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Bollettino Ufficiale n. 07 del 15 / 02 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 6 febbraio 2007, n. 5

Legge 146/1990 s.m.i. - Individuazione delle stazioni di servizio autostradali di cui e’ comandata l’apertura ai sensi del punto 8, lettera c) della deliberazione della Commissione di garanzia n. 01/94 del 19.7.2001, recante la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”;

Vista la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 che stabilisce che durante l’astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, della legge 146/1990 s.m.i. e alla lettera c) precisa che:

* le stazioni di servizio in funzione nell’autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;

* l’individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l’apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

Vista la nota del Ministero dell’Interno del 5 febbraio 2007, comunicata alla Regione Piemonte in data 6 febbraio 2007, la quale segnala l’"astensione collettiva dei distributori di carburante" su tutto il territorio nazionale per i prossimi giorni;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’individuazione delle stazioni di servizio di cui è comandata l’apertura sulla rete autostradale di competenza della Regione Piemonte;

la Presidente della Giunta Regionale

decreta

che le stazioni di servizio, sulla rete autostradale di competenza della Regione Piemonte, che dovranno rimanere aperte in caso di astensione collettiva dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante, sulla base delle normative riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sono le seguenti:

Frejus sud 1 - Bardonecchia -A 32 - Tamoil Italia spa

Frejus sud 2 - Bardonecchia -A 32 - Eni spa

Aut To - Ivrea - Scarmagno-A 5 - Total Italia spa

Scarmagno Ovest - Scarmagno-A 5 - Esso Italia srl

Castello di Annone -A 21 - Tamoil Italia spa

Villanova nord 1 - Villanova d’Asti - A 21-Eni spa

Mondovì ovest - Mondovì-A 6 - Eni spa

Mondovì est - Mondovì-A 6 - Esso Italia srl

Agogna est - Cressa-A 26 - Esso Italia srl

Novara sud - Novara-A 4 - Erg Petroli

Novara nord - Novara-A 4 - Shell Italia

Stura nord - Torino-Tangenziale - Agip

Stura sud - Torino-Tangenziale - Agip

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, oppure innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L. R. n. 51/97 e dell’art. 14 del regolamento regionale 29/7/2002 n. 8/R.

Mercedes Bresso