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Bollettino Ufficiale n. 07 del 15 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2007, n. 29-5104

Artt. 10 e 4, comma 5 della L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Parco a tema polifunzionale Mediapolis”, localizzato nel comune di Albiano d’Ivrea, presentato dalla Societa Mediapolis SpA - D.G.R. n. 59-4950 del 18.12.2006 - Pronuncia unica e conclusiva

A relazione degli Assessori Caracciolo, De Ruggiero:

Premesso che:

in data 08.11.2006 l’arch. Sergio Porcellini, in qualità di legale rappresentante della Società Mediapolis Spa con sede legale in Ivrea (TO) ha richiesto l’attivazione della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 4 comma 5 della legge regionale 14.12.1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) relativa al parco a tema polifunzionale “Mediapolis”, depositando gli elaborati progettuali riferiti al complesso delle opere e degli interventi necessari presso l’ufficio deposito progetti delle Provincia di Torino, presso l’ufficio deposito progetti regionale e presso l’ufficio deposito progetti del Comune di Albiano d’Ivrea;

Il proponente contestualmente ha provveduto al deposito degli elaborati progettuali riferiti al complesso delle opere e degli interventi necessari presso l’ufficio deposito progetti della Provincia di Torino e presso l’ufficio deposito progetti della Regione Piemonte;

In data 13/11/2006 è stata altresì depositata una copia dei medesimi elaborati presso l’ufficio deposito progetti del Comune di Albiano d’Ivrea;

in data 23.11. 2006 con l’avviso al pubblico di avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale n. 47 è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 40/98.

Secondo quanto dichiarato dal proponente, la realizzazione del Parco a tema polifunzionale non interferisce con aree soggette a vincoli e non ricade neppure parzialmente in area protetta.

Rilevato che:

l’intervento proposto riguarda la realizzazione di un insediamento polifunzionale localizzato in Comune di Albiano, in un’area posta lungo il Raccordo autostradale A4-A5 Santhià - Ivrea, nelle prossimità del casello che prende il nome dal Comune ed articolato su di un mix di attività terziarie ricettive e commerciali, oltre alle opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione articolato sui seguenti lotti funzionali:

• Parco a tema outdoor (c.a 148.000 mq di superficie) in cui le attrazioni sono integrate in aree omogenee tematizzate, sistemata a verde con un ampio specchio d’acqua ed un’arena per spettacoli estivi;

• Parco a tema indoor organizzato su due livelli all’interno del cosiddetto “Core Building” (c.a 30.000 mq di Superficie Utile Lorda) dove trovano posto attrazioni audiovisive, videogiochi, studi televisivi, sale concerti, teatri destinati ad ospitare spettacoli dal vivo e un cinema multiplex oltre a bar e ristoranti) definite “canali” in coerenza con la vocazione del “contenitore”: Città della comunicazione ma anche mezzo di comunicazione multimediale e multicanale;

• Albergo (342 stanze, 684 posti letto) comprensivo di sale conferenze e beauty farm volto a soddisfare la domanda generata dal parco a tema e ad offrire una base ricettiva per la fruizione turistica del territorio circostante;

• Edificio polifunzionale 1 (c.a. 23.000 mq di S.U.L) che contiene al suo interno un Centro commerciale (C.C.1), magazzini e laboratori assistenza post vendita, aree di transito comune;

• Edificio polifunzionale 2 (c.a. 25.000 mq di S.U.L) che contiene al suo interno un Centro commerciale (C.C.2), magazzini e locali per logistica generale, aree di transito comune;

• Edificio polifunzionale 3 (c.a. 15.000 mq di S.U.L) che contiene al suo interno un Centro commerciale (C.C.3), magazzini e locali per assistenza post vendita, aree di transito comune.

Le opere in progetto risultano soggette alla fase di verifica ambientale ai sensi della LR 40/98 in quanto ricadente nelle seguenti tipologie di opere:

• n. 48, allegato B2, parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari;

• n. 17, allegato B1, centri commerciali, classificati classici o sequenziali ai sensi dell’allegato A alla DCR 29 ottobre 1999 n. 563-13414, (con superficie di vendita superiore a 2500 mq e superficie utile lorda di pavimento superiore a 4000 mq);

• n. 28, allegato B2, strade extraurbane secondarie provinciali;

• n. 7 allegato B3 costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto.

Sono parte delle opere in progetto anche gli interventi complementari costituiti da:

• opere idrauliche di messa in sicurezza del sito (adeguamento della Roggia dei Cugnoni e adeguamento della sezione di deflusso del canale di difesa di Tina tra la SP 78 a e la Dora Baltea);

• parcheggi per circa 6500 posti-auto e oltre 100 posti-bus;

• viabilità di raccordo e di servizio all’area e adeguamento del nodo autostradale;

• edifici tecnologici: centrale di cogenerazione, edificio preparazione alimenti, cabine reti tecniche;

• acquedotto: adeguamento opere di presa e serbatoio comunale realizzazione tubazione di adduzione per acqua potabile, Rete di distribuzione interna;

• elettrodotto di allacciamento alla rete ENEL e rete di distribuzione interna;

• gasdotto di allacciamento alla rete AEG;

• impianto di smaltimento delle acque reflue (rete di raccolta reflui da edifici, rete di raccolta reflui da coperture e piazzali, impianto di depurazione).

Atteso che:

la Regione Piemonte deve esprimersi anche in qualità di autorità competente sulla compatibilità ambientale con riferimento alla tipologia progettuale n. 17, allegato B1 della L.R. 40/1998, centri commerciali, definiti classici o sequenziali ai sensi dell’allegato A alla D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414, con superficie di vendita superiore a 2500 mq. e superficie utile lorda di pavimento superiore a 4000 mq., la cui realizzazione è prevista nell’ambito del “Parco a tema” ed indicati come “Edifici polifunzionali 1,2 e 3";

in osservanza al disposto dell’ art. 4 comma 5 della l.r. n. 40/98, è necessario avviare un unico procedimento di VIA, in cui valutare l’intero progetto relativo all’insieme delle opere e degli interventi necessari, per esaminarne le ricadute ambientali in un contesto unitario,

il “Parco a tema” costituisce opera prevalente e principale, cui sono correlate le altre opere previste nell’ambito del progetto, la Provincia di Torino, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della l.r. n. 40/98, nonché delle disposizioni attuative emanate con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2002 n. 6/AQA risulta autorità competente al coordinamento delle procedure di valutazione ambientale in quanto “autorità competente per il procedimento di VIA dell’opera principale in relazione al complesso delle opere e degli interventi connessi”;

in data 18.12.2006 con Delibera di Giunta Regionale n. 59-4950 è stata individuata la Direzione Commercio ed Artigianato quale Direzione competente al coordinamento dell’istruttoria regionale relativa all’espressione di parere ex art. 10 ed ex art. 4 comma 5 della l.r. n. 40/1998, nell’ambito della fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto in esame;

in data 8 gennaio 2007 la Direzione Commercio e Artigianato ha quindi provveduto a convocare, ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., una seduta di Conferenza dei Servizi al fine di addivenire ad una pronuncia finale coordinata tra le diverse direzioni regionali interessate al procedimento in oggetto, in ordine alla necessità di sottoposizione al VIA delle tipologie di competenza regionale nonché per le valutazioni generali sul complesso delle opere e degli interventi richieste dall’art. 4 comma 5 della l.r. n. 40/98.

Visti i seguenti pareri di competenza acquisiti dai soggetti convocati alla Conferenza dei Servizi sopra citata, i cui contenuti e determinazioni, di seguito enunciati, si intendono con il presente provvedimento integralmente confermati e ratificati:

* Direzione Difesa del Suolo - settore Pianificazione Difesa del Suolo nota prot. n. 7049/23.2 del 11.12.2006 in cui si rileva che “ l’area in progetto ricade all’interno sia della fascia C del PAI approvato con D.C.P.M. del 24 maggio 2001, sia all’interno della fascia C individuata dal Progetto di Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Fiume Dora Baltea” adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 17 del 5 ottobre 2004. Pertanto in virtù di quanto sopra riportato, in base a quanto specificato all’art. 31 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI “compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C”. Si rammenta che le aree perimetrate come fasce fluviali, nonché quelle soggette ad esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio, considerati i livelli di pericolosità ed il rischio idrogeologico connesso (legato alla presenza di infrastrutture ed edifici) devono far parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile. Si fa infine presente che si renderà necessario il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po in merito all’interferenza delle infrastrutture stradali da modificare ed adeguare, con la fascia fluviale B, tenendo conto dei nuovi limiti modificati dal progetto di variante sopra citato, in quanto le nuove fasce sono sottoposte a misure di salvaguardia limitatamente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI di cui ad alcuni articoli tra cui l’art. 38, il quale rimanda di fatto alla direttiva contenente i “Criteri per l valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B così come modificata al punto 1.3 dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 5 aprile 2006".

* Direzione Difesa del Suolo - settore Pianificazione Difesa del Suolo nota prot. n. 84/23.2 del 5.01.2007 in cui si rileva, ad integrazione di quanto già espresso nella nota sopra riportata, che “si sono esaminate le opere complementari in progetto (elettrodotto e gasdotto) le quali interferiscono con le fasce fluviali A e B della Dora Baltea. A tale proposito si è rilevato che i tratti dei due circuiti dell’elettrodotto in attraversamento della Dora Baltea saranno realizzati fuori terra su pali piramidali a sezione ottagonale con cavi autoportanti, mentre i restanti tratti dei due circuiti sopra accennati ed il gasdotto di allacciamento alla rete esistente saranno realizzati interrati. Da quanto è stato possibile desumere dalle tavole progettuali, per i tratti fuori terra si dovranno installare un numero elevato di pali (distanze dei pali 80/100 m. , 100/120 m) in fascia A della Dora Baltea; essendo detta fascia legata ad energie elevate di deflusso delle acque di esondazione in caso di eventi alluvionali, non sembrerebbe idoneo posizionare un così elevato numero di pali con un rischio potenziale di ostacolo al deflusso delle acque, soprattutto in corrispondenza delle sponde della Dora Baltea, per di più per due linee fuori terra, il tutto riconducibile all’allacciamento di un unico insediamento, seppur rilevante. Non è stato inoltre possibile individuare le caratteristiche fondazionali dei pali in questione e la loro specifica posizione. Ci si chiede se non sia stato possibile individuare un allacciamento alternativo dalla stessa parte del centro commerciale (sponda sinistra) in modo da evitare il doppio scavalcamento del Fiume Dora Baltea. Si fa infine presente che si renderà necessario uno studio di compatibilità delle opere complementari in oggetto da sottoporre al parere del AIPO in merito alla loro interferenza con le fasce fluviali A e B tenendo conto di quanto sopra accennato e dei nuovi limiti di fascia, modificati dal Progetto di Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Fiume Dora Baltea adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 17 del 5 ottobre 2004, in quanto le nuove fasce sono sottoposte a misure di salvaguardia limitatamente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI di cui ad alcuni articoli tra cui l’art. 38, il quale rimanda di fatto alla direttiva contenente i ”Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B così come modificata dal punto 1.3 dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 5 aprile 2006. Per quanto concerne i tratti interrati non si hanno particolari considerazioni se non una raccomandazione a livello generale sulla posa in opera degli allacciamenti ENEL e GAS, ovvero di evitare gli accumuli di materiale o quant’altro in modo da minimizzare gli ostacoli al deflusso eventuale delle acque di esondazione e di non ridurre momentaneamente la capacità di invaso".

* Direzione Pianificazione Risorse Idriche - Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - Disciplina degli scarichi nota prot. n. 07/24.02 del 2.01.2007 in cui si rileva che: “gli elaborati progettuali presentano un livello di dettaglio adeguato alla dimensione e complessità dell’opera, con alcune soluzioni di mitigazione degli impatti sulla risorsa idrica, ad opere ultimate, condivisibili dal punto di vista concettuale ed ambientale; tuttavia si rileva la carenza di alcune significative informazioni, le quali risultano essenziali ai fini della esclusione del progetto da una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ed in particolare:

1. in relazione alla prevista realizzazione del pozzo ad uso idropotabile, non risulta definita la potenziale interferenza con il pozzo comunale esistente (pozzo Castello), ubicato a circa 300 metri di distanza; inoltre si ritiene necessario, vista la prospettata doppia funzionalità privata (approvvigionamento del Parco a tema) e pubblica (in supporto all’acquedotto comunale) delle acque potabili che si prevede di captare, che vengano coinvolti anche l’Autorità d’Ambito competente (A.T.O. 3 Torinese) e l’ente gestore del servizio idrico integrato, i quali concorrono alla pianificazione e programmazione territoriale della risorsa idropotabile;

2. non risulta valutato, anche in termini di effetto cumulativo, il potenziale impatto quali-quantitativo sulla falda freatica ad opera del sistema di pali di fondazione degli edifici (sino a 120 cm. di diametro per 40 m. di profondità) e dei previsti cinque pozzi di captazione ad uso industriale;

3. ancorchè i volumi in ingresso al previsto depuratore siano stati stimati, non risulta definito, sia nei valori medi sia nei valori di picco, il numero di Abitanti Equivalenti di cui si prevede il trattamento dei reflui, ai fini del dimensionamento dell’impianto di depurazione medesimo; ne consegue l’insufficienza degli elaborati specifici relativi, anche in considerazione del fatto che il solo depuratore, qualora isolato dal contesto, poterebbe essere sottoposto ad una procedura di Verifica di V.I.A. ai sensi della L.R. 40/98;

4. non risulta indicato il punto di scarico del depuratore nel reticolo idrografico superficiale, né risulta affrontata, in termini quali-quantitativi, la compatibilità di detto scarico (e di altri eventuali) con la capacità del recettore;

5. pur tenendo conto del limitato livello di dettaglio richiesto ad una progettazione preliminare, risulta poco approfondita la valutazione degli impatti generati sulla risorsa idrica superficiale (deviazione della roggia, con conseguente profonda modifica delle condizioni di naturalità della medesima) e sotterranea (potenziali effetti qualitativi sulla falda freatica delle perforazioni del sistema di pali di fondazione) in fase di cantiere, con mitigazioni espresse in modo eccessivamente generico;

Pertanto, questa Direzione, considerata la complessità e le dimensioni delle opere previste e dei potenziali impatti connessi, ritiene che il progetto preliminare debba essere ripresentato in una forma più esaustiva che tenga conto degli aspetti sopra citati, o che, in alternativa, esso sia da sottoporsi, in veste definitiva e completa di tutti gli elementi necessari, all’iter di Valutazione di Impatto Ambientale.

* Direzione Territorio Rurale nota prot. n. 104/13.1 del 4.01.2007 in cui si evince:

“Impatti sul territorio rurale - L’area d’intervento si estende complessivamente su una superficie di circa 60 ettari, delimitata a sud dalla bretella autostradale Santhià-Ivrea, ad ovest dalla S.P. Tina-Ivrea e ad est dalla strada comunale Guadolungo. L’area è costituita da un insieme di fondi agricoli con morfologia sub-pianeggiante destinati principalmente alla cerealicoltura. A causa della falda superficiale subaffiorante è segnalata la presenza di un’area umida di circa 8 ha situata presso località Fontana Rovei.

La realizzazione dell’intervento in progetto incide pesantemente sulla risorsa ambientale suolo, in quanto comporta il consumo di terreni agricoli che presentano buone caratteristiche di fertilità e ricadono nella II classe di capacità d’uso dei suoli (Carta della capacità d’uso dei suoli - Regione Piemonte - 2001), con la sola esclusione della superficie occupata dall’area umida che comprende suoli in III classe.

Il consumo di suolo fertile e la sottrazione di superficie agricola per effetto della realizzazione dell’opera è quantificata nell’ordine di grandezza di 60 ettari per la parte relativa al parco a tema, all’albergo, ai centri commerciali ed ai parcheggi. Le opere di compensazione ambientale indicate in progetto comportano inoltre la trasformazione di circa 15 ha di area agricola in bosco naturaliforme e altri ecosistemi di nuova costituzione.

Si rileva che il consumo di suoli ad elevata capacità d’uso è un impatto irreversibile non mitigabile, che produce i propri effetti non solo sull’attività agricola, ma anche, e soprattutto, sulla risorsa suolo. A questo proposito si sottolinea che il Piano Territoriale Regionale relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla I e II classe di capacità d’uso, evidenzia che “le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d’uso suscettibili di compromettere o ridurre l’efficiente utilizzazione produttiva dei suoli”. Analoga indicazione di tutela è espressa dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino.

Dall’esame della Relazione Ambientale non emerge che sia stata effettuata una reale analisi delle possibili alternative localizzative delle opere in progetto, anche in un’ottica di minimizzazione del consumo di terreni fertili e di riutilizzo di aree già compromesse dall’impermeabilizzazione dei suoli.

Per quanto riguarda il bilancio dei movimenti terra, è previsto lo scavo di 409.700 mc, quantitativo che sarà solo in parte riutilizzato (161.965 mc). Risulta quindi necessario lo smaltimento di un quantitativo pari 247.735 mc di terreno, senza che sia però indicata la destinazione di tali volumi. La Relazione Ambientale prevede inoltre la necessità di acquistare 179.835 mc di materiali terrosi. Il terreno di scotico sarà invece totalmente riutilizzato.

La Relazione Ambientale individua, tra le misure di mitigazione e compensazione ambientale previste, la gestione naturalistica degli agroecosistemi presenti nell’intorno dell’area in cui saranno realizzate le opere in progetto, senza però individuare i meccanismi che si intendono mettere in atto per la sua effettiva attuazione e senza indicare se siano già in atto accordi per concordare tali azioni con le Associazioni di categoria.

L’opera in progetto comporterebbe la modifica morfologica di un’area di estensione superiore ai 60 ha in un territorio che è stato soggetto più volte a fenomeni di esondazione (con battenti idrici di oltre 50 cm); si prevede la sopraelevazione a quote di sicurezza rispetto all’evento di piena con tempo di ritorno 500 anni delle strutture sensibili del complesso di Mediapolis, quali gli edifici tecnici, i parcheggi. Dato che saranno salvaguardate dagli eventi di piena le suddette aree sensibili, si presume che aree agricole, poste in adiacenza al parco, che non presentano allo stato attuale criticità, potrebbero essere danneggiate in futuro da eventi alluvionali, situazione che non emerge dal confronto tra le tavole dello stato di fatto e di progetto delle aree di esondazione.

Impatti sulla fauna selvatica e sugli ecosistemi naturali - Le aree non utilizzate a scopi agricoli, consistenti nell’area umida di circa 8 ha presso località Fontana Rovei, risultano morfologicamente depresse e caratterizzate da ristagno idrico con presenza di una flora tipicamente palustre costituita da cariceti, tifeti e fragmiteti.

Lungo la Roggia dei Cugnoni la vegetazione igrofila è caratterizzata dalla presenza di cenosi ad Alnus glutinosa associato a Salix alba, Populus alba e Populus nigra. Nel tratto della roggia interno all’area di intervento, la vegetazione ripariale è molto ridotta, fortemente interferita dalle attività di coltivazione.

Nella Relazione Ambientale la struttura biologica delle comunità animali e vegetali presenti nell’area in esame è definita come di non particolare interesse e non sono state evidenziate situazioni significative rispetto al contesto territoriale in cui l’area è collocata. In particolare l’analisi faunistica è stata condotta riferendosi unicamente a dati bibliografici. Si rileva però che la fauna potenziale citata nel paragrafo 4.3.3.1 della Relazione Ambientale comprende specie di uccelli, anfibi e rettili tutelate ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”. In considerazione della presenza di una estesa area umida all’interno della superficie direttamente interessata dalla realizzazione delle opere in progetto, si ritiene necessario uno studio approfondito della componente faunistica effettuato anche attraverso rilievi condotti in campo e funzionale all’individuazione di idonee misure di mitigazione e di compensazione da adottare nei confronti delle specie rilevate.

I principali impatti sugli ecosistemi naturali riguardano l’occupazione dell’area a vegetazione naturale presente all’interno dell’area di intervento e la deviazione della Roggia dei Cugnoni.

La Relazione Ambientale prevede la compensazione di queste interferenze con interventi di rimboschimento e di riconversione naturalistica di aree agricole, oltre alla loro parziale mitigazione attraverso il riutilizzo delle zolle provenienti dall’area umida con presenza di vegetazione palustre nell’ambito dell’ambiente lacustre destinato a conversione naturalistica presente immediatamente a nord-ovest del perimetro di edificazione di Mediapolis e lungo alcuni tratti di nuova realizzazione della Roggia dei Cugnoni.

Questi interventi riguardano diversi ambiti specifici:

* la zona interclusa tra l’autostrada, il raccordo al casello, la nuova viabilità di collegamento tra le esistenti strade provinciali, la viabilità locale che delimita a est la zona dei parcheggi dove sarebbe realizzato il nuovo bosco naturaliforme;

* la fascia lungo la viabilità di raccordo tra le S.P. 78, 80 e 79, con particolare attenzione al settore a nord-ovest del parco a tema, dove gli interventi di sistemazione naturalistica interesseranno e potenzieranno una esistente area umida costituita da un laghetto da pesca;

* la fascia sulle due sponde della deviazione della Roggia dei Cugnoni, che sarà trasformata in un corridoio di vegetazione ripariale, anche lungo l’autostrada dove viene previsto un rilevato antirumore opportunamente sagomato per accogliere le opere a verde di completamento;

* è prevista inoltre la realizzazione di passaggi per la fauna funzionali al ripristino dei percorsi faunistici.

Non risultano però essere attualmente in disponibilità del proponente le aree destinate alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale.

Poiché parte dell’attuale corso della Roggia dei Cugnoni attraversa longitudinalmente l’area di intervento, in progetto è stato previsto lo spostamento ad ovest in posizione decentrata del tratto in questione con la creazione di un alveo ad andamento sinuoso con formazione di meandri e di fasce golenali e ripariali in grado di ospitare una vegetazione igrofila diversificata.

A seguito dell’esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, alla luce di quanto sopra esposto e in base a quanto emerso durante le riunioni degli Organi Tecnici regionali e provinciali e della Conferenza dei Servizi e in sede di sopralluogo, la Direzione scrivente ritiene di non essere in possesso degli elementi necessari per esprimere un giudizio di compatibilità ambientale positivo sul progetto preliminare presentato e ritiene pertanto che il progetto debba essere assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto ambientale di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 40/1998.

Alla luce degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, sono di seguito elencate le prescrizioni che dovranno essere recepite dal proponente in fase di progettazione definitiva dell’opera e di redazione dello Studio di Impatto Ambientale:

1. Lo Studio di Impatto Ambientale dovrà essere corredato dall’analisi delle possibili alternative localizzative delle opere in progetto, anche in un’ottica di minimizzazione del consumo di terreni fertili e di riutilizzo di aree già compromesse dall’impermeabilizzazione dei suoli.

2. Nel progetto definitivo dovrà essere indicato lo stato della reale disponibilità dei terreni destinati alla realizzazione delle opere di compensazione ambientale e situati esternamente al perimetro di edificazione di Mediapolis.

3. Lo Studio di Impatto Ambientale dovrà indicare i possibili siti di approvvigionamento del materiale terroso da acquistare, oltre a quelli di localizzazione del materiale terroso in esubero derivante dai movimenti terra necessari per la realizzazione delle diverse opere in progetto.

4. Nel progetto definitivo dovranno essere illustrate le tempistiche e le modalità di accantonamento, di conservazione e di riutilizzo delle zolle derivanti dall’area umida situata in località Fontana Rovei da riutilizzare in corrispondenza dell’ambiente lacustre destinato a conversione naturalistica presente immediatamente a nord-ovest del perimetro di edificazione di Mediapolis e lungo alcuni tratti di nuova realizzazione della Roggia dei Cugnoni. Dovrà inoltre essere fornita una planimetria in cui siano individuate le aree destinate allo stoccaggio provvisorio del terreno di scotico e delle zolle derivanti dall’area umida.

5. Poiché l’opera in progetto interferisce con la rete di canali e fossi ad uso irriguo presente nell’area di intervento, nelle fasi di predisposizione del progetto definitivo, il proponente dovrà individuare le soluzioni più idonee a risolvere le problematiche inerenti gli attraversamenti della rete irrigua, in modo da assicurare la continuità e la funzionalità della rete e da consentire l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della stessa in maniera agevole e in sicurezza. Si dovranno tenere in debita considerazione per l’esecuzione dei lavori anche i tempi e la durata della stagione irrigua al fine di non interferire con l’erogazione del servizio da parte dei consorzi d’irrigazione. Dovrà essere posta particolare cura, sia a livello di progettazione che di realizzazione e di esercizio dell’opera in progetto, al fine di evitare ricadute negative sulla qualità delle acque utilizzate a scopi irrigui. Al fine di individuare e risolvere le criticità relative a tali aspetti e di definire il cronoprogramma dei lavori, il proponente dovrà prendere contatto con la Coutenza Canali Cavour operante nell’area interessata dall’intervento:

1. sede amministrativa c/o Associazione Irrigazione Est Sesia - Via Negroni 7 - 28100 Novara (tel 0321/675211 - fax 0321/398458);

2. sede legale c/o Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia - Via Duomo 2 - 13100 Vercelli (tel 0161/283511 - fax 0161/283500).

6. Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d’acqua naturali ed artificiali dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

7. Per quanto riguarda l’intercettazione delle acque di prima pioggia nell’ambito delle superfici impermeabilizzate, il progetto definitivo dovrà dettagliare le modalità di trattamento delle acque raccolte e dovranno essere indicati i recettori finali, individuando le soluzioni adatte ad evitare che, in corrispondenza dei punti di rilascio, nel caso di portate eccezionali, si creino problemi di erosione e di esondazione ora non esistenti. Dovrà inoltre essere predisposto un piano di manutenzione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a mantenere il sistema funzionale nel tempo. Dovrà infine essere previsto un piano di monitoraggio volto ad accertare l’efficienza del sistema di abbattimento degli inquinanti e le condizioni di qualità nel corpo idrico recettore.

8. Nel progetto definitivo dovranno essere riviste le aree di esondazione dell’intorno del complesso di Mediapolis, considerando che alcune aree di tale complesso saranno sopraelevate rispetto alle quote attuali e quindi non più soggette ad esondazioni.

9. Nel progetto definitivo dovranno essere risolte le eventuali interferenze con la viabilità secondaria ed interpoderale, in modo da assicurare l’accesso alle proprietà e la percorribilità della viabilità minore ai mezzi agricoli in fase di cantiere.

10. Al fine di poterne valutare l’effettiva realizzabilità, lo Studio di Impatto Ambientale dovrà specificare i meccanismi che si intendono mettere in atto per attuare le misure di mitigazione e compensazione ambientale relative alla gestione naturalistica degli agroecosistemi presenti nell’intorno dell’area in cui saranno realizzate le opere in progetto.

11. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato nelle opere di recupero, di mitigazione e di compensazione ambientale, il proponente dovrà predisporre un piano di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

12. In considerazione dell’esistenza di un’estesa area umida all’interno della superficie direttamente interessata dalla realizzazione delle opere in progetto e della possibile presenza di specie di uccelli, anfibi e rettili tutelate ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, lo Studio di Impatto Ambientale dovrà approfondire l’analisi della componente faunistica, anche attraverso l’effettuazione di rilievi condotti in campo, e dovrà individuare idonee misure di mitigazione e di compensazione da adottare nei confronti delle specie rilevate.

13. Gli interventi di mitigazione relativi alla permeabilizzazione delle infrastrutture viarie al passaggio della fauna selvatica (mammiferi, anfibi e rettili) dovranno essere progettati e realizzati secondo le indicazioni contenute nel manuale “Fauna selvatica ed infrastrutture lineari. Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica” (Regione Piemonte e ARPA Piemonte, 2005), concordandone la localizzazione e la definizione dei criteri costruttivi con la Direzione Territorio Rurale. Particolare attenzione dovrà essere posta anche nella progettazione degli inviti e della vegetazione localizzata in prossimità dei passaggi. Si richiede inoltre di prevedere un attraversamento per la fauna che metta direttamente in comunicazione l’area in cui sarà realizzata la riconversione naturalistica attraverso la creazione di un bosco naturaliforme con il territorio posto a sud dell’autostrada, oltre a quello di cui è prevista la realizzazione in corrispondenza dello scolmatore della Roggia dei Cugnoni, in modo da potenziare le misure di superamento della barriera costituita dall’autostrada.

14. Nel caso in cui si utilizzino barriere antirumore trasparenti o sia prevista la realizzazione di ampie superfici vetrate, queste dovranno essere dotate di idonee segnalazioni (quali sagome di rapaci o altro) in modo da risultare visibili all’avifauna e da scongiurare il pericolo di collisione contro tali strutture da parte degli uccelli.".

- Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti - Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale nota prot. n. 104 del 5.01.2007 in cui si rileva che “ nella documentazione presentata e come emerso nel corso dell’istruttoria gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate risultano essere non esaustivi, per un progetto che, da una parte, insiste su un’area di importanti dimensioni territoriali e di particolare sensibilità ambientale, dall’altra risulta complesso per le diverse sinergie dovute per i diversi interventi proposti. Si sottolinea, inoltre, dal punto di vista procedurale, ai fini della progettazione dell’ampliamento del casello autostradale della A5 in Comune di Albiano d’Ivrea, posta come condizione vincolante già nell’autorizzazione commerciale del 2005 (per i tre centri commerciali all’interno del parco), necessita di un quesito specifico che venga preliminarmente formulato in merito alle procedure di VIA che per le autostrade é di competenza statale - circa la compatibilità ambientale dell’intervento di ampliamento - sottoposta dal proponente al Ministero dell’Ambiente. Inoltre, le principali criticità rilevate nel corso degli approfondimenti istruttori, possono essere riconducibili: 1) all’assenza d’ipotesi alternative alla localizzazione del progetto; 2) al peggioramento del clima acustico e della qualità dell’aria dovuto all’aumento di carico inquinante prodotto dal traffico veicolare; 3) alla carenza di adeguate garanzie sulla sicurezza in particolare per i percorsi pedonali all’interno del parco a tema comunque realizzati in zona con fenomeni geomorfologici in atto legati al ristagno delle acque superficiali ed alla bassa soggiacenza della falda; 4) all’adeguamento progettuale per la deviazione di un tratto della Roggia dei Cugnoni; 5) agli approfondimenti non esaustivi con riferimento al depuratore, al nuovo pozzo idro-potabile, all’elettrodotto di servizio e alle opere di compensazione. A conclusione dell’istruttoria regionale, si sottolinea la necessità di acquisire le informazioni procedurali presso i competenti uffici e gli approfondimenti necessari per valutare l’intero e complessivo intervento”.

- Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti nota prot. n. 103/22 del 5.01.2007 in cui si rileva che “a conclusione della disamina della documentazione presentata relativa al progetto in oggetto e come emerso nel corso dell’istruttoria svolta si ribadisce la difficoltà di scindere gli impatti ambientali riconducibili con la realizzazione e l’esercizio dei centri commerciali di competenza regionale rispetto alla sommatoria degli impatti previsti per la costruzione e l’attività dell’intero Parco a tema. La considerevole sinergia tra gli interventi proposti è riconducibile sia alla contiguità delle varie opere in progetto, sia alla prevedibile, costante interrelazione tra le varie fasi di cantiere che gravano sulla stessa area in contemporanea o comunque in stretta successione. Per quanto di competenza di questa Direzione si ritiene opportuno evidenziare preliminarmente l’assenza di uno studio delle alternative localizzative, peraltro considerato un elemento fondante nella progettazione in tutta la vigente normativa in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale. Dalla documentazione presentata si evince chiaramente che per la progettazione del ”Parco tematico" era stata a priori scelta un’area nel Comune di Pavone Canavese, soluzione abbandonata per motivi non risolvibili di traffico. Appare altrettanto evidente che la scelta è poi caduta sull’attuale sito perché accessibile e disponibile, senza procedere al vaglio di altre ipotesi localizzative, come sarebbe stato auspicabile considerando che il progetto dovrebbe avere una funzione di rilancio del Canavese, zona piuttosto vasta in cui sono presenti siti dismessi il cui recupero sarebbe stato sicuramente utile proprio ai fini dello sviluppo dell’intera zona. Entrando più nello specifico, per le singole componenti ambientali di competenza si rileva quanto segue.

Suolo e sottosuolo - Lo studio ambientale presentato a corredo della documentazione per la fase di verifica di VIA, evidenzia soprattutto criticità di tipo idraulico (eventuali esondazioni: l’area di progetto è in fascia C della Dora Baltea), idrogeologiche (è presente una falda superficiale con soggiacenza di circa 1 metro dal piano campagna) e geotecniche (i terreni sono di scadenti caratteristiche meccaniche) aspetti problematici per cui emergono perplessità sulla scelta della localizzazione, ma per i quali si rimanda alle competenze più specifiche delle Direzioni Pianificazione Risorse Idriche, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo.

Per quanto riguarda il bilancio dei materiali di scavo dal Quadro Progettuale risulta che è necessario acquisire 180.000 m3 di materiale per la formazione di rilevati e riporti e “smaltire” 248.000 m3 di terre non idonee o non reimpiegabili in situ. Non vengono però indicati i possibili siti di approvvigionamento e smaltimento la cui individuazione viene rimandata ad una fase successiva, insieme allo studio per il riutilizzo dei materiali in esubero. Visti i quantitativi in gioco queste indicazioni dovevano già essere presenti nella documentazione presentata (anche se non precisate nel dettaglio), in quanto le scelte devono essere frutto di un’attenta indagine mirata a ridurre il più possibile il bacino per la reperibilità dei materiali ed in funzione della minimizzazione degli impatti indotti. Infatti, ad esempio, lo stesso traffico indotto dai mezzi di cantiere costituisce in generale fonte di significativo impatto: lunghe percorrenze dei mezzi pesanti, percorsi tortuosi o inadeguati (eccessive pendenze), attraversamenti di centri abitati devono essere evitati o ridotti al minimo e, comunque se ineliminabili, devono essere opportunamente mitigati o compensati.

Rifiuti - Questo aspetto viene trattato nel quadro progettuale in un apposito capitolo la cui trattazione risulta sufficiente. Sorge però in merito una perplessità in quanto, mentre a pag. 347 viene proposto un diagramma per rappresentare la composizione dei rifiuti prodotti, dal quale gli RSU risulterebbero pari al 25% del totale annuale, in un’altra parte della trattazione si afferma invece che “gli RSU sono pari al 6% della produzione annuale prevista. Vista la notevole disparità dei due risultati si richiede un approfondimento in merito con l’individuazione di una previsione complessiva univoca.

Qualità dell’aria - La documentazione presentata descrive la situazione della qualità dell’aria nella zona dell’intervento limitatamente ai comuni di Albiano di Ivrea e Vestignè senza rilevare che i comuni confinanti di Ivrea, Bollengo e Strambino sono stati assegnati alla “Zona di Piano” dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria e che anche in tali comuni devono essere attuati gli interventi per il miglioramento progressivo dell’aria.

In particolare negli elaborati è necessario che venga tenuto in conto che la stazione di rilevamento della qualità dell’aria di Ivrea ha registrato negli ultimi anni valori della media annuale superiori ai limiti per il biossido di azoto e i PM10. Sull’intera area di riferimento dovranno essere pertanto valutate le ricadute dovute alle emissioni del Parco Tematico e dei Centri Commerciali e definiti eventualmente gli opportuni mitigatori.

Non si ritiene corretto il confronto delle ricadute stimate con i limiti stabiliti dal DM n. 60 del 2 aprile 2002 e si richiede l’effettuazione del confronto sommando i contributi stimati alla situazione della qualità dell’aria ante operam. Nel progetto preliminare esaminato non vengono quantificate le emissioni dovute alle centrali a biomasse, che saranno in funzione nel caso di normale operatività della centrale termica, se non con un riferimento al DPCM 8 marzo 2002. Non si condivide inoltre quanto affermato in merito al funzionamento delle caldaie a metano che in progetto viene considerato più cautelativo rispetto al funzionamento a biomasse, sia per quanto riguarda le emissioni di polveri che di ossidi di azoto. Le emissioni della centrale di cogenerazione e delle caldaie dovranno essere congruenti con le migliori tecnologie disponibili per tali tipologie impiantistiche (bruciatori a basso Nox o sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto) e nella loro realizzazione dovranno essere rispettate le condizioni progettuali e gestionali riportate nell’emanando “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”. Nel progetto preliminare presentato mancano valutazioni sulle emissioni dovute alle fasi di cantiere.

Impatto acustico - Come esplicitato al paragrafo 4.7.1 del progetto, la documentazione presenta un’analisi preliminare di supporto per l’elaborazione della documentazione di impatto acustico relativa all’insediamento in oggetto. Tale documentazione fornisce valutazioni previsionali sul rumore generato nelle fasi di realizzazione e di esercizio dalle numerose attività che faranno parte dell’insediamento, nonché del traffico da esse richiamato. Essa evidenzia inoltre i recettori presenti e propone in linea di massima i possibili interventi di mitigazione da adottare al fine di pervenire al rispetto dei vigenti valori limite in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo. Dall’analisi presentata non sembrano emergere situazioni di criticità gravi o non mitigabili, pertanto, fatte salve le eventuali osservazioni tecniche di ARPA Piemonte, si ritiene di porre quale condizione che in sede di progettazione definitiva sia redatta la relazione previsionale di impatto acustico, predisposta in conformità ai criteri regionali emanati con D.G.R. n. 9 - 11616 del 2.2. 2004, da cui emergano in particolare le soluzioni di mitigazione previste e i monitoraggi da effettuarsi nelle fasi di realizzazione e di esercizio.

Sulla base di quanto premesso, pur considerando che nel complesso la documentazione presentata risulta ampia e ben impostata, in conclusione si ritiene che l’istruttoria svolta abbia chiaramente evidenziato che una progettazione a livello preliminare non riesce a fornire il sufficiente approfondimento su tutti gli elementi necessari ai fini di una compiuta espressione sulla compatibilità ambientale di un progetto così ampio e articolato. Tenendo conto delle peculiarità e della diversa natura delle opere in progetto, delle criticità ambientali presenti nell’area interessata dalla localizzazione, della vastità dell’area stessa, dell’esigenza che le componenti ambientali siano indagate a fondo ai fini della definizione progettuale di efficaci interventi di mitigazione e di compensazione (per gli impatti non mitigabili) si ritiene pertanto necessario rinviare il progetto alla Fase di Valutazione ex art. 12 della l.r.n. 40/98".

- Direzione regionale Opere Pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino nota prot. n. 562/25.3 del 8.01.2007 in cui si rileva che “il presente Settore è competente ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. ad esprimere parere sui corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle Acque Pubbliche ovvero aventi sedime demaniale con rilascio di relativa autorizzazione idraulica, nonché, ai sensi della L.R. 18/84, sui progetti di opere igienico sanitarie (acquedotti, fognature, impianti di depurazione e potabilizzazíone). Tale ultima competenza dovrebbe comunque in futuro essere trasferita all’Autorità d’Ambito, a seguito della sua definitiva organizzazione funzionale.

II Settore scrivente è inoltre competente al rilascio di concessione relativa alla occupazione di sedimi demaniali ai sensi della L.R. 12/2004 e del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004, nonché al rilascio di nulla osta idraulico per attraversamenti di canali irrigui di proprietà regionale ai sensi del R.D. 368/1904. Si evidenzia che a questo Settore era già stato chiesto un parere, formulato con nota in data 03.02.2003, in sede di istruttoria preliminare alla approvazione regionale della Variante al PRGC di Albiano d’Ivrea che individuava l’area di Millennium (ora Mediapolis) da destinarsi principalmente a servizi commerciali.

In tale ambito questo Settore provvedeva per quanto di competenza e sul solo reticolo idrografico minore ( Roggia dei Cugnoni) a valutare il dissesto areale esistente e gli eventuali interventi, necessari alla mitigazione dei livelli di pericolosità nell’area. L’area di Mediapolis, esistente a valle del sottopasso del Naviglio di Ivrea da parte della Roggia dei Cugnoni in adiacenza all’autostrada Ivrea-Santhià è un’area di laminazione naturale dello stesso corso d’acqua ed è anche interessata da esondazioni causate da parte del Fiume Dora Baltea nel corso di eventi alluvionali importanti come quello dell’autunno 2000. L’area in argomento, come confermato dalla Direzione Regionale Difesa Suolo, ricade in fascia fluviale C secondo quanto individuato dal Piano Fasce Fluviali del PAI Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume PO).

Questo Settore riducendo pertanto l’espressione del parere all’esame del solo reticolo idrografico minore richiedeva in sede di approvazione della Variante al PRGC, integrazioni alla documentazione tecnica presentata e concludeva il proprio lavoro individuando il sottopasso del Naviglio di lvrea quale bocca tarata o che permetteva il transito di una portata massima di 35 mc/sec relativamente ad una portata duecentennale. Per il tratto della.Roggia dei Cugnoni, a valle del Naviglio di Ivrea, erano richieste rilevanti opere di sistemazione idraulica tali da permettere il convogliamento della portata sopraindicata ( la sezione di deflusso della Roggia esistente era oltremodo insufficiente). Si prendeva inoltre atto della proposta di realizzare, con innesco immediatamente a monte e con tracciato ad ovest dell’area Mediapolis, un canale scolmatore con l’esecuzione di un nuovo attraversamento dell’autostrada per Santhià, e con l’immissione delle acque nel canale previsto a valle in prossimità dell’argine a difesa della Frazione Tina. Da quanto emerso nella citata prima conferenza dei servizi, e da quanto desunto dagli elaborati progettuali forniti successivamente, si è avuto modo di individuare gli interventi previsti per i quali è necessario il rilascio del parere di questo settore. Gli interventi consistono principalmente in:

1. sistemazione idraulica della Roggia dei Cugnoni, demaniale comprensiva del canale scolmatore;

2. realizzazione di nuovo pozzo in prossimità della esistente area pozzi dell’acquedotto comunale di Albiano d’Ivrea ed esecuzione di condotta di distribuzione fino all’area di Mediapolis;

3. realizzazione di impianto di depurazione ad aerazione estesa (fanghi attivi) da realizzarsi all’interno dell’area di Mediapolis;

4. attraversamento del Naviglio di Ivrea relativo alla realizzazione di nuova bretella della strada provinciale di collegamento tra Ivrea, Albiano d’Ivrea ed Azeglio.

Per quanto riguarda il punto 2 si evidenzia quanto segue:

al momento non si rilevano particolari perplessità salvo la necessità in sede di progettazione definitiva, di indagini idrogeologiche e di valutazioni tecniche per verificare che non sussistano interferenze (cono di depressione) con i pozzi esistenti che forniscono l’acqua potabile al Comune di Albiano di Ivrea. Altre particolarità tecniche, in conformità alle norme vigenti, dovranno essere osservate per la realizzazione delle condotte di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile ( profondità della posa delle condotte, interferenza con altri servizi, ecc.).

Per quanto riguarda il punto 3 si evidenzia quanto segue:

si è riscontrato che l’impianto di depurazione risulterebbe di proprietà privata ed è previsto all’interno dell’area di Mediapolis per cui questo Settore non risulterebbe competente alla espressione del parere ai sensi della l.r. 18/84 s.m.i..

Si rileva comunque la necessità di conservare idonee fasce di rispetto anche in relazione alla emissione eventuali di odori molesti su cui comunque si dovrà esprimere l’ARPA e la USL competenti per territorio. Per quanto riguarda lo scarico degli effluenti, se previsti, nel sedime demaniale del corso d’acqua, dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Settore ai sensi del R.D. 523/1904 e ai sensi della l.r. n. 12/2004 e del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 per il rilascio della relativa concessione.

Per quanto riguarda il punto 4 si evidenzia quanto segue: dovrà essere presentata preventivamente a questo settore e in sede di progettazione definitiva domanda da parte della Provincia di Torino, finalizzata ad ottenere il nulla osta idraulico, per la realizzazione di un nuovo ponte sul Naviglio di Ivrea, di proprietà regionale.

Per quanto riguarda il punto n. 1 si evidenzia invece quanto segue: il dissesto areale analizzato per la Roggia dei Cugnoni, ricalca quanto già individuato in sede di approvazione della Variante al PRGC. Sono stati infatti individuati i fenomeni esondativi esistenti e quelli potenziali e residui a seguito delle realizzazioni degli interventi di sistemazione idraulica. La Roggia dei Cugnoni, prende origine dalla Serra di Ivrea ed è quindi caratterizzata da un chiaro bacino imbrifero. Pur non essendo iscritta nell’Elenco delle Acque Pubbliche, risulta caratterizzata da sedime demaniale, rilevabile nelle planimetrie catastali e quindi qualsiasi intervento nell’alveo è soggetto alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e quindi al preventivo parere idraulico di questo Settore. Nel tratto della Roggia dei Cugnoni, compreso tra il sottopasso del Naviglio di Ivrea e l’area di Mediapolis, sono previsti interventi di sistemazione idraulica, con ricalibratura e riprofilatura dell’alveo che sarebbe pertanto in grado di convogliare le portate eccezionali, riconducibili ad un tempo di ritorno di duecento anni, così come consentito dalla sezione del citato sottopasso e valutate in 35 mc/sec. Si evidenzia che i calcoli idraulici relativi all’area del Parco a Tema sono stati eseguiti specificatamente sulla base di tale portata e dovrebbero essere rivisti in futuro in caso di eventuale ampliamento della sezione del sottopasso. La sezione di deflusso prevista riprende quella trapezoidale con sponde e fondo alveo inerbiti. E’ previsto per alcuni tratti l’utilizzo di materassi tipo Reno, sempre inerbiti e con platea fondo di massi ciclopici collocati a secco. A differenza però di quanto previsto in sede di approvazione della variante al PRGC su cui questo settore aveva espresso parere con nota 03.02.2003, il progetto preliminare prevede ora la realizzazione di una deviazione completa della Roggia dei Cugnoni immediatamente a monte dell’area Mediapolis e l’interramento e l’occupazione con infrastrutture ed edifici dell’esistente alveo a sedime demaniale. Il nuovo alveo della Roggia dei Cugnoni con adeguata sezione di deflusso si svilupperebbe quindi in quello che era stato previsto precedentemente come tracciato del canale scolmatore fino all’Autostrada Ivrea-Santhià. In tale sito sarebbe prevista ora la realizzazione di un manufatto sfioratore, di un nuovo ponte in corrispondenza dell’Autostrada e a monte della stessa infratruttura viaria, la formazione di un nuovo canale della Roggia, idoneo al convogliamento di una portata di magra die 2 mc/sec, che si ricongiungerebbe al vecchio alveo in corrispondenza dell’attraversamento autostradale esistente. La portata eccedente a quella smaltibile dall’attraversamento esistente lungo l’autostrada sarebbe convogliata quindi nel nuovo canale scolmatore che prevede la costruzione di un nuovo ponte autostradale e che si raccorderà al canale, di cui è previsto anche l’ampliamento, - esistente al piede dell’argine a difesa delira Frazione Tina dei Comune dì Vestignè con scarico nel fiume Dora Baltea.

Da quanto sopraindicato emerge che la soluzione proposta si discosta nettamente da quella concordata in sede di approvazione della Variante, al PRGC in data 2003; e che inoltre non é stata attivata alcuna procedura atta ad ottenere la disponibilità temporanea o definitiva del sedime demaniale della Roggia. Si ritiene a parere di questo settore che per la ridelimitazione con sdemanializzazione di un alveo demaniale, debbano essere osservate precise procedure già esplicitate dalla Deliberazione della Giunta Regionale in data 25 marzo 2003 n. 77/8829. Tale Deliberazione recepisce quanto definito nella Conferenza Stato - Regioni della seduta del 20.06.2002 dove si è convenuto che i provvedimenti di sdemanalizzazione delle aree appartenenti al demanio idrico possono essere assunti dallo Stato a seguito di parere favorevole della Regione interessata.

Non risulta al momento essere stata presentata né all’Agenzia del Demanio né alla Regione Piemonte alcuna domanda di sdemanializzazione.

Resta comunque inteso che ogni occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale potrà avvenire solo a seguito di regolare concessione ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004 dietro pagamento di canone alla Regione Piemonte; tale canone, stabilito sulla base delle tariffe in vigore, sarà adeguato alla prima scadenza, in relazione al valore degli immobili nel frattempo realizzati, da intendersi gratuitamente acquisiti al demanio dello Stato.

In conclusione si rileva che il progetto presentato non risponde a quanto approvato in precedenza dal punto di vista idraulico in sede di variante al PRGC (Piano Particolareggiato) e presuppone una disponibilità di area demaniale a tutt’oggi non richiesta né concessa.

