Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 07 del 15 / 02 / 2007
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 6 febbraio 2007, n. 5
Legge 146/1990 s.m.i. - Individuazione delle stazioni di servizio autostradali di cui e comandata lapertura ai sensi del punto 8, lettera c) della deliberazione della Commissione di garanzia n. 01/94 del 19.7.2001, recante la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante Norme sullesercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dellattuazione della legge;
Vista la Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U. n. 179 del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 che stabilisce che durante lastensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui allart. 1, comma 2, della legge 146/1990 s.m.i. e alla lettera c) precisa che:
* le stazioni di servizio in funzione nellautostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
* lindividuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata lapertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;
Vista la nota del Ministero dellInterno del 5 febbraio 2007, comunicata alla Regione Piemonte in data 6 febbraio 2007, la quale segnala l"astensione collettiva dei distributori di carburante" su tutto il territorio nazionale per i prossimi giorni;
Ritenuto pertanto di dover procedere allindividuazione delle stazioni di servizio di cui è comandata lapertura sulla rete autostradale di competenza della Regione Piemonte;
la Presidente della Giunta Regionale
decreta
che le stazioni di servizio, sulla rete autostradale di competenza della Regione Piemonte, che dovranno rimanere aperte in caso di astensione collettiva dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante, sulla base delle normative riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sono le seguenti:
Frejus sud 1 - Bardonecchia -A 32 - Tamoil Italia spa
Frejus sud 2 - Bardonecchia -A 32 - Eni spa
Aut To - Ivrea - Scarmagno-A 5 - Total Italia spa
Scarmagno Ovest - Scarmagno-A 5 - Esso Italia srl
Castello di Annone -A 21 - Tamoil Italia spa
Villanova nord 1 - Villanova dAsti - A 21-Eni spa
Mondovì ovest - Mondovì-A 6 - Eni spa
Mondovì est - Mondovì-A 6 - Esso Italia srl
Agogna est - Cressa-A 26 - Esso Italia srl
Novara sud - Novara-A 4 - Erg Petroli
Novara nord - Novara-A 4 - Shell Italia
Stura nord - Torino-Tangenziale - Agip
Stura sud - Torino-Tangenziale - Agip
Si precisa che, ai sensi dellart. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, oppure innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza dello stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto, dellart. 8 della L. R. n. 51/97 e dellart. 14 del regolamento regionale 29/7/2002 n. 8/R.
Mercedes Bresso