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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2006, n. 79-5067

L.R. 1/2000. Approvazione bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e i Comuni di Casale M.to e Vercelli, per l’effettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2007

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le bozze dei Protocolli di Intesa tra la Regione Piemonte e le singole Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e i Comuni di Casale M.to e Vercelli, per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale, relative all’esercizio 2007, composto di n. 6 articoli allegati alla presente per farne parte integrante (Allegato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10);

- di rinviare all’approvazione del Contratto di servizio per l’anno 2007 con la società Trenitalia l’accantonamento delle risorse necessarie per i mancati introiti derivanti dalla sottoscrizione dei Protocolli di cui al precedente punto;

- di autorizzare la Presidente della Giunta o, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale ai Trasporti, alla firma dei Protocolli di Intesa di cui al precedente punto, anche in presenza di modifiche non sostanziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI ALESSANDRIA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97, e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

I Comuni di Casale M.to e Vercelli e le Province di Alessandria e Vercelli hanno convenuto nel corso del 2002 sull’esigenza di procedere ad un rilancio del trasporto sulla direttrice Casale-Vercelli e pertanto, con decorrenza dal 15.9.2002 è stato attivato il servizio festivo su tale tratta mediante l’istituzione di corse bus di linea; tale servizio è regolato nel contratto stipulato tra la Provincia di Vercelli e l’Associazione Temporanea d’Imprese con mandataria l’ATAP S.p.A.. Per l’ammissione a bordo dei viaggiatori muniti di titoli di viaggio di Trenitalia è stato stipulato, nei precedenti anni, un Protocollo d’Intesa tra gli Enti succitati e la società Trenitalia. Nel succitato Protocollo si riconosceva al gestore automobilistico quale ristoro per il mancato introito tariffario euro 0,52 bus/km (IVA esclusa) per la percorrenza annuale ammessa. La percentuale di ripartizione del costo per il mancato introito tariffario era così suddivisa: quota Trenitalia 30%, quota del Comune di Casale M.to 30%, quota del Comune di Vercelli 15%, quota della Provincia di Alessandria 15% e quota della Provincia di Vercelli 10%.

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 - 924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Con D.G.R. del 28 dicembre 2005 n. 26-1888 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006, anche per l’anno 2007, è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. _______ del _____________;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Alessandria;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 26-1888 del 28 dicembre 2005;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

Art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 all’8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

Art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 6, 7 e 8. Gli stessi sono stimati in 327.444 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa, al netto del servizio festivo Casale M.to-Vercelli. Per il servizio suppletivo festivo sulla linea Casale M.to-Vercelli la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0,17 bus*km IVA inclusa, per un costo totale di euro 3.059,46.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convenzione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Rispetto al servizio bus suppletivo festivo sulla linea Casale M.to-Vercelli la Provincia di Alessandria si fa carico del 15% del costo del mancato introito tariffario pari a euro 1.529,73, IVA inclusa. La stessa verserà la quota sopraindicata alla società Trenitalia, entro 60 giorni dalla emissione di un idoneo documento di spesa da inoltrare entro il mese di novembre 2007.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corse suppletive anno 2007

1) Linea Alessandria - Mortara

Alessandria (8.15) - Mortara (9.30) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Mortara (10.35) - Alessandria (11.50) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Alessandria (10.15) - Mortara (11.30) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Mortara (11.35) - Alessandria (12.50) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07 Lunghezza tratta: (km 56,6-)

Percorrenza anno 2007: km 56,6 x 4 c. x 233gg = km. 52.751,2

2) Linea Alessandria - Novi Ligure - Arquata

Alessandria (11,00) - Pozzolo F. (11.30) - Novi Ligure (11.37) FER6

Novi (11,00) - Alessandria (11,37) FER6 fino al 28.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 23,9)

Percorrenza anno 2007: km 23,9 x 1 c. x 301gg = km. 7.193,9

Percorrenza anno 2007: km 23,9 x 1 c. x 278gg = km. 6.644,2

Arquata Scrivia (5.00) - Novi Ligure (5.21) FER5 fino al 3.8. e dal 20.8.2007

Lunghezza tratta: (km. 12,8)

Percorrenza anno 2007: km 12,8 x 1 c. x 243gg = km. 3.110

Totale = km. 16.948,1

3) Linea Alessandria - Tortona

Tortona (11.00) - Alessandria (11.33) FER6

Alessandria (11.00) - Tortona (11.33) FER6

Alessandria (18.40) - Tortona (19.13) FER6 Lunghezza tratta: (km. 22,4)

Percorrenza anno 2007 km 22,4 x 3 c. x 301gg = km. 20.227,2

4) Linea Vercelli - Alessandria

Vercelli FS (10.40)-Casale FS (11.10)-Alessandria FS (11.40) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Vercelli FS (12.40)-Casale FS (13.10)-Alessandria FS (13.40) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Vercelli FS (16.40)-Casale FS (17.10)-Alessandria FS (17.40) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Alessandria FS (10.40)-Casale FS (11.10)-Vercelli FS (11.40) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Alessandria FS (12.40)-Casale FS (13.10)-Vercelli FS (13.40) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Alessandria FS (16.40)-Casale FS (17.10)-Vercelli FS (17.40) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (63,4)

Percorrenza anno 2007: km 63,4 x 6 c. x 238gg = km. 90.535,2

Vercelli FS (7.40) - Alessandria FS (8.30) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Vercelli FS (13.40) - Alessandria FS (14.30) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Vercelli FS (18.40) - Alessandria FS (19.30) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Alessandria FS (7.40) - Vercelli FS (8.30) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Alessandria FS (13.40) - Vercelli FS (14.30) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Alessandria FS (18.40) - Vercelli FS (19.30) FER5 fino al 3.8. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: km. 57,3

Percorrenza anno 2007: km 57,3 x 6 c. x 238gg = km. 81.824,4

Totale = km. 172.359,6

5) Tortona - Arquata Scrivia

Tortona (6.10) - Arquata (6.46) FER6 fino al 4.8. e dal 27.8.07

Tortona (12.19) - Arquata (12.55) FER6 fino al 9.6. e dal 10.9.07

Tortona (19.20) - Arquata (19.56) FER5 fino al 8.6. e dal 10.9.07

Arquata (6.49) - Tortona (7.25) FER6 fino al 4.8. e dal 27.8.07

Arquata (18.40) - Tortona (19.16) FER5 fino al 8.6. e dal 10.9.07

Lunghezza tratta: km. 26

Percorrenza anno 2007: km 26 x 2 c. x 284gg = km. 14.768

Percorrenza anno 2007: km 26 x 1 c. x 224gg = km. 5.824

Percorrenza anno 2007: km 26 x 2 c. x 188gg = km. 9.776

Totale = km. 30.368

6) Novi Ligure - Voghera

Novi Ligure (11.05) - Voghera (11.57) FER6

Novi Ligure (13.10) - Voghera (14.01) FER6 dal 11/6 al 8/9/07

Voghera (12.05) - Novi Ligure (12.57) FER6

Voghera (14.08) - Novi Ligure (15.00) FER6

Lunghezza tratta: km. 35,5

Percorrenza anno 2007: km 35,5 x 3 c. x 301gg = km. 32.056,5

Percorrenza anno 2007: km 35,5 x 1 c. x 77gg = km. 2.733,5

Totale = km. 34.790

TOTALE BUS/KM 327.444

Servizio suppletivo festivo sulla linea Casale M.to - Vercelli con compensazioni economiche a carico della Provincia di Vercelli

Casale (7.00)-Vercelli (7.30) fest.

Casale (9.00)-Vercelli (9.30) fest.

Casale (12.00)-Vercelli (12.30) fest.

Casale (17.00)-Vercelli (17.30) fest.

Casale (20.00)-Vercelli (20.30) fest.

Vercelli (7.30)- Casale (8.00) fest.

Vercelli (9.30)- Casale (10.00) fest.

Vercelli (13.30)- Casale (14.00) fest.

Vercelli (18.30)- Casale (19.00) fest.

Vercelli (20.30)- Casale (21.00) fest.

Lunghezza tratta: km. 28,3

Percorrenza anno 2007: km. 28,3 x 10c. x 63gg = km. 17.829

Km. 17.829 x 0,52 euro= euro 9.271,08 + 10% IVA = euro 10.198,19 (totale costo annuo per il mancato introito) di cui a carico della Provincia di Alessandria risulta il 15%.

L’impegno della Provincia di Alessandria: 15% del costo del mancato introito tariffario, per l’anno 2007, è pari a euro 1.529,73, IVA inclusa.

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 10/12/06 all’8/12/07)
Alessandria - Mortara    52.751
Alessandria- Novi L.-Arquata    16.948
Alessandria - Tortona    20.227
Vercelli - Alessandria    172.360
Tortona - Arquata Scrivia    30.368
Novi Ligure - Voghera    34.790
Totale vett./km     327.444


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI ASTI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Con D.G.R. del 28 dicembre 2005 n. 26-1888 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006 anche per l’anno 2007 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Asti;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 26-1888 del 28 dicembre 2005;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 al 8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 71.858 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Asti

PROVINCIA DI ASTI

Corse suppletive anno 2007

1) Linea Asti - Casale Monferrato

a) Asti FS (10.28) - Casale FS (11.28) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

b) Casale FS (11.30) - Asti FS (12.30) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 46,-)

Percorrenza anno 2007: km 46 x 2 c. x 233gg = km. 21.436

c) Asti FS (12.45) - Moncalvo (13.15) FER6

Lunghezza tratta: (km. 20,6)

Percorrenza anno 2007: km 20,6 x 1 c. x 301gg = km. 6.200,6

Percorrenza totale anno 2007: = km. 27.636,6

2) Linea Asti - Torino

Torino PN (9.45) - Asti FS (11.00) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 60,-)

Percorrenza anno 2007: km 60 x 1c. x 233gg = km. 13.980

3) Linea Acqui - Nizza Monferrato - Asti

a) Asti FS (9.18) - Acqui FS (10.25) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

b) Acqui FS (10.58) - Asti FS (12.05) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 51,-)

Percorrenza anno 2007: km 51 x 2 c. x 233gg = km. 23.766

c) Asti FS (7.10)-Nizza Monferrato FS (7.48) FER6 nei gg.di scuola fino al 23.12.06, dal 8.1 al 4.4.07, dal 11.4 al 9.6.07 e dal 3.9 al 7.12.07

Lunghezza tratta: (km. 29,7)

Percorrenza anno 2007: km 29,7 x 1 c. x 218gg = km. 6.474,6

TOTALE BUS KM. 71.858

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 10/12/006 all’8/12/07)
1) Asti - Casale Monferrato     27.637
2) Asti - Torino     13.980
2) Acqui - Nizza Monferrato - Asti    23.766
Asti - Nizza Monferrato      6.475
Totale vett./km     71.858


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI BIELLA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Con D.G.R. del 28 dicembre 2005 n. 26-1888 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006 anche per l’anno 2007 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Biella;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 26-1888 del 28 dicembre 2005;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 al 8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 17.673 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Biella

PROVINCIA DI BIELLA

Corse suppletive anno 2007

Linea Novara - Biella

Biella FS (10.40) - Casaleggio (11.42) - Novara FS (12.00) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 63,4)

Percorrenza anno 2007: km 63,4 x 1 c. x 233gg = km. 14.772,2

Cossato Via Mazzini 8 (6.32) - Vigliano Municipio (6.41) - Biella FS (7.00) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 12,45)

Percorrenza anno 2007: km 12,45 x 1 c. x 233gg = km. 2.900,85

TOTALE Km. 17.673

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dall’10/12/06 all’8/12/07)
Novara - Biella    17.673


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI CUNEO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Con D.G.R. del 28 dicembre 2005 n. 26-1888 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006 anche per l’anno 2007 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Cuneo;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 26-1888 del 28 dicembre 2005;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 al 8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5 e 6. Gli stessi sono stimati in 158.503 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Cuneo

PROVINCIA DI CUNEO

Corse suppletive anno 2007

1) Linea Cuneo - Fossano

Cuneo FS (10.45) - Fossano FS (11.20) FER6

Fossano FS (10.07) - Cuneo FS (10.42) FER6

Lunghezza tratta: km. 30,-

Percorrenza anno 2007: km 30 x 2 c. x 301gg = km. 18.060

2) Linea Cuneo - Mondovì

a) Cuneo FS (6.58) - Mondovì Breo (7.39) FER6

b) Cuneo FS (9.43) - Mondovì Breo (10.30) FER6

c) Cuneo FS (11.28) - Mondovì FS (12.10) FER6 dal 23.12.06 al 5.1.07, dal 5.4. al 14.4.07

e dal 11.6. al 8.9.07

d) Cuneo FS (16.38) - Mondovì FS (17.20) - Mondovì Breo (17.25) FER6, la tratta Mondovì FS-Mondovì Breo si effettua solo nel periodo dall’11.6 all’1.9.07

e) Cuneo FS (19.38)-Mondovì Breo (20.25) FER6

f) Mondovì Breo (12.45)-Cuneo FS (13.30) FER6

g) Mondovì Breo (13.25) - Cuneo FS (14.10) FER6 nei soli gg. di scuola fino al 22/12/06, dall’8/1 al 4/4/07 e dal 16/4 al 9/6 e dal 10/9 al 7/12/07

h) Mondovì Breo (17.40) - Cuneo FS (18.25) FER6

Lunghezza tratta: km. 32,8

Percorrenza anno 2007: km 32,8 x 5 c. x 301gg = km. 49.364

Percorrenza anno 2007: km 31,4 x 1 c. x 301gg = km. 9.451,4

Percorrenza anno 2007: km 1,4 x 1 c. x 71gg = km. 99,4

Percorrenza anno 2007: km 31,4 x 1 c. x 94gg = km. 2.951,6

Percorrenza anno 2007: km 32,8 x 1 c. x 207gg = km. 6.789,6

i) Cuneo FS (11.10) - Margarita (11.37) - Mondovì Breo (11.58) FER6 nei soli gg. di scuola

fino al 22/12/06 e dall’8/1/07 al 4/4/07 dal 16/4 al 9/6/07 e dal 10/9 al 7/12/07

Percorrenza anno 2007: km 36,9 x 1 c. x 207gg = km. 7.638,3

Percorrenza totale anno 2007: km. 76.294,3

Servizio festivo

Cuneo (11.28) - Mondovì FS (12.10) festiva annuale

Cuneo (14.53) - Mondovì FS (15.35) festiva annuale

Cuneo (18.03) - Mondovì FS (18.45) festiva annuale

Mondovì FS (12.20) - Cuneo (13.00) festiva annuale

Mondovì FS (16.20) - Cuneo (17.00) festiva annuale

Mondovì FS (19.10) - Cuneo (19.50) festiva annuale

Lunghezza tratta: km. 31,4

Percorrenza anno 2007: km 31,4 x 6 c. x 63gg = km. 11.869,2

Servizio estivo

Cuneo (13.38) - Mondovì FS (14.20) Sabato dal 16/6 al 01/09/07

Lunghezza tratta: km. 31,4

Percorrenza anno 2007: km 31,4 x 1 c. x 12gg = km. 376,8

Cuneo (13.38) - Mondovì Breo (14.25) FER5 dal 11/6 al 31/8/07

Cuneo (17.28) - Mondovì Breo (18.17) FER5 dal 11/6 al 31/8/07

Mondovì Breo (8.00) - Cuneo (8.45) FER6 dal 11/6 al 01/09/07

Mondovì Breo (10.25) - Cuneo (11.10) FER6 dal 11/6 al 01/09/07

Mondovì Breo (15.05) - Cuneo (15.50) FER6 dal 11/6 al 01/09/07

Mondovì Breo (16.30) - Cuneo (17.15) FER5 dal 11/6 al 31/8/07

Lunghezza tratta: km. 32,8

Percorrenza anno 2007: km 32,8 x 3 c. x 59gg = km. 5.805,6

Percorrenza anno 2007: km 32,8 x 3 c. x 71gg = km. 6.986,4

Totale = km. 13.168,8

Totale linea = km. 101.332

3) Linea Saluzzo-Cuneo

Cuneo FS (18.13) - Saluzzo FS (19.00) FER5 fino al 27/7 e dal 27/8/07

Lunghezza tratta km. 33,2

Percorrenza anno 2007: km. 33,2 x 1 c x 233gg = km. 7.735,6

Servizio nel periodo vacanze scuole e estivo

Cuneo (11.38)-Saluzzo (12.25) FER5 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 31.8.07

Cuneo (12.33)-Saluzzo (13.25) FER6 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 1.9.07

Cuneo (14.08)-Saluzzo (14.55) FER5 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 31.8.07

Cuneo (16.33)-Saluzzo (17.20) FER5 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 31.8.07

Cuneo (17.28)-Saluzzo (18.20) FER5 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 31.8.07

Cuneo (19.38)-Saluzzo (20.20) FER6 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 1.9.07

Saluzzo (6.45)-Cuneo (7.35) FER5 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 31.8.07

Saluzzo (7.05)-Cuneo (7.55) FER6 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 1.9.07

Saluzzo (8.00)-Cuneo (8.50) FER6 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 1.9.07

Saluzzo (13.40)-Cuneo (14.30) FER6 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 1.9.07

Saluzzo (17.20)-Cuneo (18.15) FER5 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 31.8.07

Saluzzo (19.30)-Cuneo (20.15) FER6 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 1.9.07

Lunghezza tratta km. 33,2

Percorrenza anno 2007: km. 33,2 x 6 c x 69gg = km. 13.744,8

Percorrenza anno 2007: km. 33,2 x 6 c x 83gg = km. 16.533,6

Saluzzo (18.40)-Busca (19.00) FER5 dal 27.12.06 al 5.1.07, dal 5.4 al 10.4 e dal 11.6 al 31.8.07

Lunghezza tratta km. 15,9

Percorrenza anno 2007: km. 15,9 x 1 c x 69gg = km. 1.097,1

Totale linea = km. 39.111

PERCORRENZA TOTALE BUS/KM = 158.503

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 10/12/06 all’8/12/07)
1) Cuneo - Fossano     18.060
2) Cuneo - Mondovì     101.332
3) Saluzzo - Cuneo     39.111
Totale vett./km     158.503


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI NOVARA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Con D.G.R. del 28 dicembre 2005 n. 26-1888 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006 anche per l’anno 2007 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Novara;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 26-1888 del 28 dicembre 2005;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 al 8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 28.007 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Novara

PROVINCIA DI NOVARA

Corse suppletive anno 2007

1) Linea Arona - Novara

a) Novara (7.38) - Arona (8.55) FER6

b) Arona (8.50) - Novara (9.54) FER6

Lunghezza tratta: (km. 41,5)

Percorrenza anno 2007: km 41,5 x 2 c. x 301gg = km. 24.983

2) Linea Domodossola - Arona - (Milano)

Belgirate (7.24) - Arona (7.40) FER5

Lunghezza tratta: km. 12

Percorrenza anno 2007: km 12 x 1 c. x 252gg = km. 3.024

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 10/12/06 all’8/12/07)
1) Arona - Novara    24.983
2) Belgirate - Arona     3.024
Totale vett./km    28.007


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Con D.G.R. del 28 dicembre 2005 n. 26-1888 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006 anche per l’anno 2007 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Torino;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 26-1888 del 28 dicembre 2005;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art. 1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 al 8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 27.793 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Torino

PROVINCIA DI TORINO

Corse suppletive anno 2007

1) Linea Pinerolo - Torre Pellice

Pinerolo FS (10.55) - Torre Pellice (11.30) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Torre Pellice (8.50) - Pinerolo FS (9.20) FER6 fino al 28.7. e dal 27.8.06 Lunghezza tratta: (km. 17,-)

Percorrenza anno 2007: km 17 x 1 c. x 233gg = km. 3.961

Percorrenza anno 2007: km 17 x 1 c. x 278gg = km. 4.726

Percorrenza totale anno 2007 = km. 8.687

2) Linea Chivasso - Ivrea

Chivasso FS (11.25) - Ivrea FS (12.20) FER5 fino al 27.7 e dal 27.8.07

Ivrea FS (9.42) - Chivasso Piazzale Ceresa (10.35) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 41,-)

Percorrenza anno 2007: km 41 x 2 c. x 233gg = km. 19.106

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dall’11/12/05 all’8/12/06)
1) Pinerolo - Torre Pellice     8.687
2) Chivasso - Ivrea    19.106
Totale vett./km    27.793


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Con D.G.R. del 28 dicembre 2005 n. 26-1888 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per l’effettuazione delle “corse suppletive” complementari al servizio ferroviario regionale per l’anno 2006;

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006 anche per l’anno 2007 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. __________ del ___________

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 26-1888 del 28 dicembre 2005;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 al 8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 18.174 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0.52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Corse suppletive anno 2007

Linea Domodossola - Omegna - Novara

Domodossola FS (9.10) - Omegna FS (10.14) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Omega FS (10.40) - Domodossola FS (11.38) FER5 fino al 27.7. e dal 27.8.07

Lunghezza tratta: (km. 39,-)

Percorrenza anno 2007: km 39 x 2 c. x 233gg = km. 18.174

RIEPILOGO PERCORRENZE

    Percorrenza km
    (dal 10/12/06 all’8/12/07)
Domodossola - Omegna - Novara    18.174


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI VERCELLI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97, e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

I Comuni di Casale M.to e Vercelli e le Province di Alessandria e Vercelli hanno convenuto nel corso dell’anno 2002 sull’esigenza di procedere ad un rilancio del trasporto sulla direttrice Casale-Vercelli e pertanto, con decorrenza dal 15.9.2002 è stato attivato il servizio festivo su tale tratta mediante l’istituzione di corse bus di linea; tale servizio è regolato nel contratto stipulato tra la Provincia di Vercelli e l’Associazione Temporanea d’Imprese con mandataria l’ATAP S.p.A.. Per l’ammissione a bordo dei viaggiatori muniti di titoli di viaggio di Trenitalia è stato stipulato, nei precedenti anni, un Protocollo d’Intesa tra gli Enti succitati e la società Trenitalia. Nel succitato Protocollo si riconosceva al gestore automobilistico quale ristoro per il mancato introito tariffario euro 0,52 bus/km (IVA esclusa) per la percorrenza annuale ammessa. La percentuale di ripartizione del costo per il mancato introito tariffario era così suddivisa: quota Trenitalia 30%, quota del Comune di Casale M.to 30%, quota del Comune di Vercelli 15%, quota della Provincia di Alessandria 15% e quota della Provincia di Vercelli 10%.

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 - 924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006, anche per l’anno 2007, è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. _______ del _____________;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* il Programma di Attuazione della Provincia di Vercelli;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

Art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 all’8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

Art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 17.829 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0,17 bus*km IVA inclusa, per un costo totale di euro 3.059,46.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convenzione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con l’ATI o l’Azienda vincitrice della gara, i servizi previsti nell’allegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.

La Provincia, su proposta dell’ATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà l’Azienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui all’articolo precedente.

La Provincia di Vercelli si fa carico del 10% del costo del mancato introito tariffario pari a euro 1.019,82 IVA inclusa. La stessa verserà la quota sopraindicata alla società Trenitalia, entro 60 giorni dall’emissione di un idoneo documento di spesa da inoltrare entro il mese di novembre 2007.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Vercelli

PROVINCIA DI VERCELLI

Corse suppletive anno 2007

Servizio suppletivo festivo sulla linea Casale M.to - Vercelli con compensazioni economiche a carico della Provincia di Vercelli

Casale (7.00)-Vercelli (7.30) fest.

Casale (9.00)-Vercelli (9.30) fest.

Casale (12.00)-Vercelli (12.30) fest.

Casale (17.00)-Vercelli (17.30) fest.

Casale (20.00)-Vercelli (20.30) fest.

Vercelli (7.30)- Casale (8.00) fest.

Vercelli (9.30)- Casale (10.00) fest.

Vercelli (13.30)- Casale (14.00) fest.

Vercelli (18.30)- Casale (19.00) fest.

Vercelli (20.30)- Casale (21.00) fest.

Lunghezza tratta: km. 28,3

Percorrenza anno 2007: km. 28,3 x 10c. x 63gg = vett./km. 17.829

Vett./km. 17.829 x 0,52 euro= euro 9.271,08 + 10% IVA = euro 10.198,19 (totale costo annuo per il mancato introito) di cui a carico della Provincia di Vercelli risulta il 10%.

L’impegno della Provincia di Vercelli: 10% del costo del mancato introito tariffario, per l’anno 2007 è pari a euro 1.019,82 IVA inclusa.


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI VERCELLI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97, e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

I Comuni di Casale M.to e Vercelli e le Province di Alessandria e Vercelli hanno convenuto nel corso dell’anno 2002 sull’esigenza di procedere ad un rilancio del trasporto sulla direttrice Casale-Vercelli e pertanto, con decorrenza dal 15.9.2002 è stato attivato il servizio festivo su tale tratta mediante l’istituzione di corse bus di linea; tale servizio è regolato nel contratto stipulato tra la Provincia di Vercelli e l’Associazione Temporanea d’Imprese con mandataria l’ATAP S.p.A.. Per l’ammissione a bordo dei viaggiatori muniti di titoli di viaggio di Trenitalia è stato stipulato, nei precedenti anni, un Protocollo d’Intesa tra gli Enti succitati e la società Trenitalia. Nel succitato Protocollo si riconosceva al gestore automobilistico quale ristoro per il mancato introito tariffario euro 0,52 bus/km (IVA esclusa) per la percorrenza annuale ammessa. La percentuale di ripartizione del costo per il mancato introito tariffario era così suddivisa: quota Trenitalia 30%, quota del Comune di Casale M.to 30%, quota del Comune di Vercelli 15%, quota della Provincia di Alessandria 15% e quota della Provincia di Vercelli 10%.

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 - 924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con gli Enti soggetti di delega;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006, anche per l’anno 2007, è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. _______ del _____________;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte del Comune).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

Art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 all’8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

Art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 17.829 bus/km con compensazioni economiche a carico della Provincia di Vercelli. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0,17 bus*km IVA inclusa, per un costo totale di euro 3.059,46.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convenzione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia di Vercelli per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni del Comune

Il Comune di Vercelli si fa carico del 15% del costo del mancato introito tariffario pari a euro 1.529,73 IVA inclusa. La stessa verserà la quota sopraindicata alla società Trenitalia, entro 60 giorni dall’emissione di un idoneo documento di spesa da inoltrare entro il mese di novembre 2007.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Vercelli

Corse suppletive anno 2007

Servizio suppletivo festivo sulla linea Casale M.to - Vercelli con compensazioni economiche a carico della Provincia di Vercelli

Casale (7.00)-Vercelli (7.30) fest.

Casale (9.00)-Vercelli (9.30) fest.

Casale (12.00)-Vercelli (12.30) fest.

Casale (17.00)-Vercelli (17.30) fest.

Casale (20.00)-Vercelli (20.30) fest.

Vercelli (7.30)- Casale (8.00) fest.

Vercelli (9.30)- Casale (10.00) fest.

Vercelli (13.30)- Casale (14.00) fest.

Vercelli (18.30)- Casale (19.00) fest.

Vercelli (20.30)- Casale (21.00) fest.

Lunghezza tratta: km. 28,3

Percorrenza anno 2007: km. 28,3 x 10c. x 63gg = vett./km. 17.829

Vett./km. 17.829 x 0,52 euro= euro 9.271,08 + 10% IVA = euro 10.198,19 (totale costo annuo per il mancato introito) di cui a carico del Comune di Vercelli risulta il 15%.

L’impegno del Comune di Vercelli: 15% del costo del mancato introito tariffario, per l’anno 2007 è pari a euro 1.529,73 IVA inclusa.


PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E COMUNE DI CASALE M.TO PER L’EFFETTUAZIONE DELLE “CORSE SUPPLETIVE” COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:

Il Decreto Legislativo 422/97, e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;

Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare l’art. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per l’assegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega “Accordi di Programma” così come previsto dal regime ordinario ai sensi dell’art. 9 della legge stessa;

La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento “Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra l’altro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus ”suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;

I Comuni di Casale M.to e Vercelli e le Province di Alessandria e Vercelli hanno convenuto nel corso dell’anno 2002 sull’esigenza di procedere ad un rilancio del trasporto sulla direttrice Casale-Vercelli e pertanto, con decorrenza dal 15.9.2002 è stato attivato il servizio festivo su tale tratta mediante l’istituzione di corse bus di linea; tale servizio è regolato nel contratto stipulato tra la Provincia di Vercelli e l’Associazione Temporanea d’Imprese con mandataria l’ATAP S.p.A.. Per l’ammissione a bordo dei viaggiatori muniti di titoli di viaggio di Trenitalia è stato stipulato, nei precedenti anni, un Protocollo d’Intesa tra gli Enti succitati e la società Trenitalia. Nel succitato Protocollo si riconosceva al gestore automobilistico quale ristoro per il mancato introito tariffario euro 0,52 bus/km (IVA esclusa) per la percorrenza annuale ammessa. La percentuale di ripartizione del costo per il mancato introito tariffario era così suddivisa: quota Trenitalia 30%, quota del Comune di Casale M.to 30%, quota del Comune di Vercelli 15%, quota della Provincia di Alessandria 15% e quota della Provincia di Vercelli 10%.

Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 - 924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con gli Enti soggetti di delega;

Con D.G.R. del 11 dicembre 2006 n. 53-4875 è stato adottato il nuovo “Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della L. R. 1/2000 per il periodo 1/1/2007 - 31/12/2009" che al capitolo 8, paragrafo 8.1, lettera c) prevede l’effettuazione di corse suppletive.

Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 9.12.2006, anche per l’anno 2007, è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo d’Intesa con D.G.R. n. _______ del _____________;

viste

* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;

* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;

* la D.G.R. n° 53-4875 del 11 dicembre 2006;

* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);

* (eventuale atto di approvazione da parte del Comune).

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

art.1 - Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (in seguito indicato come Protocollo).

Art. 2 - Durata dell’accordo

Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 10.12.2006 all’8.12.2007. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.

Art. 3 - Oggetto dell’accordo

Formano oggetto del presente Protocollo l’attuazione del programma d’esercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 17.829 bus/km con compensazioni economiche a carico della Provincia di Vercelli. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall’azienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.

Art. 4 - Impegni della Regione

Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà a Trenitalia euro 0,17 bus*km IVA inclusa, per un costo totale di euro 3.059,46.

La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convenzione commerciale che preveda l’accessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia di Vercelli per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.

Art. 5 - Impegni del Comune

Il Comune di Casale M.to si fa carico del 30% del costo del mancato introito tariffario pari a euro 3.059,46 IVA inclusa. La stessa verserà la quota sopraindicata alla società Trenitalia, entro 60 giorni dall’emissione di un idoneo documento di spesa da inoltrare entro il mese di novembre 2007.

Art. 6 - Ulteriori impegni

Le Parti si impegnano inoltre a verificare l’efficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2007, al fine di adeguare l’offerta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse all’interno dell’orario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Casale M.To

Corse suppletive anno 2007

Servizio suppletivo festivo sulla linea Casale M.to - Vercelli con compensazioni economiche a carico della Provincia di Vercelli

Casale (7.00)-Vercelli (7.30) fest.

Casale (9.00)-Vercelli (9.30) fest.

Casale (12.00)-Vercelli (12.30) fest.

Casale (17.00)-Vercelli (17.30) fest.

Casale (20.00)-Vercelli (20.30) fest.

Vercelli (7.30)- Casale (8.00) fest.

Vercelli (9.30)- Casale (10.00) fest.

Vercelli (13.30)- Casale (14.00) fest.

Vercelli (18.30)- Casale (19.00) fest.

Vercelli (20.30)- Casale (21.00) fest.

Lunghezza tratta: km. 28,3

Percorrenza anno 2007: km. 28,3 x 10c. x 63gg = vett./km. 17.829

Vett./km. 17.829 x 0,52 euro= euro 9.271,08 + 10% IVA = euro 10.198,19 (totale costo annuo per il mancato introito) di cui a carico del Comune di Casale M.to il 30%.

L’impegno del Comune di Casale M.to: 30% del costo del mancato introito tariffario, per l’anno 2007 è pari a euro 3.059,46 IVA inclusa.