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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07

Codice 10.7
D.D. 16 gennaio 2007, n. 32

Comune di Fenestrelle (TO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa a favore della Soc. Vodafone Omnitel, di porzioni di complessivi mq. 38 dei terreni comunali gravati da uso civico, distinti al NCT Fg. 30 mapp. 8 e Fg. 32 mapp.193 per costruzione di stazione radio base a servizio di rete telefonica cellulare. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Fenestrelle a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 38 dei terreni comunali gravati da uso civico sito in località La Terrazza e distinto al NCT Fg. 30 mapp. 8 per mq. 31,00 e Fg. 32 mapp. 193 per mq. 7,00, per darli in concessione amministrativa alla Soc. “Vodafone Omnitel N.V.” per un periodo di anni 15 (quindici), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per l’istallazione di un impianto di telefonia mobile;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa. Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

che il Comune di Fenestrelle (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione sopracitato che verrà stipulato con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, debitamente approvato da Deliberazione del Consiglio Comunale, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, oltre all’ovvia rimozione delle opere, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque se necessario, effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine della realizzazione delle opere e, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

il Comune di Fenestrelle (TO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla manutenzione dell’opera in argomento, nel rispetto di quanto disposto con la presente autorizzazione e dalla L. 1766/1927;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri