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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2007, n. 39-5182

Impianti cocleari. Definizione livelli di Assistenza. Accantonamento ed assegnazione Euro 200.000,00 Cap.15450/2007 alla Direzione Controllo delle Attivita’ Sanitarie.

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Premesso che con Decreto ministeriale del 28.12.1992 è stato approvato il Nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e sensoriali. E che con successivo D.M. 27 agosto 1999 n. 332 è stato approvato il “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe”.

Preso atto che tale ultimo D.M. è articolato in 3 elenchi e comprende nell’elenco 1) le protesi, le ortesi e gli ausili tecnici costruiti su misura, nell’elenco 2) gli ausili che, secondo il D.M. 332/99, non richiedono interventi di modifica e nell’elenco 3) gli apparecchi che debbono essere acquistati direttamente da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

Constatato che l’introduzione di nuovi prodotti nel Nuovo Prontuario è stato, ad oggi, del tutto marginale rispetto a quanto la tecnologia mette da anni a disposizione nei paesi europei e che il medesimo Prontuario consente l’attenuazione di tale divario tecnologico solo attraverso il principio della riconducibilità dei prodotti.

Evidenziato che l’Impianto Cocleare è costituito da due componenti: una interna, o endoprotesi, ed una esterna, o esoprotesi, entrambi fornite al paziente in occasione dell’intervento chirurgico per l’impianto. L’intervento rientra nell’assistenza ospedaliera ed è remunerato mediante le tariffe previste dai codici DRG. Gli elementi di criticità sono rappresentati dalle operazioni di manutenzione, riparazione e sostituzione di componenti dell’esoprotesi che, seppure parte integrante dell’Impianto, non sono previste nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Rammentato che il DPCM 29/11/2001 “Livelli Essenziali di Assistenza” prevede esplicitamente la facoltà per le Regioni di introdurre autonomamente prestazioni/servizi non comprese negli allegati al DPCM stesso.

Rammentato che la Regione Piemonte ha, da tempo, introdotto la possibilità di erogare dispositivi ed ausili non compresi nel Nomenclatore tariffario oppure erogabili in quantità maggiore rispetto a quella prevista dal medesimo.

Preso atto che il DM 332/99 non prevede espressamente l’erogabilità alle persone con sordità profonda diagnosticata nel corso del primo anno di vita e successivamente soggette a specifico intervento riabilitativo logopedico e portatrici di impianti endococleari, del materiale di corrente manutenzione necessario al loro costante funzionamento.

Rilevato che il numero stimato a livello regionale di persone con sordità profonda portatrici di Impianto Cocleare è di circa 250.

Visto l’art. 1, comma 292, lettera b) della legge 23.12.2005 n. 266, che prevede la revisione del Nomenclatore tariffario, con la formazione di un più completo repertorio di prodotti e rilevato che i lavori della Commissione tecnica sono avviati, ma non risulta definito il termine entro il quale possa entrare in vigore la nuova normativa.

Ritenuto di disciplinare sperimentalmente la materia, fino alla revisione del Nomenclatore soprarichiamato al fine di assicurare uniformità di comportamento da parte delle AA.SS.LL. della Regione Piemonte.

Constatato che non risulta agevole procedere, mediante l’istituto della riconducibilità, ad assicurare la prescrizione e la fornitura delle parti che riguardano l’esoprotesi dell’Impianto Cocleare, ed accertata l’esigenza di introdurre appositi codici regionali per identificare i prodotti prescrivibili, con riferimento alla classificazione ISO, utili a semplificare il compito del medico prescrittore.

Tutto ciò premesso;

visto il DPCM 29/11/2001;

visto il D.M.27/8/99 n. 332;

vista la legge 23.12.2005 n. 266;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1. di disciplinare sperimentalmente, fino alla revisione del Nomenclatore Tariffario, approvato con D.M. 28.12.1992, e comunque non oltre il 31.12.2008, le modalità di assistenza sanitaria a favore dei cittadini portatori di Impianto cocleare come di seguito specificato:

a) la suddetta assistenza sanitaria comprende anche i successivi interventi chirurgici necessari. La rimborsabilità delle prestazioni rientra nell’assistenza ospedaliera ed è remunerata mediante le tariffe previste dai codici DRG. La rimborsabilità è assicurata, mediante mobilità, anche alle prestazioni effettuate presso i Centri di altre Regioni individuati in appresso:

Regione Lombardia:

Policlinico Mangiagalli, Regina Elena; Osp. Circolo Varese; Osp.Legnano Cuggiono.

Provincia Trento:

Ospedale di Rovereto.

Regione Veneto:

Azienda Ospedaliera di Padova; Azienda Ospedaliera di Verona.

Regione Emilia Romagna:

Azienda Ospedaliera di Piacenza; Piacenza CDC; S.Maria Nuova; Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Anna di Ferrara;

b) la fornitura annuale del materiale di manutenzione ai cittadini portatori di Impianto cocleare è assicurata fino ad un limite di spesa annuo di Euro 600,00 per ciascun soggetto dai Centri che effettuano l’Impianto (Ospedale San Giovanni Battista - Torino, Ospedale Martini - A.S.L. 2 di Torino - Azienda Ospedaliera di Alessandria);

c) al rimborso dei costi sostenuti dai Centri provvederà trimestralmente l’A.S.L. di residenza del paziente. La spesa deve essere imputata sul capitolo di bilancio afferente la spesa protesica. La rimborsabilità è assicurata anche alle forniture dai Centri sopra indicati;

d) la definizione dei codici regionali ed i tempi di durata, di norma, per la nuova fornitura, fatta salva diversa indicazione del Centro:

* processore retroauricolari o a scatola 21.45.06.030 7 anni

* antenna 21.45.06.032 1 anno

* cavetto di connessione 21.45.06.034 1 anno

* carica batteria 21.45.06.036 5 anni

e) la durata per la fornitura dei prodotti ai minori è stabilita dal Centro che ha effettuato l’impianto;

2. di dare atto che la spesa presunta annua derivante dalla fornitura del materiale di manutenzione e della sostituzione dell’antenna e del cavetto ammonta a Euro 200.000,00;

3. di accantonare ed assegnare la somma di Euro 200.000,00 sul Cap. 15450/2007 alla Direzione Controllo delle Attività Sanitarie (Acc. n. 100231);

4. di incaricare la Direzione Controllo delle Attività Sanitarie di verificare l’applicazione sperimentale delle soprariportate modalità.

5. di incaricare la Direzione 29 Controllo delle Attività Sanitarie di adottare tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 1 dello Statuto e dall’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)