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Bollettino Ufficiale n. 06 del 8 / 02 / 2007

Avviso di rettifica
Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.

Norme per la protezione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca

Nell’articolo 32 comma 5 della legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.1 del 4 gennaio 2007, parte I, a pagina 30, nella riga 7 deve intendersi “legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6” e non “legge regionale 25 giugno 1988, n. 6” come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale della legge medesima.

Inoltre, il testo corretto della nota all’articolo 32 della medesima legge regionale n. 37/2006, in riferimento all’articolo 11 della legge regionale n. 6/1988, pubblicato (a pagina 34 colonna di sinistra del citato Bollettino Ufficiale n. 1/2007, parte I) in una versione errata, per mero errore materiale contenuto nel testo originale della legge medesima, è il seguente:

“Art. 11 (Oneri finanziari)

1. È approvato il fondo unico di cui alla UPB 05991 (Affari istituzionali - Processo di delega - Direzione 1 - Titolo 1 - Spese correnti) per il finanziamento delle spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge.

2. È autorizzato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo unico di cui al comma 1 per istituire specifiche UPB per le singole Direzioni, su cui sono imputate le spese di collaborazione di cui alla presente legge.

3. Le spese, di cui alla presente legge, sostenute per l’autorizzazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali e comunitari recepiti, e non, in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali e comunitari vincolati, sono imputabili alle UPB di competenza.

4. Le spese derivanti da consulenze affidate al Consiglio regionale sono imputate all’UPB 09001 (Bilanci e finanze - Spese del Consiglio regionale - Titolo I - Spese correnti) del bilancio regionale”.