Per quanto sopraindicato, pur prendendo atto delle opere di miglioria del regime idraulico previste per il reticolo idrografico minore (Roggia dei Cugnoni) così come si evince dagli elaborati PR-A1-00 e PR-A2-00 allegati alla documentazione, si evidenzia la necessità che, allo stato attuale, sia conservato l’alveo demaniale attivo attualmente esistente e che il canale scolmatore sia previsto con imbocco a monte dell’area di Mediapolis secondo le previsioni già approvate in sede di Variante al PRGC.

Si evidenzia infine che permane il rischio di esondazione dell’area di Mediapolis da parte dei Fiume Dora Baltea ( fascia C ), anche con tempi di ritorno Tr 200 e che i citati elaborati di analisi idraulica PR A1-00 e PR A2-00 non rílevano variazioni significative delle aree esondabili a monte della strada provinciale di nuova costruzione sul lato nord del parco; si fa presente a tal proposito che il rilevato della strada, per quanto ridotto, è elemento di discontinuità plano-altimetrica e che parte dell’area occupata dal “Parco a tema funzionale” (siti sensibili) non viene più ad essere interessata dalle esondazioni con conseguente limitazione delle superfici di laminazione.".

- Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Torino nota prot. n. 4/19.11 del 08.01.2007 in cui si rileva che “l’attuazione dell’iniziativa ”Mediapolis", si inquadra nel complesso di azioni conseguenti alla definitiva approvazione con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica n. 1067 del 31.5.1999, del Patto Territoriale del Canavese sottoscritto dall’Amministrazione Comunale di Albiano e ne costituisce l’elemento centrale. L’adozione da parte degli Enti Locali di tale strumento di concertazione e promozione dello sviluppo territoriale, risale al 21 marzo 1997 (delibera CIPE), quando per iniziativa della Città di Ivrea sono state avviate le procedure di definizione del Patto Territoriale del Canavese, che aveva nel binomio “comunicazione-innovazione” il tema conduttore dei progetti proposti.

L’iniziativa ha prodotto l’adesione di numerose amministrazioni locali, dell’amministrazione provinciale individuata quale soggetto responsabile, delle principali forze economico sociali locali nonché di alcuni soggetti di interesse strategico operanti a livello regionale. La Regione Piemonte ha espresso parere favorevole sul Patto con proprio atto deliberativo del Maggio 1999, impegnando risorse proprie a sostegno degli investimenti infrastrutturali pubblici previsti nel programma degli interventi.

Nel 1998 la società Mediapolis SpA ha presentato domanda di agevolazione per il progetto “Millenium Canavese” ed insieme ad altre 119 società è stata ammessa al finanziamento. Si segnala infine che l’Amministrazione Regionale, tenuto conto della complessità e della tempistica dell’intervento, delle connessioni dello stesso con il Patto Territoriale nonché delle aspettative dei Comuni interessati dall’iniziativa, ha promosso un protocollo sperimentale d’intesa con il fine di coordinare le procedure e gli atti in capo ai diversi soggetti attuatori che concorrono alla valutazione ed all’attuazione del progetto Mediapolis. II 19 aprile 2002 il documento “Protocollo sperimentale d’intesa: Patto territoriale del Canavese - progetto Millenium Canavese, per il coordinamento delle procedure autorizzative e la valutazione delle possibilità di utilizzo di mezzi di comunicazione non convenzionali ai fini della promozione nazionale ed internazionale del territorio Piemontese”, è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, dall’Amministrazione Provinciale, dai Sindaci di Ivrea ed Albiano, dal responsabile del Patto Territoriale nonché dai rappresentanti dei vari Enti e soggetti privati interessati all’iniziativa.

In tale quadro decisionale il progetto Mediapolis costituiva il risultato della concertazione fra i vari enti territorialmente competenti, sia pubblici che privati ed in tale contesto il Piano Particolareggiato relativo all’area “NCD Guadalungo” e la contestuale variante n. 3 allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente venivano approvati dalla Regione con D.G.R. 12-09723 del 26.06.2003.

L’A.C. ha inteso procedere, successivamente, alla predisposizione della Variante Parziale n. 1 per adeguare lo strumento urbanistico generale alla configurazione delle opere di infrastrutturazione previste come richiamato dal protocollo d’intesa recentemente sottoscritto dagli Enti Territorialmente competenti.

L’intervento previsto risulta tuttavia non pienamente conforme rispetto allo strumento urbanistico vigente. Appare pertanto necessario, in assenza di conformità urbanistica, che il comune proceda alla adozione di specifica variante allo strumento urbanistico vigente, al fine di individuare cartograficamente le previsioni relative alla nuova viabilità di area vasta e alle infrastrutture complementari (elettrodotto e nuovo acquedotto per acqua potabile).

Prendendo atto che il presente parere si riferisce alla sola valutazione degli impatti potenziali ai fini della verifica di VIA e che esso è finalizzato a valutare la possibile esclusione del progetto dalla fase di valutazione d’impatto ambientale, si ritiene opportuno segnalare alcune problematiche legate alla classificazione dell’area ai sensi della Circolare 7 LAP.

L’area interessata dalla previsione era stata inserita in classe IIla1 (Cfr. Carta di Sintesi con prot. n. 4331 del 06.09.02 del Comune di Albiano), propria degli ambiti inedificati (Circolare 7/LAP); successivamente, recependo le considerazioni del Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico-Area di Torino, di cui alla nota n. 6893/20.04, in relazione alle previsioni della programmazione regionale, l’area è stata inserita in classe IlIb mp (Millenium Park), riconducendo “L’insediamento previsto alla fattispecie di cui all’art. 31 della l.r. n. 56/77 s.m.i.” con la condizione che “ la realizzazione dei previsti interventi di edificazione dovrà comportare la sistemazione idraulica della Roggia dei Cugnoni, con i relativi attraversamenti, e l’adozione di soluzioni tese a mitigare la pericolosità legata alla Dora Baltea...”.

La Variante n. 3 al P.R.G. che veniva approvata contestualmente al Piano Particolareggiato Aree NCD Guadolungo, con D.G.R. 12-09723 in data 26.06.2003, inseriva pertanto gli ambiti di intervento in classe di rischio “Illb mp ambito Millenium Park”.

La successiva Variante parziale n. 1 approvata dal Comune con D.C. n. 22 del 13.04.2006 individua l’ambito oggetto di intervento, nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica”, all’interno della classe “IIla1" ai sensi della Circolare 7LAP/96; pertanto, ai fini del perseguimento della compatibilità urbanistica delle opere in progetto anche alla luce delle Aree NIT (Aree per nuove infrastrutture tecniche e sistemazioni idrauliche) introdotte con la Variante parziale, nella successiva fase autorizzativa, dovrà essere richiesto specifico parere all’ARPA ed alla Direzione Regionale 25 - OOPP per gli aspetti idrogeologici, nonché alla Direzione Suolo per le problematiche di natura idraulica.

Si precisa infine che non competono a questo Settore Urbanistico Territoriale né gli aspetti procedurali né quelli tecnico edilizi, per i quali si rimanda pertanto alle conclusioni del Responsabile del procedimento."

- Direzione Commercio Artigianato - Settore Programmazione e Interventi dei settori commerciali nota prot. n. 175/17.1 del 08.01.2007 da cui si rileva che:

* “i tre centri commerciali sequenziali previsti all’interno dell’insediamento polifunzionale in progetto dovranno risultare, come già peraltro previsto nel progetto preliminare, separati da viabilità pubblica ai sensi dell’art. 51, comma 1 lettera b) della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

* l’insediamento commerciale risulta in una localizzazione commerciale extraurbana non addensata L3 riconosciuta, nel rispetto dei criteri e dei parametri e delle norme di cui agli artt. 13 e 14 della deliberazione consiliare regionale, in fase di approvazione della variante n. 3 al PRG del Comune di Albiano d’Ivrea con D.G.R. n. 12-9723 del 26.06.2003;

* secondo il disposto dell’art. 15 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. sono state rilasciate dal Comune di Albiano in data 3.10.2005 le autorizzazioni commerciali n. 1, 2 e 3 nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 dello stesso articolo, secondo quanto indicato nelle Deliberazioni della Conferenza dei Servizi prott. nn. 12776/17.1, 12777/17.1 e 12778/17.1 del 14.09.2006 e nelle note a firma del Settore scrivente prot. n. 13482/17.1 del 29.09.2005 e prot. n. 132828/17.1 del 6.10.2005;

* le superfici di vendita indicate nel progetto in esame risultano conformi a quanto autorizzato dal Comune di Albiano d’Ivrea nel rispetto della compatibilità territoriale dello sviluppo prevista dall’art. 17 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

* la destinazione d’uso dell’area di intervento risulta conforme a quanto previsto dall’art. 24 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999;

* ai sensi dell’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, il fabbisogno totale minimo di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive sopra descritte ed autorizzate, calcolato secondo i parametri indicati in tabella, risulta essere pari a:

- n. 654 posti auto per complessivi mq. 17.004 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 1"

- n. 1005 posti auto per complessivi mq. 26.130 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 2"

- n. 827 posti auto per complessivi mq. 21.502 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 3"

e la sua osservanza, così come specificato nello stesso articolo, è obbligatoria, ovvero si deve intendere come un fabbisogno minimo inderogabile rispetto al quale qualsiasi diminuzione, anche realizzata in tempi successivi, comporta una proporzionale riduzione della superficie di vendita autorizzata, e pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta alla piena osservanza e vigilanza;

* ai sensi dell’art. 21, comma 2, della L.R. n. 56/77 s.m.i., per le attività commerciali al dettaglio di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 114/98, con superficie di vendita superiore a mq. 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti all’art. 25 degli indirizzi e dei criteri previsti all’art. 3 della L.R. n. 28/99 in attuazione del D.Lgs. n. 114/98 (D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.), applicando il maggiore tra quelli previsti dallo stesso art. 21 al numero 3) del primo comma e al comma 2;

* il sopraindicato fabbisogno di posti a parcheggio e di superficie, in funzione della superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali ed ai fini del rilascio dei permessi di costruire ed, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003, lo standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50% del suddetto totale di posti a parcheggio e conseguente superficie, corrispondente a:

o n. 327 posti auto per mq. 8.502, afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 1"

o n. 502 posti auto per mq. 13.065 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 2"

o n. 413 posti auto per mq. 21.502 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 3"

fatto salvo il rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3);

* la dotazione obbligatoria di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali di cui all’art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i. deve essere pari al 100% della superficie lorda di pavimento complessiva di ciascun centro commerciale e la dotazione minima obbligatoria di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita nella misura non inferiore al 50% della menzionata dotazione, pertanto, non dovrà mai essere inferiore a:

- mq. 11.500 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 1"

- mq. 12.250 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 2"

- mq. 7.750 afferenti il centro commerciale sequenziale “comparto 3";

* ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 25 la quota di posti parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell’articolo 21, primo e secondo comma della l.r. n. 56/77 s.m.i. ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i. è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come modificato dall’articolo 2 della legge 24 marzo 1989 , n. 122 ed è calcolata in relazione al volume dei fabbricati commerciali.

* secondo quanto contenuto nel progetto preliminare trasmesso, la superficie destinata a parcheggio è complessivamente pari a n. 6.500 posti auto corrispondente a mq. 163.000 di cui n. 2.734 posti auto pari a mq. 71.096 destinati a parcheggi pubblici e n. 3.536 posti auto pari a mq. 91.952 destinati a parcheggi privati, afferente l’intero intervento polifunzionale in progetto, ma poiché non viene indicato quali di questi siano afferenti i tre centri commerciali in esame, la verifica puntuale del rispetto di quanto sopra precisato sarà eseguita nel corso del procedimento, a cura del Settore scrivente, sul progetto municipale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione regionale preventiva ai permessi di costruire ex art. 26 commi 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

* in relazione ai contenuti specifici dell’art. 26 comma 10 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e dell’art. 26 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i., le soluzioni progettuali viabilistiche previste nel progetto preliminare sono conformi a quelle esaminate in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ex D.Lgs. n. 114/98 e l.r. n. 28/99. Risultano inoltre recepite le prescrizioni di cui al punto 4 del dispositivo delle Deliberazioni del 14.09.2005 e sopra richiamate. Si ribadisce infine la raccomandazione che sia valutata la necessità di portare a tre corsie le tratte autostradali a monte e a valle del casello di Albiano, in accordo con soc. ATIVA, Provincia di Torino e Comune di Albiano, eventualmente anche in seguito a monitoraggio di strutture commerciali attivate;

* ai sensi dell’art. 27 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e limitatamente agli impatti ambientali e territoriali connessi alla realizzazione ed attivazione dei centri commerciali non si ravvede la necessità di integrazioni progettuali o prescrizioni al progetto.

* Poiché tutte e tre le strutture commerciali risultano con una superficie lorda di pavimento superiore a 4000 mq. è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica regionale ai sensi dell’art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i. preliminare al rilascio dei permessi di costruire, il cui rilascio sarà subordinato alla verifica del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel dispositivo delle tre deliberazioni della Conferenza dei Servizi 14 settembre 2005 (prott. nn. 12776/17.1, 12777/17.1 e 12778/17.1).

* Sulla base degli atti trasmessi e delle autorizzazioni commerciali rilasciate la realizzazione dei tre centri commerciali all’interno dell’insediamento polifunzionale risulta compatibile con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di commercio e precisamente risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. n. 114/98, dalla l.r. n. 28/99 e dalla D.C.R. n. 563-13413 del 29.10.1999 e s.m.i.

Il rilascio dei permessi di costruire da parte del comune di Albiano d’Ivrea dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli del presente parere di competenza e dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 26 commi 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i., che dovrà essere acquisita preventivamente al rilascio dei permessi di costruire, e compete allo stesso Comune l’accertamento del rispetto delle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, del Regolamento Igienico Edilizio, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., le norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 n. 236 s.m.i. , nonché di ogni altra determinazione della Conferenza dei Servizi definitiva di cui all’oggetto della presente.

Si richiede a tal fine di riportare integralmente nel provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo in capo alla Provincia di Torino relativo all’opera in oggetto quanto segue:

* l’apertura dei tre centri commerciali è subordinata all’attivazione del parco a tema ed alla realizzazione e relativa utilizzabilità:

* di tutte le opere viarie indicate in progetto e nel Piano Particolareggiato approvato con DGR n. 12-9723 del 26.6.2003

* di un collegamento tra la rotatoria in progetto sulla SP 80 e la SP 79, mediante una strada ad una corsia per ciascun senso di marcia, come prevista dal PRGC di Albiano d’Ivrea

* della previsione di corsie di accesso e uscita dalle aree di carico-scarico completamente indipendenti dai parcheggi della clientela, come prescritto dal Piano Particolareggiato. Nel caso siano parallele alla viabilità interna dei parcheggi dovranno essere separate da cordolature e riservate ai mezzi pesanti

* il casello autostradale di Albiano sia dimensionato per garantire una capacità di 2300 veicoli/ora per ciascuna direzione; la relativa progettazione dovrà essere sottoposta ad approvazione della Soc. Ativa

* che sia prevista la separazione di viabilità pubblica, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. B) della LR 56/77, tra i centri commerciali autorizzandi, nella stessa localizzazione L3;

* che siano quantificate e reperite le aree necessarie a soddisfare la richiesta di superfici da adibire a parcheggio privato ai sensi della L. 122/89

* si raccomanda infine di valutare la necessità di portare a tre corsie le tratte autostradali a monte e a valle del casello di Albiano, in accordo con soc. Ativa, Provincia di Torino e Comune di Albiano, eventualmente anche in seguito a monitoraggio di strutture commerciali attivate.

Limitatamente agli impatti ambientali e territoriali connessi alla realizzazione ed attivazione dei centri commerciali non si ravvede la necessità di integrazioni progettuali o prescrizioni al progetto. Pertanto, per quanto riguarda gli aspetti e gli impatti ambientali connessi all’intero Parco a tema (compatibilità con piani e programmi, movimento terra e cantiere, gestione idraulica-idrologica e minimizzazione dei consumi idrici, viabilità, impatto atmosferico, risparmio energetico, inquinamento acustico), si rimanda alle considerazioni ed alla volontà che sarà espressa dal responsabile del procedimento, cioè la Provincia di Torino.".

- Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - nota prot. n. 191/26.02 del 09.01.2007 in cui si osserva che: “il previsto insediamento genera un elevato livello di traffico costituendo un elemento di attenzione, sia per gli effetti indotti sull’assetto della viabilità, sia per i potenziali impatti negativi per quanto attiene la qualità dell’aria e del rumore.

I dati di traffico riportati dalla Società proponente - relativi al raccordo autostradale A4-A5 e al raccordo previsto tra le Strade Provinciali n. 78, 80 e 79 - confermano quanto sopra. In particolar modo sono previsti TGM totali superiori a 20.100 e 27.200 veicoli/giorno rispettivamente sui tratti autostradali Albiano-Pavone e Albiano-Santhià e TGM complessivi superiori a 5.100 e 1.400 veicoli/giorno sulla viabilità in progetto rispettivamente nel tratto SP78-SP80 e tratto SP80-SP79.

Le suddette verifiche di traffico hanno condotto la Società proponente alla determinazione di relazione al carico di traffico previsto.

In particolare alcuni importanti interventi di potenziamento delle infrastrutture viarie:

1. potenziamento del casello Autostradale di Albiano, attraverso:

* l’allargamento e l’adeguamento delle piste 1,2,3,4 di accelerazione e decelerazione del raccordo autostradale A4-A5;

* allargamento della pista 5 in rilevato;

* l’allargamento del sovrappasso;

* l’allargamento del piazzale e l’adeguamento delle porte del casello;

* la costruzione del raccordo alla SP 80 (Albiano-Caravino);

* la costruzione delle piste n. 5 e 6;

* il prolungamento della pensilina ed il rifacimento dei rostri;

* l’adeguamento degli impianti;

2. la realizzazione di un raccordo tra le strade provinciali n. 78 (Ivrea-Vestignè), n. 80 (Albiano-Caravino) e n. 79 (Albiano-Azeglio), con relative rotatorie di allacciamento e dimensionato in relazione al carico di traffico previsto,

La documentazione allegata al progetto non permette di verificare puntualmente quanto proposto nei punti precedenti con particolare riferimento ai livelli di servizio (LOS) che si verrebbero ad avere sulle infrastrutture interessate.

In particolare occorre verificare con la Società concessionaria l’ipotesi di potenziamento del casello di Albiano tenendo conto dei flussi in entrata ed uscita nelle singole direzioni e delle condizioni di sicurezza dello svincolo, con particolare riferimento alla eventuale formazione di code in uscita sull’autostrada.

Per quanto sopra riportato, a parere del Settore scrivente sono necessari ulteriori approfondimenti sia dal punto di vista della funzionalità trasportistica, sia dal punto di vista della sicurezza delle soluzioni prospettate, per cui si ritiene che il progetto proposto debba essere assoggettato alla procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. n. 40/1998".

* Arpa Piemonte nota prot. n. 3175/SC 06 del 09/01/2007 in cui si rileva che: “L’analisi dei principali impatti potenziali che si possono determinare con la realizzazione del progetto sono correlabili alla complessità del progetto stesso e alla pluralità di tipologie di intervento previsti.

La complessità dell’intervento determina la realizzazione di opere ritenute fondamentali alla funzionalità dell’intervento , che escono ben oltre l’area d’intervento. Sono infatti necessari nuove infrastrutture viarie e nuove infrastrutture di rete quali il gasdotto, elettrodotto, acquedotto.

