Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2007, n. 37-5180

D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006 “Intesa, ai sensi dell’art. 8 - comma 6 - della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’art. 1 - comma 280 - della L. 23 dicembre 2005, n. 266 - Indirizzi applicativi” - Modificazioni ed integrazioni -.

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Con D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n, 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n, 266 - Indirizzi applicativi”, la Regione Piemonte ha approvato i principi ed i criteri per l’erogazione delle prestazioni e per la gestione delle liste d’attesa, nonché i criteri per il monitoraggio dei valori rilevati e l’informazione all’utenza .

Con il medesimo provvedimento si riservava la facoltà di modificare i documenti programmatici adottati in attuazione della D.G.R. del 3 luglio 2006, qualora si fosse reso necessario il loro adeguamento in rapporto alle Linee guida per la metodologia di certificazione da definirsi dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei L.E.A. - art. 9 Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 -.

Il Ministero della Salute, in data 22 dicembre 2006, con nota prot. N. 28197/DGPROG/21/9.I.a, ha trasmesso agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il documento di linee guida di cui al precedente capoverso redatto dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 -.

Le linee guida individuate contengono i criteri per la certificazione dei Piani regionali ed i relativi indicatori di valutazione, secondo cinque tipologie di raggruppamenti:

A) Adozione formale del Piano Regionale sul contenimento dei tempi di attesa;

B) individuazione dei tempi massimi d’attesa per le prestazioni di cui al punto 3 dell’intesa;

C) individuazione delle linee generali d’intervento per il contenimento dei tempi d’attesa, degli impegni e previsione di programmi e iniziative per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNCTA;

D) predisposizione di procedure obbligatorie inerenti le attività di ricovero;

E) individuazione degli indirizzi uniformi per la predisposizione di programmi attuativi aziendali e per le attività di monitoraggio.

Il provvedimento regionale adottato con D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006 e più sopra riportato, sostanzialmente risulta adeguato a quanto previsto dalle predette linee guida, compresi gli aspetti relativi alla predisposizione di iniziative regionali per la condivisione e diffusione di percorsi diagnostico-terapeutici.

Per quest’ultimo aspetto va precisato che le prestazioni identificate per l’area oncologica, quali presenti nell’Accordo Stato-Regioni del 28 marzo 2006, sono già tutte comprese nel percorso oncologico attuato dalla Regione, che peraltro vede interessate tutte le prestazioni di qualunque branca specialistica necessarie alla diagnosi, alla stadiazione ed al follow-up del paziente oncologico.

Per quanto concerne, invece, l’attuazione delle linee guida e percorsi terapeutici per attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale è necessario precisare che sono coinvolte tutte le prestazioni della branca specialistico-ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione di cui al nomenclatore regionale (D.G.R. N. 105-20622 del 30.06.1997 e s.m.i.).

Ciò premesso e’ necessario, però, procedere ad una sistematizzazione di quanto previsto dall’atto regionale di cui alla D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006, al fine di integrare alcuni aspetti di dettaglio, nonchè, considerato il tempo intercorso dalla data di adozione dell’atto medesimo, al fine di un suo aggiornamento rispetto alle azioni programmate previste, in quanto alcune delle quali hanno visto una prima realizzazione, compresa quella relativa al coinvolgimento delle associazioni e sindacati rappresentativi delle varie categorie di utenti.

Quanto sopra premesso;

vista la D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

all’unanimità,

delibera

- di modificare ed integrare per le motivazioni in premessa richiamate la propria D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006" Piano attuativo regionale per il governo delle liste d’attesa", contenente i principi ed i criteri per l’erogazione delle prestazioni e per la gestione delle liste d’attesa, nonché i criteri per il monitoraggio dei valori rilevati e l’informazione all’utenza" relativamente all’Allegato A, parte “Azioni programmate”, ed all’Allegato B;

- di approvare il documento di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che sostituisce il capitolo “Azioni programmate” dell’Allegato A alla D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006;

- di approvare il documento di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento che sostituisce integralmente l’Allegato B alla D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006;

- di stabilire che le Aziende Sanitarie Regionali entro 60 giorni dall’approvazione del presente provvedimento effettuino i necessari adeguamenti al programma attuativo aziendale già presentato ad ottobre 2006 secondo i criteri di cui all’Allegato C della D.G.R. n. 56-3322 del 3 luglio 2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato