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Bollettino Ufficiale n. 07 del 15 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 1402-434188 del 14.11.2006 di concessione di derivazione d’acqua dal canale comunale di Villar Pellice, a sua volta derivante dal T. Pellice, in Comune di Villar Pellice, ad uso piscicolo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1402-434188/2006 del 14.11.2006 - Codice univoco: TO-A-10204

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Sig. Bosso Giovanni, (omissis),  la concessione di derivazione d’acqua dal Canale Comunale di Villar Pellice, a sua volta derivante dal T. Pellice nel territorio del Comune di Villar Pellice, in misura di litri/s max 50 e litri/s medi 45 ad uso piscicolo;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 14.11.2006 e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo e dei sovracanoni, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4) di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autoritá di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.11.2006: “(omissis)

Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l’Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario e’ tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche’ dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(omissis)"