Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 07 del 15 / 02 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Novara

Accordo di programma per la costituzione ed il controllo del gestore unico del ciclo idrico. Prot. 5671 RI.00/1390 Novara, Lì 26/01/2007

Il Sindaco

Visto l’accordo di programma relativo “alla costituzione ed al controllo del gestore unico del ciclo idrico” sottoscritto in data 22.12.2006 dai sottoindicati Comuni appartenenti all’A.T.O. n. 1:

Antrona Schieranco, Armeno, Arola, Arona, Baveno, Bee, Belgirate, Bellinzago Novarese, Beura Cardezza, Bognanco, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Brovello Carpugnino, Caltignaga, Cameri, Cannero Riviera, Casalbeltrame, Casale Corte Cerro, Casalvolone, Castelletto Ticino, Cavaglio D’Agogna, Cerano, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cureggio, Cursolo Orasso, Fara Novarese, Galliate, Garbagna, Gattico, Germagno, Ghemme, Ghiffa, Gozzano, Gravellona Toce, Grignasco, Invorio, Lesa, Madonna del Sasso, Maggiora, Malesco, Masera, Massino Visconti, Miasino, Montecrestese, Montescheno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pogno, Premia, Re, Recetto, Romagnano Sesia, San Maurizio d’Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Soriso, Suno, Toceno, Tornaco, Trarego Viggiona, Trecate, Trontano, Varallo Pombia, Varzo, Verbania, Veruno, Viganella, Vignone, Villette e Villadossola,

in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.e.i.;

decreta

È approvato l’accordo di programma tra i Comuni dell’A.T.O. n. 1 delle Province di Novara e Verbania relativo alla costituzione ed al controllo del gestore unico del ciclo idrico sottoscritto in data 22.12.2006, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco di Novara
Comune capofila
Massimo Giordano

Accordo di programma per la costituzione ed il controllo del gestore unico del ciclo idrico

Tra i comuni di Antrona Schieranco, Armeno, Arola, Arona, Baveno, Bee, Belgirate, Bellinzago Novarese, Beura Cardezza, Bognanco, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Briona, Brovello Carpugnino, Caltignaga, Cameri, Cannero Riviera, Casalbeltrame, Casale Corte Cerro, Casalvolone, Castelletto Ticino, Cavaglio d’Agogna, Cerano, Cesara, Colazza, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cureggio, Cursolo Orasso, Fara Novarese, Galliate, Garbagna, Gattico, Germagno, Ghemme, Ghiffa, Gozzano, Gravellona Toce, Grignasco, Invorio, Lesa, Madonna Del Sasso,Maggiora, Malesco, Masera, Massino Visconti, Miasino, Montecrestese, Montescheno, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pogno, Premia, Re, Recetto, Romagnano Sesia, San Maurizio d’Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Soriso, Suno, Toceno, Tornaco, Trarego Viggiona, Trecate, Trontano, Varallo Pombia, Varzo, Verbania, Veruno, Viganella, Vignone, Villette e Villadossola con popolazione totale di 388.355 abitanti, pari al 77,44% della popolazione dell’ATO 1, di seguito indicati anche semplicemente come Comuni (I sottoscrittori del presente accordo di programma sono i Comuni dell’ATO 1 delle Province di Novara e Verbania che hanno proceduto in tal senso entro il 22 dicembre 2006. I Comuni che aderiranno successivamente sottoscriveranno il presente accordo entro 2 anni).

premesso

- che attualmente la gestione del servizio idrico nel territorio dell’ATO n. 1 è svolta da diversi soggetti, di proprietà pubblica, tra loro non integrati;

- che la vigente normativa prevede che la gestione debba essere affidata dall’Autorità d’Ambito ad un soggetto unitario per l’intero ATO;

- che l’Autorità d’Ambito ha stabilito che la gestione venga affidata in house ad un soggetto di proprietà interamente pubblica, nel quale confluiscano gli attuali gestori, attraverso un processo di aggregazione di primo livello (cfr. Conferenza dell’Autorità d’Ambito del 19.12.2005 , paragrafi 4 e 5);

- che la maggior parte dei Comuni aderenti al presente accordo sono, direttamente o indirettamente, proprietari di partecipazioni delle società che attualmente svolgono su base locale la gestione del ciclo idrico (società d’ora innanzi chiamate anche Società Operative Territoriali o SOT);

- che i Comuni intendono promuovere il processo di aggregazione di secondo livello delle SOT per dare vita ad un soggetto (gestore unico d’ambito) idoneo ad ottenere l’affidamento in house della gestione del ciclo idrico nell’ATO 1 ed intendono assicurare una governance chiara e democratica che permetta di mantenere il collegamento con il territorio, con la valorizzazione delle attuali gestioni e del loro eventuale plusvalore, e che consenta ai Comuni di esercitare anche un efficace controllo del medesimo soggetto, analogo a quello svolto sui propri servizi;

- che la Provincia di Novara e la Provincia del Verbano Cusio Ossola sono disponibili a sottoscrivere parte del capitale della costituenda società (GUA) allo scopo di permettere il successivo ingresso nel capitale della società stessa dei comuni che non hanno ancora aderito al presente accordo,

si stipula quanto segue

1) Natura giuridica dell’accordo. Il presente accordo è stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

2) Obiettivi del presente accordo. Obiettivo dell’accordo è la creazione di una unica società di capitali, partecipata al 100% direttamente dai Comuni che abbia i requisiti per ricevere dall’Autorità d’Ambito l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 1, soggetto d’ora innanzi chiamato anche Gestore Unico d’Ambito (GUA).

La società (GUA) aspira ad ottenere l’affidamento in-house da parte dell’Autorità d’Ambito della gestione di tutto l’ATO 1 e si occuperà del coordinamento dei gestori (SOT), gestendo direttamente i flussi finanziari e la bollettazione dei consumi, la progettazione e l’appalto degli interventi a rilevanza d’ambito e/o di particolare complessità che sono individuati dal piano d’ambito, la gestione del laboratorio analisi. Per l’esercizio delle suddette funzioni, al fine di evitare la duplicazione di costi, il GUA può avvalersi con specifico contratto dell’organizzazione delle società operative territoriali.

La società (GUA) avrà inoltre il controllo, coerentemente alla previsione del punto 3) del primo comma dell’art. 2359 del codice civile, attraverso i vincoli determinati dai contratti di servizio, sulle società che attualmente gestiscono il servizio idrico (SOT) e che derivano da aggregazioni di primo livello, sulle quali il GUA eserciterà inoltre anche attività di direzione e coordinamento, in attuazione del medesimo contratto di servizio.

Il capitale delle SOT rimarrà integralmente di proprietà dei comuni soci al fine di consentire anche ad essi un controllo diretto della gestione nel proprio territorio di riferimento.

Obiettivo dell’accordo è anche quello di assicurare il controllo da parte dei Comuni sul GUA e sulle SOT in modo stabile, efficace, efficiente e democratico, nonché di esercitare sulle medesime società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, mantenendo il collegamento con il territorio ed una efficace ricaduta sullo stesso dei plusvalori ottenuti dalla gestione del servizio. Il GUA procederà a coordinare ed uniformare la gestione delle SOT, in modo da poter arrivare alla fusione con le SOT medesime tenuto conto che il termine fissato dall’ATO, con la delibera della Conferenza dell’Autorità del 19.12.2005, è il 31.12.2011.

3. Principi condivisi. I Comuni condividono quanto segue:

a) il peso da attribuire ai vari comuni in termini di voto in assemblea è in proporzione al numero degli abitanti (secondo il censimento ISTAT 2001);

b) ai comuni ed alle società patrimoniali sarà rimborsato, per l’utilizzo degli impianti e delle reti, l’importo delle rate dei mutui in ammortamento da corrispondere per ciascuna annualità, al netto di eventuali contributi in conto della stessa da parte di soggetti pubblici, anche a valere sul fondo sviluppo investimenti. Il rimborso sarà corrisposto sino alla scadenza del piano d’ammortamento o in alternativa sino alla novazione soggettiva del mutuo in capo al GUA;

c) il patrimonio netto (includendo in esso gli eventuali finanziamenti dei soci) degli attuali gestori, derivanti dalle aggregazioni di primo livello (SOT), non necessariamente è in proporzione al numero degli abitanti, inoltre per alcuni di essi si è in presenza di una attuale maggiore redditività. Del diverso valore dei gestori si terrà conto attraverso le regole di governance ed attribuendo, a chi ha un valore proporzionalmente superiore agli abitanti di riferimento, per la parte che supererà una franchigia del 10%, azioni privilegiate, prive del diritto di voto, e/o particolari strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 comma 6 C.C.). Detti strumenti finanziari partecipativi prevedono diritti patrimoniali, in particolare il diritto alla partecipazione agli utili e il diritto al rimborso del valore capitale, da esercitarsi entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di fusione con previsione dei fondi necessari nel budget previsionale del GUA e limitati poteri amministrativi (in particolare privi del diritto di voto in assemblea e con la facoltà di nominare un componente effettivo del collegio sindacale ed uno supplente), ciò in considerazione che l’attuale gestione del ciclo idrico da parte di alcuni comuni, in alcuni casi sino ad oggi ha determinato un utile d’esercizio distribuibile ai comuni detentori del capitale sociale;

d) nel periodo antecedente la fusione, in modo da assicurare la conversione graduale del sistema attuale a quello a regime e riconoscere a ciascuna SOT i miglioramenti di efficienza realizzati dalla medesima dal 1.1.2007, nel primo anno di gestione i ricavi della bollettazione dovranno essere destinati al territorio in cui vengono riscossi in misura non inferiore al 90%, sia mediante remunerazione del servizio della SOT di riferimento, sia mediante rimborso delle rate di mutuo ai comuni e alle società patrimoniali del territorio di riferimento, sia mediante investimenti nel medesimo territorio, sia infine mediante altre attività svolte anche dal GUA a favore del territorio stesso. Per gli anni successivi del periodo transitorio il GUA, tenuto conto del Piano d’Ambito, determinerà la quota di spettanza del territorio di riferimento in misura non inferiore all’85% (ottantacinque percento) della tariffa applicata e riscossa per il territorio stesso. La percentuale del 90% del primo anno potrà essere ridotta sino all’87,5% qualora ciò fosse necessario per evitare che alcune SOT abbiano margini operativi lordi (MOL) negativi. Il minor importo corrispondente alla differenza tra il 90% e la percentuale effettivamente applicata sarà recuperato nei quattro anni successivi. Nel caso in cui la dinamica tariffaria attualmente stabilita venga per qualsiasi motivazione rivista o modificata, le percentuali qui previste dovranno essere ridiscusse al fine di garantire comunque un impatto similare o migliorativo nei conti economici delle SOT;

e) coloro che saranno chiamati a ricoprire cariche di amministratore nelle diverse società dovranno essere animati da spirito di servizio e percepire compensi che siano allineati a quelli percepiti da cariche elettive negli enti locali di riferimento;

f) gli amministratori del GUA sono nominati dai Comuni aderenti al presente accordo in modo da consentire la partecipazione, per quanto possibile, di tutti i Comuni, e comunque sempre di quelli più rappresentativi;

g) un Amministratore di ciascuna SOT sarà nominato, previo gradimento del GUA, con delega ai rapporti con l’ATO ed il GUA stesso.

4. Il processo di aggregazione di secondo livello.

I FASE

I Comuni aderenti al presente accordo, insieme alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola che intervengono ciascuna con il peso dei comuni della propria provincia che non hanno ancora aderito al presente accordo ed al solo scopo di permetterne il successivo ingresso, costituiscono il Gestore Unico d’Ambito nella forma di società per azioni, versando ciascuno un capitale pari a 0,50 euro per abitante (censimento ISTAT 2001).

Il capitale sarà conferito in denaro e sarà utilizzato dalla neocostituita società per fare fronte alle spese del processo di aggregazione, di cui la società stessa si farà promotrice.

La prima fase si conclude entro il 31.12.2006.

La società stipula i contratti di servizio con le SOT per l’affidamento della gestione del servizio a livello locale.

La società si attiverà per ottenere dall’Autorità d’Ambito l’affidamento in house della gestione del ciclo idrico sull’intero ATO.

II FASE

I Comuni, che hanno direttamente o indirettamente partecipazioni nelle SOT, si impegnano ad ultimare i processi di aggregazione di primo livello delle SOT medesime, che dovranno ciascuna avere:

1. forma di società di capitali;

2. uno statuto compatibile con il presente accordo e con i principi dell’affidamento in house e che preveda l’esercizio da parte del Comune/i soci di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

3. la separazione della gestione dalla proprietà degli impianti e delle reti;

4. il capitale posseduto direttamente o indirettamente da comuni.

5. l’impossibilità di gestire servizi diversi da quelli inerenti il servizio idrico nell’ATO1.

Tale fase si conclude entro il 30 giugno 2007.

Le Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola con proprie deliberazioni (che si allegano al presente atto) si sono impegnate a cedere, nei successivi due anni, le proprie azioni ai comuni della propria provincia non ancora soci che le richiederanno, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune richiedente, ad un prezzo pari al valore nominale. Le azioni delle Province non acquistate al termine dei due anni saranno annullate, con restituzione dei conferimenti. I comuni che acquisteranno tali azioni devono aderire preventivamente al presente Accordo di programma con delibera del Consiglio Comunale.

III FASE

Il GUA procederà ad incorporare mediante fusione le SOT tenuto conto che il termine fissato dall’ATO, con la delibera della Conferenza dell’Autorità del 19.12.2005, è il 31.12.2011.

Ai fini della fusione la valutazione di ogni SOT sarà pari al margine operativo lordo (MOL) medio risultante dai bilanci degli ultimi cinque esercizi (di durata annuale) antecedenti la fusione, moltiplicato per sette e sommato alla posizione finanziaria netta. I debiti verso soci originatisi nel corso delle aggregazioni di primo livello non saranno considerati quali passività nel calcolo della posizione finanziaria netta. Tali valori saranno oggetto di apposito Audit contabile secondo criteri da condividere tra i Comuni soci del GUA preventivamente all’atto della fusione.

Ai fini della determinazione del concambio da fusione, si opererà in modo che nel GUA, dopo la fusione, ogni Comune abbia un numero di voti proporzionale al numero di abitanti. A tal fine saranno emessi, a favore dei comuni soci delle SOT, azioni privilegiate e/o particolari strumenti finanziari partecipativi (tipo A), privi del diritto di voto, di un importo per abitante pari al minore del valore per abitante di ciascuna SOT, mentre per il valore per abitante della propria SOT eccedente tale minor valore - aumentato di una franchigia del 10% - saranno emesse azioni privilegiate e/o strumenti finanziari partecipativi (tipo B), privi del diritto di voto e che prevedono diritti patrimoniali, in particolare il diritto alla partecipazione agli utili e il diritto al rimborso del valore capitale, da esercitarsi entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di fusione con previsione dei fondi necessari nel budget previsionale del GUA e limitati poteri amministrativi (in particolare privi del diritto di voto in assemblea e con la facoltà di nominare un componente effettivo del collegio sindacale ed uno supplente).

Tali azioni privilegiate e strumenti partecipativi potranno anche essere attribuiti ai soci di una SOT in modo non proporzionale alle quote di partecipazione, al fine di tenere conto di eventuali finanziamenti erogati dai soci stessi in modo non proporzionale.

Il GUA sarà disponibile - se consentito dalla normativa al momento - ad incorporare mediante fusione le società patrimoniali, a richiesta dei comuni soci. In tal caso ai comuni soci delle società incorporate saranno attribuite speciali azioni che non alterino sostanzialmente il principio di partecipazione al voto secondo il numero degli abitanti né i criteri di ripartizione degli utili e che, al momento della liquidazione del GUA, saranno rimborsate esclusivamente mediante riassegnazione dei cespiti delle società incorporate.

5. Nomina degli amministratori.

Lo statuto della società per azioni GUA conterrà la clausola per cui gli amministratori sono nominati dai Comuni soci a norma dell’art. 2449 c.c.

I Comuni aderenti al presente accordo nomineranno 5 amministratori, nell’ambito di una conferenza di servizi, tenendo presente che:

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque Nord S.p.A. (intendendo d’ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipano SPV e SEO) nomineranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione cui spetterà la rappresentanza legale e funzioni di garanzia;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Sin S.p.A. (intendendo d’ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l’attuale Sin S.p.A.) nomineranno un amministratore che sarà poi nominato amministratore delegato cui verranno conferiti poteri di gestione, compatibilmente con i poteri riservati all’assemblea dallo Statuto;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque S.p.A. (intendendo d’ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l’attuale Acque S.p.A.) nomineranno il Vice Presidente;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in AIA S.r.l. (intendendo d’ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l’attuale AIA S.r.l.) nomineranno un amministratore;

- i Comuni che avranno partecipazioni anche in Idrablu S.p.A. (intendendo d’ora innanzi con tale denominazione la società che deriva dal processo di aggregazione di primo livello a cui partecipa l’attuale Idrablu S.p.A.) nomineranno un amministratore.

Per la nomina degli amministratori i Comuni indicati in ciascuno dei punti precedenti decideranno, di volta in volta, sulla base del numero degli abitanti.

Qualora venga a mancare un amministratore, lo stesso sarà sostituito da altro amministratore nominato dagli stessi Comuni che avevano nominato l’amministratore cessato. La conferenza di servizi può essere indetta dal Comune di Novara, dal Comune di Verbania, di propria iniziativa o su richiesta di due Comuni soci con maggiore popolazione di ciascuna delle restanti SOT o su richiesta di almeno sei Comuni soci, esclusi i suddetti, o su richiesta del Presidente del GUA.

Dopo la fusione saranno nominati 11 amministratori dai Comuni aderenti al presente accordo, nell’ambito di due conferenze di servizi, una per i Comuni della Provincia di Novara ed una per i Comuni del Verbano Cusio Ossola, su convocazione rispettivamente del sindaco di Novara e del sindaco di Verbania di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 sindaci. In tali conferenze di servizi i Comuni novaresi eleggeranno 7 amministratori, tra cui sarà scelto il vicepresidente e l’amministratore delegato, mentre i Comuni del VCO eleggeranno 4 amministratori, tra i quali sarà scelto il presidente. Il presidente avrà la rappresentanza legale e funzioni di garanzia ed all’amministratore delegato verranno conferiti poteri di gestione, compatibili con quelli riservati all’assemblea dallo statuto.

Qualora vi fossero limitazioni legali al numero di amministratori, incompatibili con quanto sopra, i Comuni aderenti al presente accordo, nel periodo antecedente la fusione, nomineranno 3 amministratori come segue:

- i Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola nomineranno il Presidente del Consiglio di Amministrazione con i predetti poteri;

- il Comune di Novara nominerà un amministratore, che sarà poi nominato amministratore delegato, a cui sarà affidata l’intera gestione sociale. In alternativa all’amministratore delegato, detto Comune indicherà un amministratore e il Direttore Generale;

- gli altri Comuni della Provincia di Novara nomineranno il Vicepresidente.

Per la nomina del Presidente e del Vicepresidente i Comuni indicati in ciascuno dei punti precedenti decideranno, di volta in volta, sulla base del numero degli abitanti, in apposite conferenze dei servizi nominando il candidato che abbia ricevuto il maggior numero di consensi. Le conferenze di servizi per la nomina del Presidente e del Vicepresidente saranno indette rispettivamente dal Comune di Verbania e dal Comune di Borgomanero, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 Comuni o su richiesta del Presidente del GUA. Qualora venga a mancare un amministratore, lo stesso sarà sostituito da altro amministratore nominato dagli stessi Comuni che avevano partecipato alla votazione dell’amministratore cessato. Successivamente alla fusione, gli amministratori saranno nominati dai Comuni aderenti al presente accordo nell’ambito di due conferenze di servizi, una per i Comuni della Provincia di Novara ed una per i Comuni del Verbano Cusio Ossola, su convocazione rispettivamente del sindaco di Novara e del sindaco di Verbania di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 sindaci. In tali conferenze di servizi i Comuni novaresi eleggeranno 2 amministratori, tra cui saranno scelti il vicepresidente e l’amministratore delegato, mentre i Comuni del VCO eleggeranno il presidente.

Per garantire il controllo analogo ed un atteggiamento di imparzialità nei rapporti tra la società controllante e tutte le sue controllate, non potranno assumere la carica di Presidente e di Amministratore delegato del GUA le persone che ricoprono o abbiano già ricoperto cariche sociali nelle SOT nei due anni precedenti.

Un amministratore in ciascuna SOT, con delega ai rapporti con l’ATO ed il GUA stesso, sarà espresso con gradimento del GUA.

Gli statuti delle SOT dovranno essere adeguati di conseguenza.

6. L’esercizio del controllo analogo. L’esercizio da parte dei Comuni di un controllo, nei confronti del GUA e delle SOT, analogo a quello esercitato sui propri servizi, viene effettuato attraverso l’assemblea ordinaria del GUA, che a tal fine dovrà essere convocata almeno con frequenza trimestrale. In tale veste, l’assemblea ordinaria provvede:

- alla valutazione del livello di efficienza ed efficacia della gestione del servizio da parte della società e delle SOT nonché del suo andamento generale e del grado di raggiungimento degli obiettivi, con audizione, almeno due volte l’anno, del Presidente e del Direttore Generale o dell’Amministratore delegato;

- all’approvazione del budget, del piano industriale, del piano degli investimenti e del bilancio pluriennale di previsione, sia propri che delle SOT;

- all’approvazione del budget annuale d’esercizio delle attività direttamente espletate e del budget annuale consolidato con quelli delle SOT;

- all’approvazione degli aggiornamenti del budget a seguito di verifica trimestrale in corso d’esercizio;

- all’approvazione degli schemi dei contratti di servizio;

- all’approvazione dell’indirizzo strategico e delle più rilevanti operazioni.

Né il piano industriale, né gli altri documenti programmatici possono essere approvati o attuati dagli organi amministrativi delle società prima che siano stati esaminati dall’Assemblea. Gli atti di amministrazione posti in essere in deroga o in contrasto con i documenti approvati dall’assemblea nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo costituiscono ragione di revoca per giusta causa dell’amministratore che li ha posti in essere.

Si procederà inoltre alla nomina di un Commissione di 12 componenti così designati da parte dei Comuni soci del GUA:

- 3 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in Sin S.p.A.

- 3 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque S.p.A.

- 2 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in AIA S.r.l.

- 2 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in Acque Nord S.p.A.

- 1 dai Comuni che avranno partecipazioni anche in IdraBlu S.p.A.

- 1 dai Comuni che non avranno partecipazioni nelle predette società.

Tale Commissione potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, potrà chiedere informazioni all’organo amministrativo ed eserciterà il controllo in itinere dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità, con successiva relazione ai Comuni. Essa potrà inoltre formulare direttive ed indirizzi all’organo amministrativo che saranno vincolanti per lo stesso.

L’incarico di componente la Commissione è gratuito.

I membri della predetta Commissione nominati dai Comuni che hanno partecipazioni in una SOT svolgeranno analoghe funzioni nei confronti della medesima SOT.

