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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Codice 14
D.D. 12 gennaio 2007, n. 32

Stato di grave pericolosita’ per gli incendi boschivi sul territorio regionale. Legge 1 marzo 1975, n. 47

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Dalla data odierna, sull’intero territorio della Regione Piemonte, lo stato di grave pericolosità previsto dalle Leggi succitate.

La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione dal Direttore dell’Economia Montana e Foreste al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.

A tal fine

rende noto

Che durante tale periodo è vietato in tutti i territori boscati e cespugliati e sino ad una distanza di 50 m da essi: accendere fuochi, fra brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo di incendio;

che per le violazioni ai disposti della presente determinazione sono applicate le sanzioni da Euro 1.032,91 a Euro 10.329,14 e le pene previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.

Stante la gravità degli eventi, la presente Determina è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore