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Bollettino Ufficiale n. 08 del 22 / 02 / 2007
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3.
Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione)
1. È istituito il Parco fluviale Gesso e Stura ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (in materia di aree protette), classificato di rilievo regionale ai sensi dellarticolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come inserito dallarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
2. Nellambito del Parco fluviale Gesso e Stura sono individuate aree a diversa classificazione:
a) riserve naturali orientate per la conservazione dellambiente naturale;
b) aree attrezzate;
c) zone di salvaguardia.
Art. 2.
(Confini)
1. I confini del Parco fluviale Gesso e Stura incidono sul territorio del Comune di Cuneo e sono riportati nellallegata cartografia in scala 1:25000; le aree a diversa classificazione interne al Parco sono puntualmente individuate in cartografia.
2. I confini delle aree classificate come riserve naturali orientate per la conservazione dellambiente naturale e come aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dellarea e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte Parco fluviale Gesso e Stura. Ancorché non tabellate, le zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.
Art. 3.
(Denominazione delle aree protette)
1. Le aree protette individuate nella cartografia allegata, sono così denominate:
a) Riserva naturale orientata della Crocetta;
b) Area attrezzata Santuario degli Angeli - Tetto Bruciato;
c) Area attrezzata del Parco della Gioventù;
d) Area attrezzata di Borgo S. Giuseppe;
e) Area attrezzata di Madonna delle Grazie;
f) Riserva naturale orientata dello Stura;
g) Area attrezzata Basse Stura;
h) Area attrezzata di Madonna della Riva;
i) Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura;
j) Area attrezzata Plan deau;
k) Riserva naturale orientata S. Anselmo.
2. Il restante territorio del Parco fluviale Gesso e Stura è classificato come zona di salvaguardia.
3. Lutilizzo e la fruizione dellarea protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dellarticolo 28 della l.r. 12/1990.
Art. 4.
(Finalità)
1. Le finalità dellistituzione del Parco fluviale Gesso e Stura, sono le seguenti:
a) restituire alla città di Cuneo unarea che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino;
b) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dellarea fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione delluso sociale di tali valori;
c) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale orientata;
d) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo allattuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
e) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;
f) garantire forme duso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e levoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;
g) promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione duso, nonché le attività economiche tradizionali e legate allutilizzazione ecosostenibile delle risorse;
h) promuovere, organizzare e sostenere le attività di studio, ricerca, didattica e le attività scientifiche, ricreative e turistiche, con particolare riferimento allambiente fluviale, anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;
i) concorrere alla realizzazione dei piani e dei progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
j) sostenere e promuovere, con leventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dellagriturismo, dellagricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppano la valenza economica ed educativa delle aree protette;
k) rappresentare la porta del Parco naturale delle Alpi Marittime mediante la definizione di specifiche politiche sinergiche di promozione, sviluppo e animazione dellarea, nellintento di attrarre e coinvolgere un pubblico differenziato in termini di età, interessi e provenienza.
Art. 5.
(Gestione)
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dal Comune di Cuneo.
2. Il Comune di Cuneo:
a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;
b) adotta il piano darea;
c) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
3. Il Comune di Cuneo e il Parco naturale delle Alpi Marittime stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive. Con la convenzione è costituito un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti del Comune di Cuneo e del Parco naturale delle Alpi Marittime che, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi provenienti dai rispettivi organi deliberanti, attua gli interventi utili per la realizzazione delle finalità istitutive.
Art. 6.
(Personale)
1. Il conseguimento delle finalità istitutive è ottenuto mediante limpiego di personale del Comune di Cuneo e lutilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Piemonte sulla base di quanto indicato dallarticolo 15.
Art. 7.
(Norme di tutela per le riserve naturali)
1. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata, si applicano il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dellambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata è vietato:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare lattività venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;
e) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui allarticolo 12;
f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità istitutive;
g) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
h) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. In tutte le aree istituite a riserva naturale orientata è consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare lequilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate), come da ultimo modificata dalla legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 6, con particolare riferimento alle attività agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
b) svolgere lattività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio, purché non in contrasto con altre norme della presente legge;
c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui allarticolo 12;
d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi dacqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per lincolumità delle persone; tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del d.lgs. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h).
Art. 8.
(Norme di tutela per le aree attrezzate)
1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, si applicano il d.lgs. 42/2004 e le leggi statali e regionali in materia di tutela dellambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite ad area attrezzata è vietato:
a) esercitare lattività venatoria;
b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;
d) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con leccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui allarticolo 12;
e) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
2. In tutte le aree istituite ad area attrezzata è consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla l.r. 36/1989;
b) svolgere lattività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui allarticolo 12, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;
d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi dacqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per lincolumità delle persone. Tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del d.lgs. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f).
Art. 9.
(Norme di tutela per le zone di salvaguardia)
1. Nelle aree istituite a zona di salvaguardia, in quanto aree di raccordo tra le riserve naturali orientate e le aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del piano darea.
2. In tutte le aree istituite a zona di salvaguardia è consentito:
a) esercitare lattività venatoria;
b) svolgere lattività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;
c) effettuare gli interventi edilizi;
d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi dacqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per lincolumità delle persone.
Art. 10.
(Norme di tutela comuni per le riserve naturali orientate, per le aree attrezzate e per le zone di salvaguardia)
1. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti allarticolo 12, le attività e gli interventi di cui agli articoli 7 comma 2, 8 comma 2 e 9 comma 2, sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.
2. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, oppure da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con lente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura.
Art. 11.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sullarea attrezzata del Parco fluviale Gesso e Stura è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dellEnte Parco naturale Alpi Marittime a fronte della stipula della convenzione di cui allarticolo 5, alle guardie ecologiche volontarie di cui allarticolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale).
Art. 12.
(Piano darea e piano di assestamento forestale)
1. Il Parco fluviale Gesso e Stura è regolato dal piano darea di cui allarticolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dallarticolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica.
2. Il piano darea è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui allarticolo 143 del d.lgs. 42/2004 e ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).
3. Entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano darea. Il piano darea è adottato dal Comune di Cuneo, che lo trasmette alla Provincia di Cuneo ed alla Regione e ne dà notizia sullalbo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. Il Comune di Cuneo esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi, provvede alla revisione dellelaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per lelaborazione del piano darea definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano darea al Consiglio regionale per lapprovazione.
4. Lutilizzazione del patrimonio forestale è normato con apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.
Art. 13.
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui allarticolo 7, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui allarticolo 7, comma 1, lettera b) ed allarticolo 8, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca.
3. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 7, comma 1, lettere c), d), e), e g) ed allarticolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 20,00 euro ad un massimo di 200,00 euro.
4. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 7, comma 1, lettere f) e h) ed allarticolo 8, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
5. Le violazioni alla norma di cui allarticolo 10, comma 1, comportano le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore vigenti.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per lapplicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.
Art. 14.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Fino alla approvazione del piano darea, lautorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata tenendo in considerazione le finalità istitutive.
2. Fino allapprovazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dallarticolo 12 della l.r. 57/1979.
Art. 15.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura nel biennio 2007-2008, stimati in 550.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e ripartiti in 300.000,00 euro nellambito della unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) e in 250.000,00 euro nellambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette - Titolo II spese in conto capitale), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
2. Le somme riscosse ai sensi dellarticolo 12 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano darea sono introitate nel bilancio del Comune di Cuneo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 febbraio 2007
Mercedes Bresso
Cartografia - Parco Fluviale Gesso e Stura in scala 1:25.000
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 266
- Proposta di legge di iniziativa del Comune di Cuneo
- Depositata il 17 febbraio 2006
- Dichiarata ricevibile e ammissibile dallUfficio di Presidenza il 28 marzo 2006
- Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 12 aprile 2006
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 gennaio 2007 con relazione di Elio Rostagno, Claudio Dutto
- Approvata in Aula il 6 febbraio 2007, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 6 della l.r. 12/1990 è il seguente:
Art. 6.(Istituzione delle aree protette)
1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:
a) i confini;
b) la classificazione secondo le tipologie previste allarticolo 5;
c) la gestione;
d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
f) i finanziamenti.