Lo Statuto della società deve prevedere che:

- tutte le attività del servizio idrico integrato svolte in territori non appartenenti all’ATO siano scorporate obbligatoriamente entro l’anno successivo a quello in cui compaiono a bilancio;

- tutte le deliberazioni di amministrazione straordinaria che possono essere causa della perdita dei requisiti necessari per il mantenimento dell’affidamento in-house (variazione dell’oggetto sociale, acquisizione di aziende e/o rami d’azienda, ecc.) siano sottoposti a preventiva approvazione da parte dell’Autorità d’Ambito;

- il piano finanziario del Gestore, in quanto parte integrante del Piano d’Ambito, sia sottoposto a preventiva approvazione dell’Autorità d’Ambito;

Sono comunicati all’Autorità d’Ambito:

- preventivamente all’approvazione, tutti gli atti fondamentali della gestione (piano industriale, budget, bilancio), per autonome valutazioni inerenti la compatibilità con il Piano d’Ambito;

- periodicamente, i dati fondamentali inerenti il controllo di gestione e le prestazioni erogate, affinché possa verificare il rispetto dei principi e degli standard di efficienza, economicità e qualità previsti dalla convenzione di affidamento.

7. Deliberazioni per l’esecuzione dell’accordo di programma.

I Comuni aderenti all’accordo di programma decidono, mediante conferenza di servizi con efficacia vincolante nei confronti di tutti i Comuni, a maggioranza qualificata del 66% da conteggiarsi secondo il numero di abitanti di riferimento e di 1/3 del numero dei Comuni aderenti, su:

- ogni questione inerente l’esecuzione del presente accordo di programma;

- eventuali modifiche o integrazioni delle clausole dell’accordo stesso, ferme restando le finalità ed i principi condivisi, garantendone l’adeguamento all’evoluzione del quadro normativo, con particolare riferimento agli organismi ed agli strumenti di governance;

- l’evoluzione del processo e del grado di integrazione delle SOT.

In via esemplificativa i Comuni, mediante conferenza dei servizi:

- approvano eventuali variazioni dello statuto del Gestore Unico d’Ambito;

- determinano la variazione del capitale sociale;

- determinano l’entità ed il contenuto delle azioni privilegiate e degli strumenti partecipativi da emettere a seguito dell’integrazione delle SOT, fissando il rapporto di concambio;

- conferiscono mandati professionali comuni per l’esecuzione dell’accordo stesso.

8. Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e interventi sostitutivi

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolto da un Collegio composto da cinque sindaci, di cui 3 di Comuni della Provincia di Novara e 2 di Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola con esclusione dei Comuni di Novara e di Verbania.

I membri del Collegio sono nominati e revocati dai Comuni a norma dell’art. 7.

Allo stesso Collegio è conferito il potere di intervento surrogatorio di eventuali inadempienze dei Comuni partecipanti.

Novara, lì 22 dicembre 2006

Comuni di Antrona Schieranco - Armeno - Arola - Arona - Baveno - Bee - Belgirate - Bellinzago Novarese - Beura Cardezza - Bognanco - Bogogno - Bolzano Novarese - Borgo Ticino - Borgomanero - Briga Novarese - Briona - Brovello Carpugnino - Caltignaga - Cameri - Cannero Riviera - Casalbeltrame - Casale Corte Cerro - Casalvolone - Castelletto Ticino - Cavaglio d’Agogna - Cerano - Cesara - Colazza - Cossogno - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Cureggio - Cursolo Orasso - Fara Novarese - Galliate - Garbagna - Gattico - Germagno - Ghemme - Ghiffa - Gozzano - Gravellona Toce - Grignasco - Invorio - Lesa - Madonna Del Sasso - Maggiora - Malesco - Masera - Massino Visconti - Miasino - Montecrestese - Montescheno - Nibbiola - Novara - Oleggio - Oleggio Castello - Omegna - Orta San Giulio - Pella - Piedimulera - Pieve Vergonte - Pogno - Premia - Re - Recetto - Romagnano Sesia - San Maurizio d’Opaglio - Santa Maria Maggiore - Seppiana - Soriso - Suno - Toceno - Tornaco - Trarego Viggiona - Trecate - Trontano - Varallo Pombia - Varzo - Verbania - Veruno - Viganella - Vignone - Villette e Villadossola.