- integrazioni all’art. 5 - Certificato di destinazione urbanistica,

- integrazioni all’art. 8 - Sottotetto,

- modifiche all’art. 11 - Composizione della commissione edilizia,

- modifiche all’art. 13 - Funzionamento della commissione edilizia,

- integrazioni all’art. 46 - Superficie utile lorda della costruzione Sul,

- aggiunta dopo l’art. 66 del nuovo articolo 67 - Obbligo di installare pannelli fotovoltaici,

- aggiunta dopo l’art. 73 del nuovo articolo 75 - Requisiti compositivi degli abbaini,

- nuova numerazione degli articoli successivi al 66,

2) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, così come modificato con la presente variante, risulta composto da 90 articoli;

3) Di confermare la validità dei 15 modelli e del catalogo dei beni culturali architettonici ex L.R. 35/95 Parti I e II allegati al Regolamento Edilizio vigente;

4) Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, così come modificato con la variante di cui sopra, è conforme al regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione e approvato con D.C.R. 29.7.1999. n.548-9691 fatti salvi gli aggiornamenti resi necessari dalla successiva entrata in vigore del T.U. dell’edilizia (D.lgs. 6.6.2001 n. 380);

5) Di fare salve le precisazioni relativa alle definizioni di superficie utile lorda (s.u.l.) e di volume (V) di cui al titolo VI del Regolamento, contenute nella deliberazione Consiglio Comunale n. 55 del 22.3.2004.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art 3,comma 3 della legge regionale 8.7.1999 n. 19;

7) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso alla Giunta regionale, tramite l’Assessorato all’Urbanistica ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 8.7.1999 n. 19.