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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Deliberazione del Consiglio Regionale 11 gennaio 2007, n. 98 - 1247

Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue come emendato, è posta in votazione: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

vista la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria) e, in particolare, il Piano di cui all’allegato A della legge medesima, con cui si è provveduto sia a definire i primi criteri per la zonizzazione del territorio, per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento complessivo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente), sia ad approvare i primi due Piani stralcio;

visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio), con cui sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell’aria ambiente per numerosi inquinanti;

visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) che stabilisce nuovi valori limite di qualità dell’aria per l’ozono;

vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2002, n. 109-6941, con cui è stata approvata la “Valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte - Anno 2001";

vista la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 14-7623, con cui è stata aggiornata l’assegnazione dei comuni del territorio piemontese alle Zone 1, 2 e 3 e sono stati stabiliti gli indirizzi e le disposizioni per la realizzazione dei piani di azione di cui all’articolo 7 del d. lgs. 351/1999;

considerato che per aggiornare la situazione della qualità dell’aria sul territorio piemontese è stata messa a punto una nuova e più aggiornata metodologia, un sistema modellistico avanzato di tipo deterministico, che permette il calcolo dei valori orari, giornalieri ed annuali per ciascun parametro inquinante e per tutto il territorio regionale con una elevata risoluzione. Con tale sistema è stata effettuata la “Valutazione della qualità dell’aria 2004" (di seguito denominata ”Valutazione 2004"), in fase di approvazione;

considerato che sulla base dei risultati della “Valutazione 2004" sarà avviata la fase di consultazione con le province ed i comuni interessati, come previsto dalla l.r. 43/2000, che porterà ad una nuova e più dettagliata assegnazione dei comuni piemontesi alla zona di piano e alla zona di mantenimento;

considerato che la zona di piano rappresenta l’area complessiva nella quale sono attuati i piani di azione (articolo 7 del d. lgs. 351/1999) al fine di ridurre il rischio di superamento dei limiti e delle soglie di allarme, nell’ambito dei piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente, contenenti le misure per garantire il rispetto dei limiti stabiliti entro i termini previsti dalla normativa vigente (articolo 8 del d.lgs. 351/1999);

considerato che i comuni, per i quali la “Valutazione 2004" conferma la regolarità della situazione, saranno assegnati alla zona di mantenimento, per la quale i piani per il miglioramento progressivo dell’aria ambiente individuano le misure e le azioni necessarie per conservare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti stabiliti e per preservare la migliore qualità dell’aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile (articolo 9 del d.lgs. 351/1999);

considerato che l’analisi della situazione della qualità dell’aria del 2004 conferma una notevole criticità per gli inquinanti PM10, NO2 e ozono, che continuano a presentare frequenti e consistenti superamenti dei limiti;

considerato che, pertanto, è evidente che le politiche, anche molto incisive, finora messe in campo a livello europeo, nazionale e regionale per la riduzione delle emissioni delle attività produttive, per il miglioramento dei combustibili e dei carburanti, per il controllo ed il miglioramento delle caratteristiche delle emissioni e dei mezzi di trasporto, per la riduzione dei consumi dovuti alla mobilità, per la razionalizzazione del traffico, per il miglioramento dell’efficienza energetica nella produzione di calore e di energia, non hanno dato i risultati sperati o comunque sufficienti a garantire il rispetto, entro il 1° gennaio 2005, dei limiti stabiliti dal d.m. ambiente 2 aprile 2002, n. 60;

considerato che altrettanto critica risulta la situazione nei confronti dei limiti e degli obiettivi stabiliti per l’ozono dal d.lgs. 183/2004;

considerato che è, quindi, necessario individuare nuovi e più efficaci provvedimenti ed azioni, che consentano di ridurre sensibilmente le emissioni primarie di PM10 e di ossidi di azoto, così come quelle dei precursori del PM10 e dell’ozono, in tutti i settori in cui è possibile individuare un margine di riduzione delle emissioni;

considerato che la descritta situazione di criticità per il rispetto dei limiti, inoltre, è generalizzata in tutta la pianura padana, che, per la particolare condizione orografica e meteoclimatica, richiede azioni più incisive di riduzione delle emissioni in atmosfera, concordate su area vasta tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della qualità dell’aria;

considerato che sono stati avviati, conseguentemente, contatti con le altre regioni della pianura padana (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento), che hanno condiviso la necessità di rendere sinergici gli sforzi e coordinare i singoli piani regionali, nell’ambito di una strategia unitaria e finalizzata all’individuazione di concrete ed efficaci azioni per il miglioramento della qualità dell’aria;

considerato che tale processo di coordinamento è stato formalizzato il 28 ottobre 2005 a Torino, con la sottoscrizione di un accordo fra le regioni della pianura padana, alla presenza di rappresentanti della Commissione europea e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che hanno apprezzato nel merito e nel metodo l’iniziativa; per l’Unione europea, infatti, il territorio padano costituisce un unico e uniforme insieme dal punto di vista delle problematiche della qualità dell’aria, che dovrebbero, pertanto, trovare una migliore soluzione dalla concreta realizzazione di azioni coordinate come previsto nell’accordo;

considerato che in relazione a questo quadro di riferimento è, pertanto, necessario provvedere all’aggiornamento del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, per definire le misure e le azioni da attuare in tutti i settori in cui vi sia un margine di riduzione delle emissioni nelle zone di piano, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 351/1999, e nelle zone di mantenimento, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso d.lgs. 351/1999;

considerato che fra le tematiche che fin da ora appaiono prioritarie, il riscaldamento ambientale riveste particolare importanza, in quanto il settore civile, con gli usi finali di energia correlati alla climatizzazione degli edifici e alla produzione di acqua calda sanitaria, rappresenta in Piemonte circa un terzo del totale regionale dei consumi di fonti energetiche e delle conseguenti emissioni; peraltro, il territorio piemontese appartiene ad un’area climatica tra le più fredde del Paese;

considerato che conseguentemente, nell’ambito dell’aggiornamento del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/1999, è stata predisposta l’allegata proposta di stralcio di piano sul riscaldamento ambientale e il condizionamento;

considerato che tale stralcio, sulla base dell’analisi delle azioni e dei provvedimenti che nel tempo hanno contribuito alla riduzione delle emissioni dovute al riscaldamento ambientale, sviluppa le politiche annunciate con la DGR 14-7623/2002, nell’ambito degli indirizzi per la realizzazione dei piani di azione, integra ed aggiorna le azioni già previste nel piano energetico ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, n. 351 - 3642 del 3 febbraio 2004, ed individua le ulteriori nuove azioni al fine di:

* migliorare l’efficienza energetica complessiva del sistema edificio-impianto, dei generatori di calore, dei sistemi distributivi e di regolazione;

* favorire l’utilizzo di tecnologie innovative per incrementare l’efficienza energetica e migliorare le prestazioni emissive dei generatore di calore;

* favorire l’utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l’uso di fonti energetiche rinnovabili;

* favorire l’adozione da parte del cittadino/consumatore di comportamenti atti a ridurre i consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di condizionamento;

considerato che nell’elaborazione dell’allegata proposta sono stati coinvolti attivamente anche le strutture regionali competenti in materia di energia, agricoltura e montagna e le strutture strutture competenti di ambiente delle province;

considerato che una delle prime bozze è stata illustrata al Forum regionale dell’energia dell’11-12 ottobre 2004 e una delle ultime bozze, redatta a seguito dei risultati della consultazione dei soggetti economici coinvolti nonché dell’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta in materia energetica, è stata oggetto di illustrazione e discussione in sede di Forum regionale dell’energia del 15-16 dicembre 2005;

dato atto che il giorno 22 febbraio 2006 la Conferenza permanente regione - autonomie locali ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), in merito allo stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento allegato alla presente deliberazione;

vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2006, n. 14-2293 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex articoli 8 e 9 Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 35. Stralcio di Piano il riscaldamento ambientale e il condizionamento);

sentita la Commissione consiliare competente;

delibera

- di approvare, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 351/1999, l’allegato Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che la revisione, l’aggiornamento e l’integrazione del presente Stralcio di Piano sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;

- di impegnare la Giunta regionale ad inviare, entro un anno, alla commissione consiliare competente una relazione sulla fase di prima attuazione del presente provvedimento, con indicazione delle eventuali difficoltà emerse.

Allegato