Quadro programmatico - A livello di quadro programmatico si evidenzia che il progetto, così come descritto nel progetto preliminare e negli elaborati tecnici allegati al S.I.A., non riporta le motivazioni relative alla localizzazione dell’intervento nell’area di Albiano. Viene accennato che in passato è stato valutato il sito di Pavone di Ivrea e vi sono alcune considerazione in merito alla incompatibilità dovuta alla congestione del traffico presso le aree limitrofe. Non esiste una vera valutazione comparata delle alternative.

La valutazione delle alternative di localizzazione riportate nello studio non appare supportata da adeguati studi in termini di scelte comparative di localizzazione, tipologia realizzativa e dimensionale, analisi costi - benefici e compatibilità ambientale dei siti individuati.

Oltre ad un problema di macrolocalizzazione del sito si evidenzia una carenza informativa relativa alle scelte di microlocalizzazione delle strutture all’interno dell’area di progetto, quali ad esempio la localizzazione dell’area tecnica, l’area destinata all’impianto di depurazione e l’area individuata per la realizzazione degli invasi.

Quadro ambientale - Oltre alle indicazioni di quadro programmatico riportate in precedenza, il progetto presenta alcuni criticità dovute a carenza di informazioni sia progettuali che ambientali sulle quali individuare e valutare i possibili effetti dovuti sia alla fase di cantiere sia alla fase di esercizio del parco tematico, nonché difficoltà nel valutare se le misure che si intendono adottare per minimizzare gli impatti potenziali sul territorio circostante siano sufficienti.

Si ritengono prioritari prioritarie le seguenti linee di impatto:

* interferenza con la componente suolo e sottosuolo e aspetti geologico-idrogeologici

* gestione delle acque

* interferenze con ecosistema e paesaggio.

* Valutazione di impatto acustico previsionale sia per la fase cantiere che per la fase di esercizio

Assetto idrogeologico - L’area di intervento risulta molto sensibile per la componente suolo - sottosuolo. Particolarmente sensibile risulta il previsto riposizionamento della roggia dei Cugnoni e la compatibilità dell’intervento con la falda freatica locale.

La “Variante strutturale specifica n. 3 al PRGC vigente - Piano Particolareggiato Aree NC Guadolungo” prevedeva la conservazione del tracciato attuale della Roggia dei Cugnoni all’interno del Parco e la commistione delle acque della Roggia con quelle dei bacini lacustri artificialmente creati all’interno del parco.

Tale ipotesi progettuale è stata oggetto di approvazione da parte di ARPA e Regione Piemonte.

Tuttavia, successivamente, il team progettuale di Mediapolis ha elaborato una nuova ipotesi progettuale ritenuta “migliorativa” che prevede un nuovo tracciato della Roggia e l’utilizzo del vecchio sedime demaniale come area per il parco indoor.

Le misure freatimetriche effettuate si riferiscono ad un arco temporale piuttosto ristretto di circa 9 mesi (fine aprile 2000 e 16 gennaio 2001).

La tabella presentata contenente le misure di soggiacenza non è corredata da informazioni circa il posizionamento dei tre piezometri indagati, la quota assoluta della testa pozzo e la quota assoluta della falda.

Per l’elaborazione della carta freatimetrica di cui alla Tav. 4.1/3 non sono stati indicati i dati utilizzati e la data di acquisizione dei livelli freatimetrici.

Dalla comparazione della freatimetria fornita con le sezioni relative al nuovo tracciato della Roggia dei Cugnoni, risulterebbe che il fondo del corso d’acqua si colloca in prevalenza al di sotto del livello di falda.

Per quanto riguarda la realizzazione degli edificati non viene indicato nel progetto come si intende rendere disponibili le volumetrie di invaso previste tra il piano campagna e la prima soletta degli edificati. Infatti il progetto prevede che tutti gli edifici previsti nella realizzazione del complesso di Mediapolis saranno costruiti a partire da una quota di estradosso del primo solaio pari a 224 m s.l.m. e quindi rilevati rispetto all’attuale piano campagna. Non sono indicate le linee di deflusso delle acque in caso di eventi alluvionali catastrofici e i sistemi di gestione delle aree di invaso coperte dagli edificati. Si ricorda che l’area edificata copre una superficie pari a circa 134.000 m2 di terreno.

Gestione delle acque - Si tratta di un intervento di tutto rilevo circa 60 ettari totali di cui 22 destinati a parcheggi. Prevista la formazione di un lago di 21.000 m3.

Sussistono alcune incongruenze tra quanto decritto nel documento dal titolo “C - Studio di prefattibilità ambientale” e gli altri elaborati progettuali.

In particolare nel primo viene indicato un processo di depurazione che utilizza un finissaggio ottenuto, mediante un sistema naturale che utilizza vassoi assorbenti, laghetti di riossigenazione, ecc.

Nel quadro progettuale tale stadio di depurazione è stato sostituito da un trattamento con carboni attivi.

Dal punto di vista della linea di processo l’impianto pare correttamente concepito e dimensionato.

Non pare che siano state considerate nel SIA le problematiche dovute all’emissione di odori molesti le quali, considerata la potenzialità impianto, circa 3900 ab.eq. potrebbero essere potenzialmente rilevanti sia per i ricettori esterni, ma ancor più per quelli interni al sito (es. Hotel).

Non è stata considerata la possibilità di convogliare tutto o parte dei liquami prodotti nell’esistente impianto intercomunale di Ivrea Est presso cui sono convogliati gli scarichi dell’abitato di Albiano d’Ivrea.

Nello schema a blocchi della gestione di cui alla tavola 3.6.1/8 viene altresì indicato un trattamento chimico-fisico delle acque ad uso industriale di cui non viene riportato alcun dettaglio.

Relativamente al riutilizzo delle acque ai fini irrigui è necessario innanzitutto verificare se le aree verdi interessate siano o meno definibili come ad uso pubblico in ragione del divieto contenuto alla lettera b, punto 2, art. 14 del D.M. 185/2003 (il decreto 2 maggio 2006 è stato dichiarato “inefficace’’).

Rispetto al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, si ritiene che la soluzione tecnica adottata ovvero il convogliamento ed il trattamento delle sole acque scolanti provenienti dai parcheggi asfaltati zona Autobus, sia condivisibile dal punto di vista ambientale.

Ecosistemi - Paesaggio - Per quanto riguarda la sottrazione di suolo (terreno agricolo di buona qualità) Si tratta di un Impatto permanente irreversibile non mitigabile. Il proponente indica la volontà di compensare questo impatto mediante la realizzazione di alcuni interventi di compensazione ambientale. Si evidenzia che le aree proposte come compensazione ambientale non rientrano nell’area di progetto e nella disponibilità del proponente.

Relativamente a tale impatto occorre evidenziare come i rendering 3D presentati, nonchè le fotosimulazioni non riportano mai i profili delle attrazioni meccaniche fuoriterra definite come roller coaster, torri di caduta, fionde, minor-riders ecc.

Tali attrazioni possono avere anche altezze rilevanti 30-40 metri e possono pertanto essere visibili anche da punti di osservazione piuttosto lontani e decentrati.

Rumore - La valutazione degli impatti sul clima acustico non risulta estesa alla fase cantiere. Considerata la tipologia degli interventi proposti e la prevista durata temporale della fase realizzativa, si ritiene che la valutazione dell’impatto acustico debba necessariamente valutata in sede di stesura del progetto definitivo."

Preso atto che, secondo quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 8.01.2007, l’edificazione è consentita solo a seguito della verifica che gli interventi abbiano effettivamente raggiunto l’obiettivo di minimizzazione/eliminazione del rischio, detta verifica, in accordo con la Circolare 7/LAP, è di spettanza del soggetto Attuatore e che, in accordo con il comma 7 dell’art. 18 delle N.t.A. del PAI, “il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”.

Vista la Direttiva 85/337/CEE e s.m.i.,

visto il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.,

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.,

vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.,

vista la L. 241/1990 s.m.i.,

visti i verbali delle conferenze dei servizi e delle riunioni tecniche svolte durante il corso del procedimento,

visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti della conferenza dei servizi del 8.01.2007;

visto il contributo tecnico-scientifico dell’Arpa Piemonte;

richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 59-4950 del 18.12.2006;

richiamato che il “Parco a tema” di cui all’oggetto della presente deliberazione, costituisce opera prevalente e principale cui sono correlate le altre opere previste nell’ambito del progetto e che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della l.r. n. 40/98 nonché delle disposizioni attuative emanate con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2002 n. 6/AQA, la Provincia di Torino risulta autorità competente al coordinamento delle procedure di valutazione ambientale in quanto “autorità competente per il procedimento di VIA dell’opera principale in relazione al complesso delle opere e degli interventi connessi” e, pertanto, spetta alla Provincia di Torino, quale responsabile del procedimento, la decisione finale sullo stesso;

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di ratificare i contenuti e le determinazioni enunciati in premessa, espressi da ciascuna delle Direzioni convocate alla Conferenza dei Servizi ex l. 241/1990 e s.m.i. del 08.01.2007 ed interessate al procedimento della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 4 comma 5 della l.r. n. 40/1998 relativa alla realizzazione di un parco a tema polifunzionale “Mediapolis” da ubicarsi nel Comune di Albiano d’Ivrea (TO), per il quale è autorità competente la Provincia di Torino;

- di dare atto, alla luce delle motivazioni contenute nella maggioranza dei pareri richiamati in premessa espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento, di ritenere che l’intervento proposto debba nel suo complesso essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 40/98;

- di dare atto che la presente deliberazione costituisce pronuncia unica e conclusiva da parte della Regione Piemonte per il procedimento di cui all’oggetto, e spetta alla Provincia di Torino, la decisione finale a conclusione della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi della l.r. n. 40/98.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)