2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzi i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.
3. Le Aree attrezzate, le Zone di preparco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in questultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e disciplinato allinterno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica..
- Il testo dellarticolo 93 della l.r. 44/2000 è il seguente:
Art. 93 (Funzioni della Regione)
1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale;
b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;
d) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui allarticolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette. Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), come modificato dallarticolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19;
e) promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui allarticolo 38 della l.r. 12/1990, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;
f) gestione dei procedimenti amministrativi relativi allespressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui allarticolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dellattività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
g) approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
h) approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
i) tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.
2. Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono lunitario esercizio a livello regionale:
a) approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dallarticolo 2 della l.r. 12/1990 e dallarticolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
b) istituzione delle Aree protette secondo le procedure dellarticolo 6 della l.r. 12/1990 e dellarticolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);
c) approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;
d) approvazione del Programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;
e) approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;
f) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;
g) approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla Comunità del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;
h) ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;
i) determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;
l) approvazione, con la legge regionale di bilancio dellammontare delle risorse da assegnare, nellanno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.
3. Lindividuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con lapprovazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi..
Nota allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 28 della l.r. 12/1990 è il seguente:
Art. 28. (Utilizzo e fruizione)
1. Lutilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.
2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.
3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attivita silvo-pastorali, nonche a garantire laccessibilita a soggetti disabili.
4. Le aree di proprieta privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo..
Nota allarticolo 4
- La parte terza del d. lgs. 152/2006 comprende gli articoli dal 53 al 176.
Note allarticolo 11
- Il testo dellarticolo 37 della l.r. 32/1982 è il seguente:
Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie)
1.Lorganizzazione e le modalita di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui allart. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.
2. Per listruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nellambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale..
Note allarticolo 12
- Il testo dellarticolo 23 della l.r. 12/1990 è il seguente:
Art. 23 (Piani di area)
1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dellarticolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area e obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui allarticolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Citta Metropolitana, Comunita Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e, comunque, prevista, a seguito delladozione:
a) la rasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;
b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dellavvenuta adozione con lindividuazione della sede in cui chiunque puo prendere visione degli elaborati;
c) lesame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.
3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per lelaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definifivo al Consiglio Regionale per lapprovazione.
3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per ladozione e per lesame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dellEnte di gestione inadempiente.
4. I Piani di area hanno validita a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.
6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.
7. Ladeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti allarticolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dellarticolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui allarticolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dellarticolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno lobbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.
11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nellattuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dellarticolo 20.
12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dellarticolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento..
- Il testo dellarticolo 143 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:
Articolo 143 (Piano paesaggistico)
1. Lelaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dellintero territorio, considerato mediante lanalisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nellambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dellarticolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso lindividuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonchè la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui allarticolo 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e luso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dellarticolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dellarticolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dellambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per lelaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nellintesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata lelaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi allaccordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dellambiente e della tutela del territorio. Laccordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento alleventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dellaccordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dellaccordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dellarticolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nellambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 146.
6. Lentrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata allapprovazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dellarticolo 145.
7. Il piano può subordinare lentrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, allesito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi leffettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che laccertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dellobbligo dellautorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti (71).
- Il testo dellarticolo 2 della l.r. 20/1989, è il seguente:
Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)
1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:
a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;
b) listituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dellarea a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonche ai sensi dellart. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dellart. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;
e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;
f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
g) ladozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dellambiente e del paesaggio di cui allart. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui allart. 8, di criteri ed indirizzi per lattuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge..
Note allarticolo 13
- Il capo I della l. 689/1981 comprende gli articoli dal n. 1 al n. 43.
Note allarticolo 14
- Il testo dellarticolo 12 della l.r. 57/1979 è il seguente:
Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)
1. Fino allapprovazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui allarticolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43,
i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dellUnità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).
2. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.
3. È sempre vietato labbattimento e lindebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico..
Note allarticolo 15
- Il testo dellarticolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria puo disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.
- Il testo dellarticolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
Art. 30.(Norma finale)
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. Lautorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo disporre la riduzione o laggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria..